Diritti di istruttoria Ufficio SUAP e Attività produttive

  • Servizio attivo
Informazioni su costi, modalità di pagamento e cauzioni per le pratiche presentate al SUAP.
Accedi al portale PagoPA – autenticazione non obbligatoria ma consigliata.
Ufficio responsabile
Ufficio S.U.A.P. e attività produttive

A chi è rivolto

Cittadini, imprese, enti o associazioni che devono presentare pratiche al SUAP del Comune di Arezzo.

Descrizione

Dal 1° gennaio 2024, in seguito alla Delibera di Giunta Comunale n. 527 del 31/10/2023, sono attivi i nuovi importi per i diritti di istruttoria relativi alle pratiche SUAP. È inoltre previsto il pagamento di eventuali cauzioni per alcune tipologie di attività e il versamento dell’imposta di bollo laddove richiesta. I pagamenti devono avvenire tramite il portale PagoPA del Comune di Arezzo.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA, disponibile a questo link:
https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A390

Seguire il percorso: Pagamenti PagoPA > Pagamenti spontanei > Area "AREA SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE" > Tipologia "SU-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP"

Qualora nell’istanza presentata sia necessaria l’apposizione della marca da bollo, il richiedente dovrà provvedere al versamento dell’importo della stessa.

Il pagamento delle marche da bollo deve essere effettuato sempre tramite il sistema PagoPA, disponibile a questo link:

https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A390

Seguire il percorso: Pagamenti PagoPA > Pagamenti spontanei > Area "AREA VERSAMENTI VARI" > tipologia "VA-IMPOSTA BOLLO". Per consentire una celere identificazione del pagamento, è necessario trasmettere con la documentazione il codice IUV o, in alternativa, la ricevuta del pagamento.

Qualora l’istanza presentata si debba concludere con un atto autorizzatorio finale, il SUAP prima del rilascio dello stesso richiederà il versamento di una ulteriore marca da bollo che dovrà essere eseguito con le stesse modalità.

Cosa serve

  • Accesso al portale PagoPA
  • Codice IUV o ricevuta del pagamento
  • Credenziali SPID per eventuali pratiche online
  • Documentazione specifica legata alla pratica SUAP

Cosa si ottiene

Gestione della pratica SUAP con versamento dei diritti di istruttoria, eventuali cauzioni e imposta di bollo, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tempi e scadenze

L’esito della pratica dipende dai tempi istruttori successivi alla presentazione. Il versamento deve precedere o accompagnare la documentazione.

Quanto costa

Diritti di istruttoria SUAP

Procedimenti SUAP con rilascio di autorizzazione

€ 50,00

Procedimenti SUAP con presentazione di SCIA

€ 30,00

Procedimenti SUAP per integrazione spontanea o conformazione su titoli abilitativi

€ 10,00

Richiesta convocazione conferenza dei Servizi

€ 100,00

Pratiche inerenti lo spettacolo viaggiante

€ 30,00

Pratiche richiesta titoli per eventi ad eccezione delle sagre e feste paesane

€ 20,00

Rilascio tesserino non professionisti

€ 10,00

CAUZIONI

Per ogni tipologia di attrazione all'interno del Luna Park

€ 500,00

Per ogni tipologia di attrazione all'interno del centro storico

€ 750,00

Cauzione spettacolo circense

€ 3.000,00

Cauzione eventi gastronomici e motoristici nelle piazze storiche
(Piazza Grande, Piazza San Domenico, Piazza Libertà, Piazza Duomo, Piazza Sant'Agostino, Piazza della Badia

€ 1.000,00

Procedure collegate all'esito

La pratica SUAP viene istruita una volta completato correttamente il versamento dei diritti e delle eventuali imposte o cauzioni richieste.

Accedi al servizio

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Vincoli

È responsabilità del richiedente verificare l’importo corretto e garantire la trasmissione del codice IUV o della ricevuta insieme alla documentazione SUAP.

Casi particolari

Qualora la pratica richieda un atto autorizzatorio finale, sarà necessario effettuare un ulteriore versamento dell’imposta di bollo.

Ulteriori informazioni

Per dubbi sulla modalità di versamento, consultare le istruzioni disponibili sul portale PagoPA del Comune di Arezzo o contattare l’ufficio competente.

Novità Legge di stabilità 2016

Descrizione completa

Comodato gratuito

Con la Legge di stabilità 2016 è stata rivista la gestione dei comodati gratuiti.

Viene introdotta una forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Il MEF ha pubblicato la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dalla Risoluzione N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo.
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili concessi in comodato o uso gratuito così come determinato con Delibera CC n. 35 del 20/03/2015 (Approvazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2015);

- aliquota dello 1,02% per gli immobili concessi in comodato o uso gratuito così come stabilito dal comma 10 dell'art. 1 della Legge di Stabilità.

Ad entrambe le tipologie verrà applicata la riduzione del 50% della base imponibile.

Canoni concordati

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998.

I commi 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) infatti prevedono che per gli immobili di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino (vedere Delibera CC n. 35 del 20/03/2015 - approvazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2015);

- aliquote del 1,06% per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe la riduzione del 25%.

In entrambi i casi deve essere presentata, entro il 30/06/2017 dichiarazione di variazione.

Si chiarisce che restano valide le autocertificazioni già presentate per le annualità precedenti. Per tali immobili pertanto, se non ci sono variazioni, non dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.

Nella Sezione Allegati sono consultabili i commi 10, 52 e 53 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 e la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Allegati

risoluzione_n._1_df.pdf
legge_di_stabilita_2016.pdf

Trascrizione matrimoni, sentenze di divorzio, annotazione separazioni di beni

  • Servizio attivo
Servizio per trascrivere matrimoni celebrati religiosamente o all’estero, annotare separazioni dei beni e trascrivere sentenze di divorzio.
Prenota un appuntamento

A chi è rivolto

Cittadini residenti ad Arezzo coinvolti in matrimoni, separazioni o divorzi da trascrivere o annotare.

Descrizione

Trascrizione matrimoni celebrati con rito religioso in Arezzo e civili o religiosi in altri Comuni riferiti comunque a residenti in Arezzo. Annotazione di separazione dei beni. Trascrizioni sentenze di divorzio e relative annotazioni. 

 

Modalità di richiesta ed erogazione

In caso di matrimonio concordatario l'atto di matrimonio deve essere consegnato, dal celebrante, all'ufficio di Stato Civile, entro cinque giorni dalla data di celebrazione, oppure inviato per posta. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede su richiesta del parroco o del Ministro del culto celebrante, a trascrivere l'atto di matrimonio nei registri di Stato Civile. Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione. A trascrizione avvenuta il cittadino può richiedere il certificato di matrimonio presso lo Sportello Unico.

L'Ufficio provvede alla trascrizione di atti di matrimonio entro 24 ore dal ricevimento con rilascio immediato di certificati ed estratti.

Vengono effettuate annotazioni di separazione dei beni sull'atto di matrimonio, convenzioni stipulate presso notai, che questi provvedono a far pervenire.

I tribunali provvedono a far pervenire per l'annotazione nei relativi atti: omologhe di separazioni consensuali, sentenze di separazioni giudiziali e sentenze di divorzio.

Le sentenze fatte pervenire sono soltanto quelle definitive, cioè non più appellabili.

Le sentenze di divorzio provenienti da Stati Esteri devono, invece, essere trascritte purché rispondenti ai criteri previsti dalla L. 218/95.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

I documenti possono essere consegnati direttamente agli uffici o inviati tramite posta. Il cittadino può rivolgersi allo Sportello Unico per ottenere il certificato.

Cosa serve

  • L'originale di matrimonio con lettera di accompagnamento, a cura dei celebranti il matrimonio.
  • L'originale delle convenzioni matrimoniali con doppia nota di richiesta di annotazione a cura del notaio.

Cosa si ottiene

Trascrizione o annotazione dell’atto richiesto, con rilascio del certificato corrispondente.

Tempi e scadenze

L’ufficio effettua la trascrizione entro 24 ore dal ricevimento della documentazione.

Quanto costa

Non specificato

Procedure collegate all'esito

Possibilità di ottenere immediatamente i certificati ed estratti una volta completata la trascrizione.

Accedi al servizio

Prenota un appuntamento

Vincoli

Le sentenze devono essere definitive. Le sentenze estere devono rispettare i criteri della L. 218/95.

Casi particolari

Per atti provenienti dall’estero si consiglia contatto diretto con l’ufficio per verifica della documentazione necessaria.

Contatti

Sportello Unico

Telefono

0575377777

Fax

0575377766

Vedi orari
SOLO SU APPUNTAMENTO
Lunedì
08:30 - 13:00,
Martedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Mercoledì
08:30 - 13:00,
Giovedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,
Sabato
08:30 - 13:00,

Stato Civile

Indirizzo

Piazza Amintore Fanfani, 1

Telefono

0575377226

Fax

0575377226

Vedi orari
ORARIO ESTIVO (LUGLIO - AGOSTO)
Lunedì
08:30 - 13:30,
Martedì
08:30 - 13:30,
Mercoledì
08:30 - 13:30,
Giovedì
08:30 - 13:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,
ORARIO INVERNALE (SETTEMBRE - GIUGNO)
Lunedì
08:30 - 13:30,
Martedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Mercoledì
08:30 - 13:30,
Giovedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,

Ufficio responsabile

Ufficio servizi demografici e statistica

Gestisce i dati anagrafici e le rilevazioni statistiche del Comune.

Ufficio sportello polivalente, protocollo e archivio

Gestisce il front-office, il protocollo e l’archivio generale dell’ente.


Documenti

Richiesta di trascrizione atto di stato civile (art. 19)

Richiesta di trascrizione atto di stato civile (art. 19)

Ulteriori informazioni
Richiesta trascrizione atto di matrimonio all'estero

Richiesta trascrizione atto di matrimonio all'estero

Ulteriori informazioni
Richiesta trascrizione unione civile o matrimonio

Richiesta trascrizione unione civile o matrimonio

Ulteriori informazioni

Informativa Privacy Ufficio SUAP e Attività Produttive

Descrizione completa

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016

E DEL D. LGS. N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018

Ufficio SUAP e attività produttive

Il Comune di Arezzo, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la presente informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Arezzo tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e cartacee, per le finalità connesse ai procedimenti di competenza dell’Ufficio SUAP e Attività Produttive, all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, all’adempimento di un obbligo di legge e all’esercizio di pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi statistiche.

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I dati acquisiti dal Comune di Arezzo saranno trattati tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei ed informatici nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, così come espressi dall’art. 5 del regolamento UE 679/2016.

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, se non nei limiti imposti in materia amministrativa (ad es. diritto di accesso, etc.).

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati da parte del Titolare è lecito in base alle seguenti condizioni:
- art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette ed, in special modo, alle seguenti categorie di destinatari:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge e per finalità istituzionali;
- Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto in qualità di Responsabili Esterni o di autonomi Titolari del trattamento;

In conformità alla legge n. 69 del 18 giugno 2009 sull'Albo Pretorio On Line e al D.lgs n. 33/2013 e successive modifiche sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Arezzo dovrà pubblicare on line i dati personali degli interessati, seguendo le indicazioni di legge e rispettando i limiti in essa previsti.

Durata del trattamento e conservazione dei dati

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente, spirati i quali verranno cancellati o distrutti.

Diritti dell’interessato

In qualsiasi momento, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del regolamento UE 679/2016, presentando un’istanza all’indirizzo email privacy@comune.arezzo.it

Il modulo per l’esercizio dei diritti e le istruzioni sono disponibili al seguente link 

Gli interessati potranno, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei modi e nei casi previsti.

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)

Il Comune di Arezzo ha nominato un DPO e i suoi dati sono pubblicati nel sito istituzionale al seguente link

Titolare del trattamento

Comune di Arezzo, con sede in Piazza della Libertà n. 1 - 52100 Arezzo

PEC: rdp.comunearezzo@postacert.toscana.it; Centralino: +39 05753770

Email: privacy@comune.arezzo.it

Rilascio patente di abilitazione per l'impiego dei gas tossici

Descrizione completa

L'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta al possesso di una patente di abilitazione rilasciata dal Sindaco dietro presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione sotto elencata. Tale patente ha validità di 5 anni dal rilascio della stessa. Nel corso del quinto anno dal rilascio della patente il titolare dovrà presentare la documentazione necessaria per procedere alla sua revisione. In caso di ritardo nella presentazione dell'istanza di revisione la patente decadrà e si dovrà procedere al rilascio di una nuova patente di abilitazione all'impiego di gas tossici.
Con L.R. 23 luglio 2009 n. 40 è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato sanitario per l'impiego di gas tossici.

Modalità di richiesta ed erogazione
Domanda, corredata di marca da bollo, indirizzata al Sindaco.
La domanda deve essere comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale il richiedente dichiara il titolo di studio di cui è in possesso, di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato condanne penali indicando gli estremi del reato (citare gli articoli del codice penale a cui si riferisce la condanna), di non aver procedimenti penali in corso tali da non consentire il rilascio del patentino

Documenti da presentare
1) n. 2 foto formato tessera

2) n. 1 marca da bollo (oltre a quella apposta sulla domanda) da consegnare al momento del ritiro della patente richiesta.

3) Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità (se l'istanza non viene firmata in presenza del dipendente addetto)

4) Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria sul conto corrente postale n. 22570501, intestato all'Azienda USL Toscana Centro – Servizio Tesoreria, con indicazione della seguente causale: "esame di idoneità per patentino gas tossici".
IMPORTANTE: Se è richiesta la fattura, riportare sul bollettino i seguenti dati: Nome Ditta, Partita I.V.A. ed estremi per la fatturazione, specificando il nominativo del/i candidato/i per cui il versamento è effettuato.

5)  Attestazione di pagamento dei di diritti di segreteria, secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda, da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.         
      Nella causale va riportato la dicitura "rilascio patente gas tossici", specificando il nominativo del titolare della patente nel caso che il pagamento sia effettuato da persona fisica o giuridica diversa dal titolare.


Normativa
R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, art. 32.


Allegati 

Modello istanza rilascio patente gas tossici 

Contenuti correlati 

Revisione patente di abilitazione all'impiego di gas tossici 
Autorizzazione all'utilizzo di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 5 e segg. 
Autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 4, 10 e segg. 
 

Trascrizione di atti riguardanti eventi verificatesi all'estero

Descrizione breve
Informazioni e moduli per la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero
Descrizione completa
L'autorità diplomatica o consolare trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile copia degli atti e dei provvedimenti, relativi al cittadino italiano formati all'estero, ai fini della trascrizione.

Trasparenza e privacy SUAP

Descrizione completa

In questa pagina: 

 

FLUSSI DEL PROCEDIMENTO

 

CARTA DEI SERVIZI - SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Approvata con delibera di G.C. n. 502/2021

carta_dei_servizi_servizio_governo_del_territorio_27_11_2021.pdf

 

TABELLA DI RIEPILOGO DI TUTTI I PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO DETTAGLIATI PER TIPOLOGIA

A seguito delle modifiche organizzative in atto, il responsabile dei procedimenti indicati nella tabella allegata al provvedimento 767/2014 è l'Arch. Marco Carletti, Direttore della Direzione Tecnica e il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale (OBSOLETO)

 

ANALISI PER TIPO DI PROCEDIMENTO E PER AREE OPERATIVE

Analisi per tipo di procedimento e per aree operative.pdf 

 

ATTIVITA' SOGGETTE A CONTROLLO

Tutte le attività soggette a SCIA o ad autorizzazione rientranti nella competenza di merito dell’ufficio sono sottoposte ai controlli amministrativi come di seguito dettagliati:

SCIA

  • controllo di completezza formale della SCIA, ovvero verifica che il modulo sia compilato in tutte le sue parti;
  • verifica rispondenza sostanziale delle dichiarazioni contenute nella Scia alle disposizioni normative, ovvero che i requisiti di legge dichiarati rispondano a quanto previsto dalla normativa di settore;
  • controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni contenute nella scia nella misura del 20%, con estrazione mensile tramite sistema di sorteggio informatico casuale ovvero verifica che i requisiti che si è asseverato di possedere siano effettivamente acquisiti.

ISTANZA

  • istruttoria formale, ovvero verifica che la domanda contenga tutti i dati obbligatori;
  • istruttoria sostanziale, ovvero verifica del possesso dei requisiti di legge soggettivi (morali e professionali se previsti) previsti dal T.u. antimafia, dal TULPS ove si tratti di autorizzazione di polizia, dalle normative di settore. Verifica dei requisiti oggettivi inerenti l’immobile secondo la normativa edilizia-urbanistica, antincendio, igienico sanitari, sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle speciali previste dalle norme di settore.

 

Le seguenti attività soggette a SCIA o ad autorizzazione, rientranti nella competenza formale dell’ufficio, sono sottoposte ai controlli amministrativi di seguito dettagliati:

SCIA

  • controllo di completezza formale della SCIA, ovvero verifica che il modulo sia compilato in tutte le sue parti e invio agli enti/uffici competenti;
  • trasmissione all’impresa degli esiti dei controlli sostanziali degli enti/uffici competenti, compreso eventuali richieste di integrazioni;
  • invio agli enti/uffici terzi delle integrazioni richieste;
  • controllo in tutte le fasi del rispetto dei tempi procedimentali da parte dell’imprenditore e degli enti/uffici coinvolti.

ISTANZA O DOMANDA UNICA

  • istruttoria formale, ovvero verifica che la domanda contenga tutti i dati obbligatori e invio agli enti/uffici competenti e invio agli enti/uffici terzi;
  • trasmissione all’impresa degli esiti dei controlli sostanziali degli enti/uffici competenti, compreso eventuali richieste di integrazioni;
  • invio agli enti /uffici terzi delle integrazioni richieste;
  • rilascio all’impresa del titolo autorizzatorio emesso dall’ufficio/ente competente;
  • controllo in tutte le fasi del rispetto dei tempi procedimentali da parte dell’imprenditore e degli enti/uffici coinvolti.

 

Le attività di controllo sulle imprese (inteso come verifica successiva in loco del possesso dei requisiti dichiarati per l’esercizio delle attività) sono effettuati dalla Polizia Municipale secondo il piano dei controlli predisposto annualmente dalla stessa e condiviso con questo ufficio. Il piano è pubblicato nella sezione Trasparenza del sito del Comune di Arezzo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A CONTROLLO

COMMERCIO
Acconciatori
Agenzie di affari
Agriturismi
Attività temporanee di commercio e somministrazione
Circoli privati
Commercio al dettaglio
Contributi e patrocini
Edicole
Esercizi di somministrazione
Estetiste
Farmacie
Impianti di distribuzione carburanti
Locali di pubblico spettacolo
Lotteria, tombola e pesca di beneficenza
Manifestazioni commerciali straordinarie e Fiere promozionali
Manifestazioni fieristiche
Noleggi con conducente e Taxi
Noleggi senza conducente
Occupazione suolo pubblico
Produttori agricoli
Professioni del turismo
Sagre e feste paesane
Sale giochi, distributori e giochi leciti
Strutture ricettive
Commercio su area pubblica

SUAP
Autorizzazione Unica Ambientale
Previsione impatto acustico
Prevenzione incendi
Parere preventivo per nuovi insediamenti produttivi
Industrie insalubri
Emissioni in atmosfera
Servizi educativi per la prima infanzia
Piscine e palestre
Tintolavanderie

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PRATICHE

Criteri assegnazione pratiche_D_2014_781 

 

Dichiarazione IMU

Descrizione completa

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2022, pubblicato in G.U. il 08/08/2022, sono stati approvati il Modello di Dichiarazione  dell'Imposta Municipale Propria IMU e le relative istruzioni consultabili nella sezione Allegati di questa pagina.

Novità 2024: Con Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024 è stato approvato il nuovo modello di Dichiarazione IMU/IMPI di cui all'art. 1 comma 769 della L. 160/2019". Il Decreto Ministeriale, il modello di dichirazione e le relative istruzioni per la compilazione sono consultabili nella sezione allegati di questa pagina.

N.B.  La dichiarazione IMU deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in siffatta ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (Art. 1, comma 759, lett. g-bis, della legge n. 160 del 2019). A tal fine nel nuovo modello nel quadro A sono stati predisposti i campi nn. 22, 23 e 24.

A regime, la dichiarazione IMU, in formato cartaceo o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inetervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi.

(Si ricorda che il termine della presentazione della Dichiarazione IMU 2021, fissato al 30 giugno 2022, differito al 31 dicembre 2022 con il D.L. 21 giugno 2022 n. 73, è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2023 (art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).

La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati.
Il modulo cartaceo può essere spedito tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _" e deve essere indirizzato all’ufficio tributi del comune competente. L’ente locale è tenuto a rilasciare una ricevuta di ricevimento. Valido anche l’invio con posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione.

La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline ed Entratel.

È precisato che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo dei servizi indivisibili, in quanto compatibili.

L'Ufficio, oltre a quanto indicato nelle istruzioni riferite al modello di dichirazione IMU approvato nell'anno 2022, consiglia:

1) nel caso in cui l'agevolazione derivi dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (campo 21 Esenzione Quadro temporaneo aiuti di stato) e la durata dell'agevolazione non coincida con il periodo previsto dalla norma, sarebbe opportuno compilare il campo 15;

2) nel caso in cui l'agevolazione derivi dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (campo 21 Esenzione Quadro temporaneo aiuti di stato) sarebbe opportuno indicare nelle Annotazioni la tipologia di agevolazione.  

Si ricorda che le Istruzioni Ministeriali del nuovo modello  confermano che i curatori della liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento) e i commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa sono i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU. In tali fattispecie gli stessi devono compilare il quadro relativo al "dichiarante" indicando nel codice "carica" il numero 3 (curatore fallimentare) oppure il codice 4 (commissario liquidatore).

 Viste le recenti Sentenze della Corte di Cassazione n. 5191/2022,  n. 32742/2022 e n. 37385/2022 si fa presente che le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza al fine di usufruire dell'agevolazione prevista ai fini IMU sono le seguenti:

1)  Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 2, comma 1, D.L. 102/2013);

2) Alloggi sociali (art. 2, comma 4, D.L. 102/2013);

3) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate (art. 2, comma 5, D.L. 102/2013);

4) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprtietà indivisa, adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 2 comma 2 lett b) D.L. 102/2013);

5) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.

Allegati

istruzioni_imu_impi_2022.pdf
decreto-ministeriale-unico-dichiarazione-imu-impi-e-imu-enc-definitivo-24.04.2024_0.pdf
imu_impi_modello_2024.pdf
imu_impi_istruzioni_2024_definitivo-24.04.2024_0.pdf
modello_dichiarazione_imu_impi_2022_0.pdf

Suolo pubblico - concessione per l'occupazione temporanea o permanente per somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi - procedura online

  • Servizio attivo
Il servizio consente ai titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) di richiedere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Accedi al servizio

A chi è rivolto

Titolare del pubblico esercizio ovvero legale rappresentante della società che gestisce il pubblico esercizio per cui si intende richiedere la concessione di suolo pubblico.

Descrizione

È possibile ottenere presso l’Ufficio Mobilità una nuova concessione, il rinnovo o una modifica di una concessione già ottenuta per l’occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico per la collocazione di arredi funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

La domanda per l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico per l’installazione di arredi deve essere compilata utilizzando l'apposito servizio online.

Cosa serve

  • Elaborato Planimetrico (obbligatorio)
  • Copie di autorizzazioni, pareri, nulla osta rilasciati da Enti diversi dal Comune (facoltativo)
  • Consensi e nulla osta rilasciati dai proprietari di fondi ed immobili confinanti e dagli eventuali terzi interessati (facoltativo)
  • Documentazione fotografica del luogo e degli arredi (facoltativo)

Cosa si ottiene

La concessione, il rinnovo o una modifica di una concessione già ottenuta per l’occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico per la collocazione di arredi funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi.

Tempi e scadenze

30 giorni

Quanto costa

  • N. 2 Marche da bollo da € 16.00 
  • Spese d' istruttoria pari a € 10,00

Il pagamento è integrato all'interno del flusso di compilazione dell'istanza online. 

Procedure collegate all'esito

Su richiesta dell'interessato il titolo autorizzativo/comunicazione di cessazione potrà essere ritirato direttamente presso l'ufficio Mobilità, oppure sarà inviato tramite PEC.

Nuova concessione/subentro:

- prima del ritiro della concessione dovrà essere pagato il Canone per l'occupazione di suolo pubblico presso la società I.C.A. srl.
- in caso di ritiro presso l'ufficio dovrà essere consegnata a mano la ricevuta a dimostrazione dell’avvenuto pagamento del Canone e n. 1 marca da bollo da euro 16.00 da apporre nella concessione.


I GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO SONO IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’, CON ORARIO 8:30 - 13:30 E 15:30 - 17:30.
 

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Ulteriori informazioni

Normativa

- D. Lgs. 446/1997, art.1 della legge 160/2019 commi da 816 a 847.
- Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione pubblicitaria.
Occupazione di suolo pubblico temporaneo ai sensi della Legge n. 182/2025 - "Legge Semplificazioni".
L'Amministrazione Comunale comunica che, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 182/2025 (legge Semplificazioni), “Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter commi 4 e 5 del decreto legge n. 137/2020 convertito, con modificazioni nella legge n.176/2020, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo cui al comma 1 (ovvero fino al 31.12.2026) e comunque non oltre il 30.06.2027”. 

 

Contatti

Suolo pubblico - somministrazione di alimenti e bevande, tende parasole, impianti di telefonia

Ufficio responsabile

Ufficio mobilità

Pianifica e gestisce la mobilità urbana e il traffico.

Documenti

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali - Ufficio mobilità

Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016 e del d. Lgs. N. 196/2003 come modificato dal d. Lgs. N. 101/2018

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