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IMU: Aree Edificabili - determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta

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L'art. 5 del D. Lgs. 504/1992 stabilisce che la base imponibile per le aree edificabili è costituita dal “valore venale in comune commercio” (valore di mercato).

Il regolamento comunale vigente prevede in proposito che la giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee del piano regolatore generale i predetti valori venali in comune commercio, al fine di limitare il potere di accertamento tributario del Comune. Ciò comporta che qualora l'imposta dovuta dal contribuente per l'area edificabile sia stata versata per un valore non inferiore a quello stabilito dalla giunta comunale, l'ufficio tributi non farà luogo ad alcun accertamento.

Da ultimo la giunta comunale, con deliberazione n. 325 del 12.5.2010 ha approvato, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento urbanistico, una tabella di conversione (delle classificazioni contenute nel regolamento urbanistico con la precedente zonizzazione utilizzata nel P.R.G. previgente) che consente al contribuente di conoscere il citato valore venale per ciascuna zona edificabile. La tabella è disponibile in allegato a questa pagina. Si rammenta inoltre che la tabella individua valori differenziati per ciascuna zona ICI. Infatti il territorio comunale è stato suddiviso in sei zone omogenee per quanto attiene al valore, alla posizione, alla dotazione di servizi ed infrastrutture, alla vicinanza al centro storico ecc., così che ricadano in una stessa zona frazioni che, se anche non contigue, abbiano comunque le stesse caratteristiche.

 

Zone ICI

  • Zona 1: comprende il Centro Storico - zona "A" di P.R.G. - e corrisponde alla "Città Murata";
  • Zona 2: definita come "Centro Urbano" - è quella esterna al Centro Storico, che si estende verso nord fino al Raccordo Semianulare e V.le S. Margherita e che, nelle parti rimanenti, coincide con l'edificato cittadino;
  • Zona 3: denominata "Periferica" - comprende le frange di insediamenti residenziali all'esterno del Raccordo Semianulare e le zone produttive adiacenti alla città
  • Zona 4: zona collinare limitrofa al Centro Urbano, di contorno ad esso, che ha un immediato rapporto con il Centro Cittadino e comprende le seguenti frazioni:
    • Agazzi - Vignale
    • Bagnoro
    • Gragnone
    • S. Firmina
    • S. Polo
    • Staggiano - La Pace
  • Zona 5: denominata delle "Frazioni Meritevoli" - comprende le frazioni lontane dal Centro Cittadino, ma con caratteristiche di pregio ambientale e residenziale. Tali frazioni, pur non avendo immediato rapporto di relazione con il centro cittadino, presentano comunque una buona dotazione di servizi:
    • Antria
    • Case nuove di Ceciliano
    • Ceciliano - Stroppiello
    • Chiassa
    • Giovi - P. alla Chiassa
    • Indicatore
    • Olmo
    • Policiano
    • Pratantico
    • Puglia
    • Quarata
    • Rigutino
    • S. Andrea
    • S. Giuliano - Poggiola - Chiani
    • Tregozzano
  • Zona 6: comprende tutte le altre aree del territorio Comunale, di cui si elencano le seguenti frazioni:
    • Battifolle
    • Campoluci
    • Frassineto
    • Marcena
    • Meliciano
    • Monte sopra Rondine
    • Palazzo del Pero
    • Patrignone
    • Ponte Buriano - Cincelli
    • Ruscello
    • S. Zeno
    • Venere
    • Vitiano

È possibile scaricare la cartografia relativa alle zone ICI.

È pertanto possibile arrivare così alla determinazione, per ciascuna zona ICI e per ciascuna destinazione del nuovo Regolamento Urbanistico (adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 181/2009 esecutiva dal 29.11.2009), dei valori medi per il calcolo della base imponibile dell’imposta, rapportati a metro cubo edificabile.

Da tali valori medi si è poi individuato per ogni zona ICI e per ciascuna destinazione del regolamento urbanistico, un intervallo di valori con un limite minimo ed un limite massimo in funzione delle particolari caratteristiche di pregio che differenziano le singole aree. I limiti minimi, medi o massimi si applicano in relazione alle modalità stabilite nelle tabelle.

I valori di riferimento contenuti nelle tabelle pubblicate sono quelli applicabili a partire dal 1.1.2005.

La legge istitutiva dell'ICI dispone che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di restauro, ricostruzione e/o ristrutturazione edilizia su fabbricati esistenti, la base imponibile è costituita dal valore dell'area. Per quest'ultimo si applicano le tabelle sopra richiamate.

 

Obblighi dichiarativi

Ai sensi della normativa ICI e dell'art. 11 del vigente regolamento comunale, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione in caso di nuova area edificabile o di variazione del valore della stessa.

Per effetto dell'adozione del nuovo regolamento urbanistico, esecutiva dal 29.11.2009, i contribuenti per i quali ricorrono le fattispecie sopra menzionate sono pertanto obbligati a presentare dichiarazione entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi (ad oggi fissato al 30 settembre 2010).

 

Normativa

D. Lgs. 504/92

D. L. 203/2005 convertito con L. 248/2005, art. 11 quaterdecies, comma 16

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

Deliberazione G.C. n. 325 del 12.05.2010

Deliberazione G.C. n. 776 del 16/11/2010

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