Accesso

Descrizione completa

Archivio storico e di deposito del Comune di Arezzo

Ubicazione

Via della Fiorandola, 34 (zona industriale di Pescaiola), Arezzo


Recapiti

Telefono: 0575 377 155 (il servizio di ricezione chiamate è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30) 

Negi altri orari è possibile mandare una email a archiviostorico@comune.arezzo.it


Modalità di accesso  

Su appuntamento (prenotazioni su: agenda.comune.arezzo.it)

N.B. Per quanto riguarda la ricerca delle pratiche edilizie, consultare le informazioni contenute nella pagina dedicata

 

Documentazione da presentare, al momento dell'accesso o preventivamente tramite e-mail:

  • Documento di identità;
  • Per le ricerche storiche: agli studenti è richiesta una lettera di presentazione del docente.

I documenti conservati nell'archivio storico sono liberamente consultabili, con le eccezioni riportate negli articoli 122-127 del decreto legislativo 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".


Tariffe

La consultazione di materiale documentario a fini di ricerca storico-scientifica da parte di studiosi e studenti è gratuita, salvo il costo delle riproduzioni.

Costi di riproduzione

  • Fotocopia formato A4: € 0,20 / foglio
  • Fotocopia formato A4 fronte/retro: € 0,25 / foglio
  • Fotocopia formato A3: € 0,30 / foglio
  • Fotocopia formato A3 fronte/retro: € 0,35 / foglio
  • Scansione: € 0,10 l'una
  • Riversamento copia digitale pratica su supporto informatico (CD): € 5,00

 

Modalità di pagamento

  • Il pagamento viene effettuato direttamente presso l'Archivio storico e di deposito, al momento del ritiro della documentazione. Il personale addetto rilascia ricevuta delle somme versate.
  • In alternativa, qualora debba essere ritirato materiale documentario riprodotto in formato digitale, il pagamento può essere effettuato tramite previo bonifico bancario o versamento su conto corrente postale, specificando obbligatoriamente la causale: "Archivio storico. Pagamento costi consultazione". L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere inviata via e-mail all'indirizzo archiviostorico@comune.arezzo.it.

    Informazioni per bonifico bancario e/o versamento tramite Poste Italiane: Servizio Tesoreria del Comune di Arezzo

 

 

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Raccolta dei regolamenti (1865-1989)

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u.a. 36

I Regolamenti per l'esecuzione delle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale del 1898 e del 1908 (Regio Decreto del 19 settembre 1899 n. 394 e del 12 febbraio 1911 n. 297, rispettivamente) prevedono l'obbligo per l'ufficio comunale di conservare una "Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali e delle tariffe relative". In realtà una raccolta completa ed organica non venne mai realizzata. L'attuale fondo, infatti, è costituito da raccolte formatesi in diversi uffici comunali come strumento di lavoro (Ufficio ragioneria, Ufficio stampa) oppure da materiale versato dagli stessi organismi produttori, od ancora, da regolamenti estratti da altri fondi quando presenti in più di un esemplare. Il materiale non precedentemente condizionato è organizzato cronologicamente e diviso in cinque parti in rapporto agli enti produttori: Regolamenti del Comune di Arezzo, Atti preparatori di regolamenti ed attinenti ad essi di diversi uffici del Comune, Regolamenti ed atti di istituzioni diverse, Regolamenti di altri Comuni, Regolamenti comunali tipo e statuti di organismi nazionali. Completa la serie una miscellanea che raccoglie materiale di diversa provenienza e caratteristiche.

Regolamenti del Comune (1860-1989)

  • Raccolta generale dei regolamenti (1865-1989), u.a. 5

Bb.: 1865-1925, 1927-1942, 1946-1960, 1962-1967, 1971-1989.

  •  Regolamenti del personale comunale (1860-1953), u.a. 10

Pll. e bb.: atti preparatori del nuovo regolamento 1860-1877, regolamenti del personale comunale 1927-1953.

  •  Raccolta di regolamenti del dott. Brunetti (1907-1948), u.a. 1

B.

  • Regolamenti del personale della scuola "Guido Monaco" (1949-1950), u. a. 1

B.

  • Progetto del nuovo regolamento d'igiene (1951-1955), u.a. 1

B.

  • Atti regolamentari già dell'ufficio stampa (1957-1985), u.a. 1

B.: Estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio comunale del 18 set. 1979 "Modifica regolamento Consiglio comunale per commissioni consiliari art. 10 5 comma"; "Normativa per gli annessi agricoli di volumetria inferiore agli 80 mc (art. 4, secondo comma legge regionale n. 10 del 13.2.1979" deliberato dal Consiglio comunale nel 5 mar. 1980 n. 243; "Regolamento comunale sull'apertura sfruttamento e ripristino delle cave di inerti" adottato con delib. del Consiglio comunale del 1 apr. 1980 n. 379; "Regolamento organico del personale. Ordinamento degli uffici e dei servizi" deliberazione del 23 mag. 1957 n. 917; "Orientamenti educativi delle scuole comunali dell'infanzia" testo approvato dalla terza commissione consiliare "Servizi sociali"; "Regolamento dei nidi comunali" deliberazione del C.c. del 13 mar. 1985 e minuta; estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio comunale del 21 luglio 1982 "Modifica al Regolamento del Consiglio comunale"; "Progetto di nuovo regolamento di Nettezza Urbana; "Normativa per la determinazione e il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo relativo al costo di costruzione" deliberazione del Consiglio comunale del 23 mar. 1980; "Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini"; "Regolamento delle scuole comunali dell'infanzia" deliberazione del Consiglio comunale del 13 mar. 1985 e minuta della terza commissione consiliare; "Proposta di regolamento per insediamenti zootecnici" 1977-1978; "Regolamento tecnico della Giostra del Saracino" aggiornato al 30 lug. 1979; "Regolamento per il funzionamento del consiglio tributario" deliberazione del Consiglio comunale del 14 dic. 1972; "Regolamento di igiene" s. d.

  • Raccolta di regolamenti di Icilio Rossi (1897-1976), u.a. 8 K1.4

Bb.

Regolamenti ed atti di istituzioni diverse (1870-1972)

  • Regolamenti di istituzioni aretine diverse e di aziende municipalizzate (1873-1971), u.a. 1 K1.4

B.: "Regolamento per la Regia Accademia del Teatro Petrarca in Arezzo", Firenze 1873, "Statuto della Società anonima & Cooperativa aretina pei pubblici bagni approvato con R. Decreto 7 giugno 1875 modificato nell'Assemblee generali del 30 maggio 1883 e del 30 giugno 1884", Arezzo 1885, "Camera di commercio ed arti della Provincia di Arezzo. Regolamento e decreti per l'esercizio della Pubblica Mediazione nella Provincia di Arezzo", Arezzo 1880, "Società aretina dei veterani delle patrie battaglie. Statuto", Arezzo 1881, "R. Convitto nazionale Vittorio Emanuele in Arezzo. Istruzione per l'ammissione dei convittori", Arezzo 1888, "Fondazione di studio Aldo Roselli", Arezzo 1923 [statuto ed altro materiale], "Società cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai scalpellini del Comune di Arezzo. Statuto e regolamento interno", Arezzo 1896, "Federazione magistrale fra gli insegnanti della provincia di Arezzo. Sezione della U. M. N. Statuto riveduto ed approvato definitivamente nell'Adunanza Generale Ordinaria del 30 Novembre 1902", Arezzo 1903, "Patronato degli alunni poveri delle scuole elementari del Comune di Arezzo. Statuto", Arezzo 1904, "Statuto della Cassa di risparmio di Arezzo", Arezzo 1907,"Società anonima cooperativa per la costruzione di case popolari in Arezzo", Arezzo 1908, "Statuto della società anonima per azioni per la compra e vendita locazione e conduzione di beni immobili con sede in Arezzo", Arezzo 1909, "Banca mutua popolare aretina. Società anonima cooperativa. Statuto", Arezzo 1909, "Regolamento per la visita preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica...", Arezzo 1910 ed altro materiale, R. Conservatorio di S. Caterina in Arezzo: "Regolamento per l'ammissione di alunne esterne e semi-conduttrici" e "regolamento per l'ammissione delle educande", Arezzo 1910, "Regolamento della Cattedra ambulante di agricoltura per il Casentino con Sede in Poppi", Arezzo 1917, "Ente autonomo dei consumi. Provincia di Arezzo. Statuto", Arezzo 1917, "Istituto case popolari di Arezzo. Statuto" ed . Arezzo 1921, "Statuto dell'istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Arezzo", Arezzo 1936, "Associazione Amici della musica di Arezzo. Relazione Morale e Artistica sul V Concorso Polifonico Internazionale Guido d'Arezzo 29 Agosto-1 Settembre 1957", Arezzo, Fondazione "Francesco Severi": statuto approvato il 20 marzo 1964, Azienda Speciale Annonaria Municipalizzata: regolamento generale del 1966 e del 1974 ed altro materiale, Magistratura della Giostra del Saracino: statuto del 31 maggio 1971, A.F.M.: estratto dal verbale dell'adunanza del Consiglio comunale del 6 luglio 1971 con modifica del regolamento.

  • Statuti e regolamenti di consorzi ed istituzioni aretine diverse (1876-1972), u.a. 1 K1.4

B. : "Statuto organico del Consorzio V per le opere idrauliche di seconda categoria in Val di Chiana", Arezzo 1876, Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Arezzo-Stia: "Statuto - Regolamento e Contratti di Concessione e Subconcessione", Arezzo 1899, "Doppio binario Firenze Arezzo Chiusi", Arezzo 1912, altro materiale, "Consorzio idraulico di terza Categoria per la Chiusa dell'Imbuto o di Monte sull'Arno. Statuto organico", Arezzo 1908, Laboratorio consorziale d'igiene e di chimica agraria fra i Comuni della Provincia di Arezzo: "Tariffa delle analisi", Arezzo 1910, "Statuto. Regolamento. Contributi dei Comuni", Arezzo 1911, "Resoconto Morale e Statistico dalla fondazione al 31 Dicembre 1923", Arezzo 1924, altro materiale, "Statuto del Consorzio agrario cooperativo di Arezzo", Pistoia 1911, "Statuto del consorzio provinciale per la profilassi veterinaria" [dattiloscritto con estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio comunale del 3 marzo 1967 di istituzione del consorzio ed altro materiale], Consorzio per la gestione della biblioteca della città di Arezzo: Statuto, "Rete provinciale di prestito. Relazione e progetto" 1962, "Regolamento e pianta del personale", relazione delle attività e bilancio del 1967-1968, Consorzio per le Attività Musicali della Provincia di Arezzo [CAMPA 1969-1972: estratti di verbali delle adunanze del Consiglio comunale con integrazioni allo statuto], Consorzio Provinciale per il funzionamento del centro medico sociale per la prevenzione, diagnosi e studio dei tumori: statuto e modifica del 1971, Consorzio per la tutela della denominazione di origine del vino "Chianti Colli Aretini": relazioni, s. d.

  • Regolamenti di istituzioni aretine sanitarie ed assistenziali (1870-1963), u.a. 1 K1.4

B.: Fraternita dei laici di Arezzo: statuto 1870, id. 1958, modifiche allo statuto 1965, "Regolamento per la somministrazione di medicinali agli infermi poveri", Arezzo 1898, "Regolamento per la concessione d'acqua a contatore", Arezzo 1915, regolamento per il custode degli acquedotti 1923, "Orfanotrofio Ubaldo e Lya Ninci. Statuto organico", Arezzo 1927, "Regolamento organico del personale", Arezzo 1938, altro materiale, Congregazione di Carità: regolamento per il servizio dei sussidi di latte 1880, Orfanotrofio e pia casa di mendicità di Arezzo: statuto 1886, estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio comunale con lo statuto 1974, Orfanotrofio Thevenin: statuto 1890, regolamento 1909, Regi Spedali riuniti di Arezzo: "Regolamento per l'esercizio del manicomio", Arezzo 1902, "Proposta del Commissario per Modificazioni allo Statuto di quel Luogo Pio", Arezzo 1903, "Statuto organico", Arezzo 1937, id. 1952, "Regolamento per la Scuola di Ostetricia, per la Maternità e per il Brefotrofio", Arezzo 1914, altro materiale, Società di pubblica assistenza e mutuo soccorso "La Croce Bianca" di Arezzo: statuto e regolamento 1905, altro materiale 1937, Lascito Viti: schema di statuto 1912, Regia Confraternita della misericordia e morte di Arezzo poi Venerabile confraternita di Misericordia e morte di Arezzo: statuto del 1917, id. 1932 che contiene anche una breve storia dell'istituzione, id 1965, altro materiale, Tubercolosario provinciale aretino "Carlo Sandrelli" poi Preventorio provinciale infantile "C. Sandrelli": statuto del 1923, del 1947 ed altro materiale, Casa del clero "Caterina Flori, Luigi ed Angelo Falciai" per la diocesi e provincia di Arezzo: atti costitutivi 1929-1930, Colonia estiva "Umberto e Giovanni Tavanti": statuto 1934, Ente Comunale di Assistenza: regolamento generale 1951?, Asili infantili Aliotti: statuto 1955, Patronato scolastico di Arezzo: statuto 1962, Centro marino assistenziale della Provincia di Arezzo: statuto 1963.

Regolamenti di altri Comuni (1875-1930)

  • Regolamenti di altri Comuni (1875-1930), u.a. 1 K1.4

B.

Regolamenti comunali tipo e statuti di organismi nazionali (1905-1959)

  • Regolamenti comunali tipo e statuti di organismi nazionali (1905-1959), u.a. 1 K1.4

B.

Miscellanea (1884-1984)

  • "Regolamenti diversi per il dazio di consumo" (1884-1902), u.a. 1 K1.3

Vol.: "Tariffa dei dazi di consumo", Arezzo 1902, "Regolamento per le istituzioni di dazio sulle carni che si esportano dalla città", Arezzo 1884, "Regolamento organico-disciplinare per il personale daziario", Arezzo 1902, "Regolamento per le guardie daziarie", Arezzo 1901.

  • Raccolta di regolamenti comunali appartenuta all'avv. Maggi (1902-1921), u.a. 1 K1.3

Vol.: "Regolamento e pianta organica degli impiegati e dei salariati", Arezzo 1921, "Regolamento organico per gli uffici, impiegati e salariati", Arezzo 1909, "Regolamento e pianta organica per gli impiegati e salariati", Arezzo 1911, id., id. 1914, "Regolamento per le guardie urbane e rurali di polizia municipale", Arezzo 1914, id., "Regolamento per le tasse di occupazione di suolo e di aree pubbliche", Arezzo 1906, "Regolamento organico-disciplinare per il personale daziario", Arezzo 1902, "Regolamento per il Servizio Sanitario", Arezzo 1911, "Regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite", Arezzo 1904.

  • Urbanistica. Testo coordinato e integrato delle norme regolamentari del Comune di Arezzo, Empoli, 1984, u.a. 2 K1.3

Vol. in due copie.

  • Materiale vario della segreteria generale, u.a. 2 K1.3

Bb.

 

 

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P.U.M.S. - approvazione

Descrizione completa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 26 settembre 2019 è stato approvato il P.U.M.S. - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed adempimenti di cui all'art. 36 D.Lgs. n.285/1992.

I documenti approvati sono i seguenti:

Relazione Generale - Lo stato attuale;

Relazione Generale - Il Progetto;

Il Biciplan di Arezzo e le zone 30;

Modifiche ed integrazioni al Biciplan e al P.U.M.S. di Arezzo a seguito del percorso partecipativo;

Report delle attività di partecipazione.

Decreto Legge - 06/12/2011 n. 201

Descrizione completa

1. A

Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. 
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - Decreto convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

In vigore dal primo gennaio 2013

Modificato dal decreto legge del 10/10/2012 n. 174, articolo 9, e dalla legge di stabilità 2013

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 (?) , sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. (?). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (?) :

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (?) . I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (?) , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (?) ; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (?) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internetwww.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 (?) e 6 (?)del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (?) , ai commi 3 degli articoli 2353 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472(?) . Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Aliquote Imu 2014

Descrizione completa

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 10/07/2014 (successivamente modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 24/09/2014) sono state approvate le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2014 che si riportano di seguito.

- aliquota base del 1,02%;

- aliquota dello 0,52% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti)

- aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 - A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva ( 100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L'aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e auto certificati.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2014 le autocertificazioni riferite all'annualità 2013 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2015, apposita comunicazione di cessazione;

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

- aliquota dell'0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili

Detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad « abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011.

Normativa

Imu 2014 modalità per il pagamento del saldo

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

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Entro il 16 dicembre 2014 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2014.

Il pagamento della seconda rata a conguaglio dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con atto n° 118 del 10/07/2014 (successivamente modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 24/09/2014) consultabili sul sito internet e che si riportano di seguito: 

  - aliquota dello 0,52% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/201 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti) 

- aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

 - aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva ( 100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2014 le autocertificazioni riferite all'annualità 2013 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2015, apposita comunicazione di cessazione;  

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

 - aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge  n. 431/1998;

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

- aliquota dell'0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 ( istituti di credito, cambio e assicurazione)

 - aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili

- aliquota base del 1,02 applicata a tutte le altre tipologie di fabbricato

 Detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

NOVITA': Il Decreto Legge n. 4/2015 del 24/01/2015 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 19 del 24/01/2015) ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'IMU sui terreni. Poiché il territorio del Comune di Arezzo rientra nell'elenco Istat dei comuni parzialmente montani i terreni sono assoggettati al pagamento dell'IMU. Rimangono esenti i terreni di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola,  ancorché concessi in comodato o in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica professionale. Il pagamento deve essere effettuato per l'intero anno 2014, in unica rata da pagare entro il 10 febbraio 2015

L'imposta è determinata tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e cioè il 7,6 per mille (art. 1 D.L. n. 185/2014)  

 

ATTENZIONE: Dall'anno 2014 l' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono, per i quali è invece previsto il pagamento della TASI ( vedi apposita informativa)

  • abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  • immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

 

E’ equiparata all’abitazione principale l’abitazione e relativa/e  pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Nel Comune di Arezzo sono esenti dal pagamento dell’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n° 557/1993 ( che sono accatastati nella categoria "D10", o che riportano annotazione di ruralità negli atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

 

Abitazione principale e pertinenze

Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni, anche non coltivati, siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

 Cat. A (no A/10)   moltiplicatore 160

Cat C/2 C/6 C/7   moltiplicatore 160

Cat. A/10              moltiplicatore 80

Cat. C/3 C/4 C/5  moltiolicatore 140

Cat. B                   moltiplicatore 140

Cat. D (no D/5)    moltiplicatore 65

Cat. C/1               moltiplicatore  55  

Cat. D/5               moltiplicatore 80   

  • Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
  • Terreni. Per i terreni, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Calcolo dell’impostail calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni)

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

N.B. E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

 

Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati
  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a " PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze

3912

====

Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. "D"

3930

3925

Terreni

3914

 

 

Il codice Comune da indicare è A390.

 

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

 

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine del 16/12/2014, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo

IMU 2014 Modalità per il pagamento della prima rata

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2014

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA PRIMA RATA

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Entro il 16 Giugno 2014 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2014.

L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

 

 L’IMU è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare, e si applica in ipotesi di possesso di:

- fabbricati

- aree fabbricabili

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i proprietari o i soggetti titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su immobili siti nel territorio comunale.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 ATTENZIONE: Dall'anno 2014 l'Imposta Municipale Propria non si applica per le seguenti categorie di immobili:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  4. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  5. immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  6. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

 

Nel Comune di Arezzo sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli ( L. 984/77) e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n° 557/1993 ( che sono o saranno accatastati nella categoria "D10", o che, a seguito di autocertificazione sono stati annotati come rurali) nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

Abitazione principale e pertinenze

Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

E’ equiparata all’abitazione principale l’abitazione e relativa/e  pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

 Cat. A (no A/10)  160

Cat. C/2 C/6 C/7  160

Cat. A/10                80

Cat. C/3 C/4 C/5  140

Cat. B                   140

Cat. D (no D5)       65

Cat. D/5                 80

Cat C/1                  55 

  • Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.

 

Aliquote e detrazioni 2013

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013 da utilizzare per l’acconto 2014.

  • aliquota base dello 0,99 %;
  • aliquota dello 0,60% applicata alle seguenti unità immobiliari:
  • a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
  • aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:
  • a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva ( 100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo

 b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

  • aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge  n. 431/1998

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimodi una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale.

  • aliquota dello 1,06% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di impost
  • aliquota dello 1,06% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 ( istituti di credito, cambio e assicurazione)
  • aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili
  • detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo pari a euro 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi che utilizzano l'immobile quale abitazione principale. Tale detrazione spetta sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

In sede di calcolo della rata di saldo, da effettuarsi entro il 16 Dicembre 2014, dovrà essere effettuato il conguaglio, prendendo come base le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2014.

Sarà cura di questo Ente pubblicare nei modi e nei termini di legge la deliberazione suddetta.

 

Calcolo dell’impostail calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

N.B. E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

 

 

Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite modello F24 per un importo pari o superiore a mille euro dovranno essere eseguiti  esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Dl 66/2014, articolo 11, comma 2)).

  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale

e pertinenze

3912

====

Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. "D"

3930

3925

 Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

 Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

ICI e fabbricati rurali

Descrizione completa

La legge istitutiva dell'imposta comunale sugli immobili (D. Lgs. 504/1992) non ha previsto tra i casi di esenzione o riduzione di imposta alcuna applicazione per i fabbricati rurali.
L'art. 9 commi 3 e 3-bis della L. 133/1994 ha introdotto nell'ordinamento una specifica disciplina per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali fissando alcune condizioni oggettive e soggettive che devono essere soddisfatte sia per i fabbricati destinati ad edilizia abitativa sia per le costruzioni strumentali alle attività agricole.
In anni più recenti il legislatore è intervenuto per affrontare la questione in ordine alla esenzione o meno dei fabbricati rurali ai fini ICI. Infatti con l'art. 23 comma 1-bis del D.L. 207/2008 si è stabilito in via interpretativa che, con riferimento alla definizione di fabbricato contenuta nella legge dell'ICI, "non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 della L. 133/1994".

Nel contesto del citato quadro normativo è intervenuta una importante sentenza assunta a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18565 del 21.8.2009) con la quale, nell'intendimento di dirimere la questione della tassabilità a fini ICI dei fabbricati rurali dopo l'intervento del legislatore, è stata avviato un nuovo orientamento interpretativo.
La sentenza in questione fissa il seguente principio di diritto:
l'immobile che è stato "iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità" previsti dalla legge, non è soggetto all'ICI ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 1-bis del D.L. 207/2008 e dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 504/1992. "L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata.... dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta";
per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento ad imposta è condizionato dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dalla legge che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti;

Di analogo tenore le sentenze della Corte di Cassazione 7102/10 e 8845/10 per proseguire con la 11790/10 e successive (12175/10, 12176/10, 12177/10, 12178/10, 12182/10, 12565, 13563/10, 13568/10) sino alle recenti 81 pronunce seriali depositate il 22 giugno (dalla n. 14967 alla n. 15048) con le quali la Cassazione ha ribadito che non risultano soggetti ad ICI soltanto i fabbricati rurali accatastati in A/6 o D/10, mentre solo in caso di immobili non iscritti in catasto si applicano i requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. 557/93.

Si è determinato pertanto, per effetto delle citate sentenze della Suprema Corte a cui si stanno conformando le commissioni tributarie, un orientamento giurisprudenziale consolidato a cui l'amministrazione comunale, in assenza di nuovi interventi normativi, è chiamata ad uniformarsi.

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

Descrizione completa

L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare. Si applica in caso di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (questi ultimi attualmente esenti nel territorio del comune di Arezzo ex L. 984/77).
L'imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati o aree fabbricabili siti nel territorio del comune ovvero da coloro che li possiedono a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria (leasing) e concessione demaniale.
L'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nell'anno e alla quota di possesso dell'immobile, pertanto in caso di contitolarità (più soggetti titolari dello stesso diritto sull'immobile), ciascuno dovrà effettuare un autonomo versamento, commisurato alla quota di sua competenza e in proporzione ai mesi possesso nell'anno.

Il Consiglio Comunale delibera ogni anno l'aliquota/e di imposta da applicare a tutte le categorie di immobili soggette ad ICI, compresa l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze. Detta aliquota va applicata alla base imponibile che si quantifica diversamente a seconda della tipologia di immobile. La base imponibile si ricava per i fabbricati dalla rendita catastale e per le aree edificabili dal valore venale in comune commercio.

Il D.L. 93/2008 ha stabilito, dall'anno d'imposta 2008, l'esclusione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione e relativa/e pertinenza/e adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L'esclusione dal pagamento dell'imposta si estende a tutte le tipologie, sotto riportate, assimilate per legge o regolamento comunale all'abitazione principale.
In dettaglio, non è dovuta l'imposta sui fabbricati di categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7 nei seguenti casi:
- abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, intendendo per abitazione principale, salvo prova contraria, quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica (si precisa che ai fini dell'esclusione dall'imposta per le categoria A2, A3, A4,A5, A6 e A7 e della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali" per le categorie A1, A8, A9,  un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se nella stessa dimora abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari - Sentenza Cassazione n. 14389/2010);
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale per provvedimento di separazione legale, annulamento ecc.;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che la utilizzano quale abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani e disabili che acquisiscano residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Per gli immobili ricadenti nelle tipologie sopra esposte ma classificati in categoria catastale A1, A8 e A9 permane l'obbligo del versamento dell'imposta con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per l'abitazione principale e, dove spetti, la detrazione.

E' comunque assoggettata al pagamento ICI, indipendentemente dalla categoria catastale, l'abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero a condizione che la stessa non  risulti locata. In questo caso si applicano l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale.

Il pagamento viene effettuato, in riferimento all'annualità in corso, attraverso appositi bollettini premarcati ovvero tramite modello F24, entro i termini del 16 giugno per l'acconto e del 16 dicembre per il saldo.

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 sono stati ricodificati i codici tributo ICI che quindi sono:

- 3940 ICI per abitazione principale;

- 3942 ICI per aree fabbricabili;

- 3943 ICI per altri fabbricati.

Rimangono inalterati i codici tributo ICI per interessi (3906) e per sanzioni (3907).

 E' consentito di corrispondere l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Il nuovo numero di conto corrente per il pagamento ICI del Comune di Arezzo è:

  • 06943141 intestato a Comune di Arezzo ICI Ordinaria Serv. Tes.
    (Codice IBAN  IT-03-J-07601-14100-000006943141)
  • 06943089 intestato a Comune di Arezzo ICI Violazioni Serv. Tes.
    (Codice IBAN IT-13-A-07601-14100-000006943089) 


La dichiarazione ICI, redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze, deve essere presentata solo in caso di variazione della situazione immobiliare, l'anno successivo a quello in cui tali variazioni sono intervenute, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione si presenta al comune nel quale sono situati gli immobili.
Dal 2008 è stato soppresso l'obbligo di dichiarazione in relazione ad alcune casistiche dettagliatamente indicate, oltre che nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione, nel Regolamento comunale all'art. 11.

E' possibile, nel caso si siano effettuati versamenti non dovuti o eccedenti il dovuto, chiedere il rimborso. Dal 2007 i termini per la richiesta del rimborso sono stati portati a cinque anni dalla data del versamento, per le annualità d'imposta non ancora scadute al 31.12.2006 e cioè per i versamenti eseguiti a partire dal giugno 2004.
In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile effettuare la compensazione nel versamento ordinario, detraendo le somme versate in eccedenza negli anni precedenti da quanto dovuto per l'anno in corso. Per usufruire di tale opportunità è necessario presentare dichiarazione di avvenuta compensazione entro e non oltre 30 giorni dal versamento compensato.

Normativa
- D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L. 296/2006 ''Legge Finanziaria 2007''
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 239 del 23.12.08
- D.L. 93/2008, art. 1
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012

IMU 2015 modalità per il pagamento della prima rata

Descrizione completa

Entro il 16 Giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2015.

L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni, anche non coltivati, siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Il D.L. n. 4/2015 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'IMU sui terreni facendo riferimento alla classificazione predisposta dall'ISTAT, e suddivisa in base all'altitudine del territorio comunale. Poiché il territorio Comune di Arezzo rientra nella classificazione di "comune parzialmente montano", i terreni sono assoggettati al pagamento dell'IMU.

Rimangono esenti i terreni di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ancorché concessi in comodato o in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica professionale.

ATTENZIONE: l'IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono, per i quali è invece previsto il pagamento della TASI (vedi apposita informativa).

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  5. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  6. Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  7. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

 

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria "D10" o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

     

Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160

Cat. A/10 moltiplicatore 80

Cat. C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160

Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140

Cat. B moltiplicatore 140

Cat. D (no D/5) moltiplicatore 65

Cat. C/1 moltiplicatore 55

Cat. D/5 moltiplicatore 80

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
  • Terreni. Per i terreni, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

 

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

 

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014 da utilizzare per l’acconto 2015.

- aliquota dello 0,52% applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/201 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti) 

La detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2015 le autocertificazioni riferite all'annualità 2014 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2016, apposita comunicazione di cessazione;  

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- aliquota dello 0,76% applicata ai terreni agricoli

- aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili

- aliquota base del 1,02% applicata a tutte le altre tipologie di fabbricato

In sede di calcolo della rata di saldo, da effettuarsi entro il 16 Dicembre 2015, dovrà essere effettuato il conguaglio, prendendo come base le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2015 con atto n° 35 del 20/03/2015, consultabile sul sito del Comune.

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

     

  • Bollettino di CC postale n. 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

     

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 ====
Aree fabbricabili 3916 ====
Altri fabbricati 3918 ====
Fabbricati Cat. "D" 3930 3925
Terreni 3914  

 

Il codice Comune da indicare è A390.

 

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

 

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

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