La Regione Toscana, con la Legge n. 68 del 23/07/2020, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i cosiddetti “Non Professionisti”. Questi sono operatori non professionali del commercio, senza titolo abilitativo o autorizzazione, che vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore (prezzo unitario massimo di 100,00 euro e valore complessivo non superiore a 1.000,00 euro).
Per partecipare alle manifestazioni, è necessario possedere un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residenti in Toscana, dal Comune dove si svolge la prima manifestazione.
Il tesserino di riconoscimento:
- è rilasciato dall’Ufficio SUAP e Attività Produttive e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a 10 (dieci);
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
- non è cedibile;
- deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica;
- viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.
L’assegnazione temporanea di posteggio nei mercatini dei non professionisti e in tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate ai non professionisti di cui alla lettera j bis art. 32 della L.R.T. 62/2018 e ss.mm.ii. avverrà su assegnazione d’ufficio o in base alle determinazioni stabilite dall’ufficio competente in materia e fino al raggiungimento dei posti disponibili ed è soggetta al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, salvo diverse disposizioni normative.
Sanzioni
L'art. 116 della L.R. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
a. partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis (mercatini non professionisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
b. in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
c. venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
Il tesserino viene ritirato in caso di perdita da parte del non professionista dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della Legge Regionale Toscana 62/2018 (Codice del Commercio).