Mercato ortofrutticolo

Descrizione completa

Presso l’Interporto di Arezzo in Loc. Indicatore, all’interno del Macrolotto 2 e in adiacenza al Centro Agroalimentare, è individuata un’area adibita a pensilina, gestita dal Comune di Arezzo, mediante apposita convezione, per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti agricoli da parte di produttori agricoli.

Per vendita all'ingrosso si intende l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

Requisiti del richiedente
Operatori commerciali all'ingrosso e al dettaglio:

1) i produttori agricoli singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi;

2) i consorzi e le cooperative di produttori agricoli, cooperative sociali e associazioni impegnate nell'agricoltura sociale come previsto dalla normativa in materia;

3) le organizzazioni di produttori agricoli di cui alla legge 27.7.67 n° 622;

4) le imprese agricole che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei propri prodotti;

 

Assegnazione delle aree di vendita e modalità di avvio dell’attività

I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Amministrazione comunale o Gestore Affidatario, mediante concessione, agli operatori commerciali all’ingrosso e al dettaglio su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da apposito avviso e corredata dai documenti prescritti.

A seguito del rilascio della concessione e prima dell’inizio dell’attività di vendita, l’impresa dovrà presentare al SUAP apposita SCIA per la vendita e notifica sanitaria di cui all’art. 14 comma 2 della L.R. Toscana 62/2018 e ai sensi del Reg.to CE 852/2004.

La presentazione delle pratiche al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - deve essere fatta esclusivamente per via telematica mediante il nuovo portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).
 

 Tariffe

Le tariffe dei vari posteggi della pensilina sono deliberate dall'Amministrazione comunale ed approvate nei modi di legge.

 

ACQUIRENTI

1) i commercianti all'ingrosso;

2) i commercianti al minuto;

3) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto; 4) le comunità, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo e i loro consorzi;

5) i gruppi di acquisto, anche solidali, i loro consorzi ed associazioni regolarmente costituiti.

E’ fatto espresso divieto di vendita ai privati cittadini.

 

Documenti da presentare

Iscrizione C.C.I.A.A. 

Autorizzazione/SCIA di commercio su area pubblica

 

Orari:

  • Ricevimento estivo:  dal 2 luglio al 1 settembre

orario dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 13.00

 

  • Ricevimento invernale: dal 3 settembre al 1 luglio

orario dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 13.00

 

Indirizzo: Loc. Indicatore Zona C, 109 - 52100 Arezzo

Telefono: 0575 987397

 


Normativa

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del Commercio -
Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche
Regolamento per l'utilizzo dell'area di vendita "Pensilina" presso l'interporto di Indicatore

Dichiarazione Imu Enti non commerciali

Descrizione completa

Novità 2024: Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024 è stato approvato il nuovo modello di "Dichiarazione IMU ENC" di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.

N.B.  La dichiarazione IMU deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in siffatta ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (Art. 1, comma 759, lett. g-bis, della legge n. 160 del 2019).

Si ricorda che il termine della presentazione della Dichiarazione IMU 2021, fissato al 30 giugno 2022, differito al 31 dicembre 2022 con il D.L. 21 giugno 2022 n. 73, è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2023 (art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).

Con Ordinanza n. 37385/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli Enti non commerciali sia prevista  a pena di decadenza.

Con Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023 è stato approvato, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, il nuovo modello di dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) per gli Enti non commerciali (IMU ENC).

Il modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica (secondo le modalità approvate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 maggio 2023)  della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno d'imposta 2022 (e all'anno d'imposta 2021, giusto art. 3 comma 1 D.L. 198/2022) entro il prossimo 30 giugno.

Gli Enti non commerciali dovranno comunque dichiarare:

- gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unita immobiliare con utilizzazione mista;

- gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonche gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

La scadenza della presentazione della dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui è intervenuta la variazione.

Importante: a decorrere dall’anno d’imposta 2020, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Questi soggetti, quindi, dovranno presentare la dichiarazione per ogni anno d’imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. (art. 1, comma 770 L. 160/2019).

 

Si ricorda che in caso di mancata presentazione della dichirazione di variazione IMU nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele IMU è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

 

DICHIARAZIONE IMU TARDIVA 

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 5% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, con un minimo di € 2,50.

 Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, ovvero in caso di tributo regolarmente assolto, effettuando un pagamento di Euro 5,00.   

DICHIARAZIONE INFEDELE

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (art. 13, c.1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997).

 

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, al 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, al'1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e al 2,5%  dal 01/01/2024.Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Nella sezione allegati di questa pagina sono consultabili il Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023, il modello di dichiarazione e le istruzioni

Nella sezione allegati di questa pagina sono consultabili altresì il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, il modello di dichiarazione e le istruzioni.



Allegati

decreto-ministeriale-04.05.2023-dichiarazione-imu-enc.pdf
imu_enc_istr_23-04.05.2023.pdf
imu_enc_mod_23-04.05.23.pdf
decreto-ministeriale-unico-dichiarazione-imu-impi-e-imu-enc-definitivo-24.04.2024.pdf
modello_dichiarazione_imu_enc_mod_24-definitivo.pdf
istruzioni_imu_enc_istr_24-definitivo.pdf

TASI Tributo sui servizi indivisibili

Descrizione completa
la TASI (Tributo sui servizi indivisibili), istituita con Legge 147/2013, è stata applicata per le annualità d'imposta 2014 e 2015. La TASI non è dovuta dal 01/01/2016 per alcuna tipologia di immobile sita nel territorio del Comune di Arezzo

Imposta Comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone occupazione suolo e aree pubbliche

Descrizione completa

ATTENZIONE    A decorrere dal 2021 il nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" istituito ai sensi dell'art. 1 commi da 816 a 847 delle Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) sostituisce l'imposta Comunale sulla Pubblicità, i Diritti sulle pubbliche affissioni e il  canone occupazione suolo e aree pubbliche. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Suap e attività produttive
 

Denunce di morte

  • Servizio attivo
Indicazioni su come effettuare la denuncia di morte per decessi avvenuti nel Comune di Arezzo.

A chi è rivolto

Ai familiari, delegati o persone informate del decesso di un cittadino nel territorio comunale.

Descrizione

La denuncia di morte deve essere effettuata per i decessi avvenuti in abitazioni private, ospedali, cliniche, case di cura o altre strutture. Per i decessi in abitazione, un familiare o un suo delegato, o in mancanza una persona informata del decesso, deve presentarsi allo Sportello Unico con un documento di identità. È necessario presentare la scheda ISTAT e il certificato necroscopico redatti dal medico competente. In caso di decesso in una struttura sanitaria, è richiesto l'avviso di decesso. Per morti violente, è obbligatorio il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Presentarsi allo Sportello Unico del Comune di Arezzo con la documentazione necessaria.

Cosa serve

  • Documento di identità del denunciante.
  • Scheda ISTAT compilata dal medico curante.
  • Certificato necroscopico.
  • Avviso di decesso (in caso di decesso in struttura sanitaria).
  • Nulla osta dell'autorità giudiziaria (in caso di morte violenta).

Cosa si ottiene

Registrazione dell'evento di morte e rilascio del certificato di morte.

Tempi e scadenze

La denuncia deve essere presentata entro 24 ore dal decesso.

Quanto costa

Nessuno

Procedure collegate all'esito

Una volta registrata la morte, il Comune rilascia il certificato di morte richiesto per gli adempimenti successivi.

Vincoli

La denuncia deve essere effettuata nei termini previsti dalla legge.

Casi particolari

In caso di morte violenta o sospetta, è necessario ottenere il nulla osta della Procura.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi all'Ufficio Stato Civile.

Contatti

Stato Civile

Indirizzo

Piazza Amintore Fanfani, 1

Telefono

0575377226

Fax

0575377226

Vedi orari
ORARIO ESTIVO (LUGLIO - AGOSTO)
Lunedì
08:30 - 13:30,
Martedì
08:30 - 13:30,
Mercoledì
08:30 - 13:30,
Giovedì
08:30 - 13:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,
ORARIO INVERNALE (SETTEMBRE - GIUGNO)
Lunedì
08:30 - 13:30,
Martedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Mercoledì
08:30 - 13:30,
Giovedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,

Sportello Unico

Telefono

0575377777

Fax

0575377766

Vedi orari
SOLO SU APPUNTAMENTO
Lunedì
08:30 - 13:00,
Martedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Mercoledì
08:30 - 13:00,
Giovedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,
Sabato
08:30 - 13:00,

Ufficio responsabile

Ufficio servizi demografici e statistica

Gestisce i dati anagrafici e le rilevazioni statistiche del Comune.

Ufficio sportello polivalente, protocollo e archivio

Gestisce il front-office, il protocollo e l’archivio generale dell’ente.


Argomenti:

Pagina aggiornata il 30/10/2025

Autolinee Toscane S.p.A.

Descrizione completa

Autolinee Toscane S.p.A. è il gestore a livello regionale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma urbano ed extraurbano, attivo anche nel bacino di Arezzo.

Convivenze di fatto

  • Servizio attivo
Come registrare la convivenza di fatto di una coppia
Prenota un appuntamento

A chi è rivolto

Requisiti per costituire la convivenza di fatto

Le convivenze di fatto sono disciplinate all’art. 1, dai commi 36 al 65 della legge n.76 del 20 maggio 2016, e riguardano coppie anche dello stesso sesso composte da persone:

  • di maggiore età;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenti nel Comune di Arezzo;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune;
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non vincolate da vincoli di matrimonio o da unione civile, tra loro o con altre persone.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Modalità di presentazione:

  • via PEC all'indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto: "Costituzione della convivenza di fatto"
  • di persona allo Sportello Unico SU APPUNTAMENTO
  • domanda a mezzo posta raccomandata, indirizzata all'Ufficio Anagrafe, all'indirizzo Piazza A. Fanfani, 1 - 52100 Arezzo

La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica (posta elettronica semplice o certificata) deve essere effettuata secondo una tra le seguenti modalità:

• la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale,
• la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente,
• la copia della dichiarazione, recante la firma autografa del richiedente, deve essere acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Cosa serve

Per la registrazione della convivenza compilare il modulo "Costituzione della convivenza di fatto" (riportato anche nella sezione Documenti in fondo a questa pagina) e presentarlo unitamente ai documenti di identità di entrambi i dichiaranti.

Le coppie che risultano già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Arezzo devono presentare solo la dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto.

Le coppie già residenti nel Comune di Arezzo ma che intendano cambiare indirizzo oppure che provengono da altro Comune o dall'estero (sia che si spostino entrambi ad uno stesso indirizzo o che uno dei due raggiunga l’altro) devono presentare:
1) la dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto
2) la dichiarazione di cambio di residenza

 

Cosa si ottiene

La registrazione della convivenza di fatto della coppia.

Tempi e scadenze

-

Accedi al servizio

Prenota un appuntamento

Ulteriori informazioni

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO 

 

In base alla legge 20 maggio 2016, n. 76  i conviventi di fatto:

1) Diritti ordinamento penitenziario: hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. (art 1 comma 38)

2) Potere di rappresentanza:

  • in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. ( art 1 comma 39)
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. (art 1 commi 40 e 41) 

3) Diritti inerenti la casa di abitazione:

  • In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. (art 1 comma 42)
  • Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. (art 1 comma 43)
  • Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. (art 1 comma 44)

4) Diritto all’assegnazione casa popolare: Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo   familiare costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per l'assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o causa di preferenza  possono  godere,  a  parita'  di  condizioni,  i conviventi di fatto.  (art 1 comma 45) 

5) Impresa familiare: al  convivente  di  fatto che presti stabilmente  la  propria  opera  all'interno  dell'impresa dell'altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche'  agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,  commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa'  o  di  lavoro subordinato (art. 1 comma 46)

6) Interdizione , inabilitazione amministratore di sostegno: il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore  o amministratore di sostegno,  qualora  l'altra  parte  sia  dichiarata interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile. 

7) Risarcimento danno: in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

 

CESSAZIONE della CONVIVENZA di FATTO:

La convivenza di fatto può estinguersi nei seguenti casi:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o tra convivente ed altra persona;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando il modulo Cessazione della convivenza di fatto (riportato anche nella sezione Documenti in fondo a questa pagina) con una delle modalità di cui sopra.

 

CONTRATTO DI CONVIVENZA: disciplina dei rapporti patrimoniali (art 1 commi 50-54)

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.

Contenuto del contratto: Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.  

Il contratto può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in  relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o  casalingo;
  • il regime  patrimoniale della comunione  dei  beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza con le modalità dell’art 51. 

Nullità del contratto di convivenza. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 
  • minore età di uno dei conviventi;
  • interdizione giudiziale di una delle parti;
  • condanna  di una delle parti per il delitto di cui all’articolo 88 del Codice civile.

Risoluzione del contratto di convivenza (art 1 comma 59-60). Il contratto di convivenza si risolve per: 

  • accordo delle parti; 
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, comunicati dall’ufficiale di stato civile;
  • morte di uno dei contraenti, notificata dal professionista.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato. In caso di recesso unilaterale (art 1 comma 61): il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione.

In caso di matrimonio o unione civile (art 1 comma 62) tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;

In caso di morte di uno dei contraenti( art 1 comma 63): il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.

CERTIFICAZIONE:

La certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto può essere richiesta, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, allo Sportello Unico SU APPUNTAMENTO. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Anagrafe

Contatti

Sportello Unico

Telefono

0575377777

Fax

0575377766

Vedi orari
SOLO SU APPUNTAMENTO
Lunedì
08:30 - 13:00,
Martedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Mercoledì
08:30 - 13:00,
Giovedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,
Sabato
08:30 - 13:00,

Ufficio responsabile

Ufficio servizi demografici e statistica

Gestisce i dati anagrafici e le rilevazioni statistiche del Comune.

Ufficio sportello polivalente, protocollo e archivio

Gestisce il front-office, il protocollo e l’archivio generale dell’ente.


Documenti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/11/2025

Pagamenti sport e politiche giovanili

Modalità di pagamento per canoni di concessione, rimborso spese e uso temporaneo di impianti sportivi

Descrizione

Per effettuare i seguenti pagamenti:

- PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI;

- RIMBORSO SPESE IMPIANTI SPORTIVI;

- USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI (deposito cauzionale);

il percorso è il seguente:

- collegarsi al sito internet del Comune di Arezzo - sezione PagoPA - di cui al seguente link: https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A390;

- selezionare la voce "SPORT E POLITICHE GIOVANILI" e la voce di entrata di proprio interesse, ove sono fornite tutte le istruzioni relative alla compilazione del pagamento;

- cliccare a fondo pagina il tasto "VAI ALLA PAGINA DI PAGAMENTO", che aprirà il form del sito "IRIS" di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento.

Documento

Ufficio responsabile del documento

Ufficio sport, giovani e terzo settore

Promuove le attività sportive e i progetti per i giovani insieme alle iniziative legate al Terzo Settore

Formato Documento

docx

Licenza di distribuzione

licenza sconosciuta

Servizio Statistica e Censimenti

Descrizione completa

 

Il Servizio svolge le attività di rilevazione campionaria e censuaria previste dal Programma Statistico Nazionale ed affidate alla rete territoriale SISTAN , di cui il Comune fa parte. Raccoglie, elabora e diffonde all’interno del Comune i dati statistici - di produzione interna ed esterna - necessari all’attività di governo, di pianificazione territoriale, di programmazione e gestione delle politiche pubbliche. Divulga attraverso i media e la rete web le informazioni di interesse pubblico. Cura, in particolare, le seguenti attività:

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – Comune di  Manduria

Censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni, con cadenza annuale e non più decennale, da ottobre 2018 l’Istat ha avviato la rilevazione che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia: sono resi disponibili i dati del Comune di Arezzo dei censimenti decennali dal 1951 al 2011 e del censimento permanente anno 2019.

Euro

Rilevazione dei prezzi al consumo  con cadenza mensile, di un complesso di 613 beni e servizi, per un totale di oltre 4.000 quotazioni, verificate presso 565 unità di rilevazione. Aggiornamento del piano di campionamento (l'articolazione comunale del "paniere"). Trasmissione dei dati all’ISTAT, previa approvazione da parte della Commissione comunale di controllo, per l’elaborazione degli indici NIC, FOI e IPCA sulla dinamica dei prezzi.

Censimentigenerali.png

Svolgimento dei censimenti generali (popolazione, abitazioni, agricoltura, servizi, istituzioni) affidati ai Comuni. Organizzazione logistica, selezione, formazione e coordinamento dei rilevatori, gestione delle attività di back e front office, ricezione e controllo dei questionari, monitoraggio, trasmissione dati in modalità telematica e cartacea, gestione amministrativa e finanziaria, rendicontazione, rilevazioni di copertura. Gestione del passaggio dal censimento decennale della popolazione a quello "permanente".

Lente

Effettuazione diretta e coordinamento delle indagini campionarie tematiche e multiscopo - previste dal Programma Statistico Nazionale (PSN) e coordinate dall'ISTAT o promosse da soggetti pubblici nell'ambito della loro attività istituzionale (Ministeri, Regione Toscana) - tramite l’utilizzo di risorse comunali (interne ed esterne) o reclutate direttamente dall’ISTAT. Temi prevalenti delle rilevazioni: consumi delle famiglie, aspetti della vita quotidiana, uso del tempo, condizioni di vita, condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, trasporti e mobilità, formazione degli adulti, prezzi dei beni e servizi della PA, indicatori ambientali urbani, diffusione e utilizzo tecnologie ICT, forze di lavoro.

Report

Raccolta, elaborazione e diffusione di report tematici destinati a valorizzare e divulgare informazioni statistiche di interesse amministrativo - a dimensione territoriale locale, regionale o nazionale - risultanti dall'attività di rilevazione comunale o resi disponibili attraverso i canali del sistema statistico nazionale. Supporto alla trasparenza e all'efficacia dell'azione di governo nella programmazione delle attività, analisi delle problematiche, costruzione dell'agenda delle politiche pubbliche, valutazione dell'impatto e del risultato delle decisioni adottate.

Web

Progettazione ed aggiornamento della sezione del sito web comunale - raggiungibile anche attraverso il collegamento breve bit.ly/1ZBjfgv - dedicata alle informazioni statistiche (profilo statistico comunale, dinamica dei prezzi, risultati censuari, informazioni statistico-demografiche, socio-economiche, ambientali).

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