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ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

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L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare. Si applica in caso di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (questi ultimi attualmente esenti nel territorio del comune di Arezzo ex L. 984/77).
L'imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati o aree fabbricabili siti nel territorio del comune ovvero da coloro che li possiedono a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria (leasing) e concessione demaniale.
L'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nell'anno e alla quota di possesso dell'immobile, pertanto in caso di contitolarità (più soggetti titolari dello stesso diritto sull'immobile), ciascuno dovrà effettuare un autonomo versamento, commisurato alla quota di sua competenza e in proporzione ai mesi possesso nell'anno.

Il Consiglio Comunale delibera ogni anno l'aliquota/e di imposta da applicare a tutte le categorie di immobili soggette ad ICI, compresa l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze. Detta aliquota va applicata alla base imponibile che si quantifica diversamente a seconda della tipologia di immobile. La base imponibile si ricava per i fabbricati dalla rendita catastale e per le aree edificabili dal valore venale in comune commercio.

Il D.L. 93/2008 ha stabilito, dall'anno d'imposta 2008, l'esclusione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione e relativa/e pertinenza/e adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L'esclusione dal pagamento dell'imposta si estende a tutte le tipologie, sotto riportate, assimilate per legge o regolamento comunale all'abitazione principale.
In dettaglio, non è dovuta l'imposta sui fabbricati di categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7 nei seguenti casi:
- abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, intendendo per abitazione principale, salvo prova contraria, quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica (si precisa che ai fini dell'esclusione dall'imposta per le categoria A2, A3, A4,A5, A6 e A7 e della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali" per le categorie A1, A8, A9,  un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se nella stessa dimora abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari - Sentenza Cassazione n. 14389/2010);
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale per provvedimento di separazione legale, annulamento ecc.;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che la utilizzano quale abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani e disabili che acquisiscano residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Per gli immobili ricadenti nelle tipologie sopra esposte ma classificati in categoria catastale A1, A8 e A9 permane l'obbligo del versamento dell'imposta con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per l'abitazione principale e, dove spetti, la detrazione.

E' comunque assoggettata al pagamento ICI, indipendentemente dalla categoria catastale, l'abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero a condizione che la stessa non  risulti locata. In questo caso si applicano l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale.

Il pagamento viene effettuato, in riferimento all'annualità in corso, attraverso appositi bollettini premarcati ovvero tramite modello F24, entro i termini del 16 giugno per l'acconto e del 16 dicembre per il saldo.

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 sono stati ricodificati i codici tributo ICI che quindi sono:

- 3940 ICI per abitazione principale;

- 3942 ICI per aree fabbricabili;

- 3943 ICI per altri fabbricati.

Rimangono inalterati i codici tributo ICI per interessi (3906) e per sanzioni (3907).

 E' consentito di corrispondere l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Il nuovo numero di conto corrente per il pagamento ICI del Comune di Arezzo è:

  • 06943141 intestato a Comune di Arezzo ICI Ordinaria Serv. Tes.
    (Codice IBAN  IT-03-J-07601-14100-000006943141)
  • 06943089 intestato a Comune di Arezzo ICI Violazioni Serv. Tes.
    (Codice IBAN IT-13-A-07601-14100-000006943089) 


La dichiarazione ICI, redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze, deve essere presentata solo in caso di variazione della situazione immobiliare, l'anno successivo a quello in cui tali variazioni sono intervenute, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione si presenta al comune nel quale sono situati gli immobili.
Dal 2008 è stato soppresso l'obbligo di dichiarazione in relazione ad alcune casistiche dettagliatamente indicate, oltre che nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione, nel Regolamento comunale all'art. 11.

E' possibile, nel caso si siano effettuati versamenti non dovuti o eccedenti il dovuto, chiedere il rimborso. Dal 2007 i termini per la richiesta del rimborso sono stati portati a cinque anni dalla data del versamento, per le annualità d'imposta non ancora scadute al 31.12.2006 e cioè per i versamenti eseguiti a partire dal giugno 2004.
In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile effettuare la compensazione nel versamento ordinario, detraendo le somme versate in eccedenza negli anni precedenti da quanto dovuto per l'anno in corso. Per usufruire di tale opportunità è necessario presentare dichiarazione di avvenuta compensazione entro e non oltre 30 giorni dal versamento compensato.

Normativa
- D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L. 296/2006 ''Legge Finanziaria 2007''
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 239 del 23.12.08
- D.L. 93/2008, art. 1
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012

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