Cosa è il “Terzo Settore”
Vi rientrano tutti quei soggetti (generalmente individuati nelle Organizzazioni di volontariato, nelle Cooperative sociali, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Fondazioni "pro-sociali") che, facendo propri i criteri del "non profit" (assenza di finalità di lucro) svolgono attività di varia natura (nei campi dell'educazione, della sanità, dei servizi sociali, della tutela ambientale, ecc.) attraverso forme di "partecipazione sociale".
Si tratta di quell’insieme di organizzazioni che producono beni/servizi e gestiscono attività fuori dal mercato o, se operano nel mercato, agiscono con finalità non lucrative, senza distribuire ai propri soci o dipendenti gli eventuali profitti, ma al contrario usano questi profitti per aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi erogati.
Per incentivare forme di collaborazione tra Enti del Terzo settore (ETS) con Stato, Regioni ed Enti locali, è stata emanata una nuova normativa nazionale che ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Al Registro possono iscriversi tutti quegli Enti costituiti, che svolgono una o più attività di interesse generale sotto forma di volontariato, beneficenza, scambio di beni o servizi o comunque attinenti alle caratteristiche inerenti finalità civiche e solidaristiche.
Ai sensi dell'art. 4 del Codice, sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
- le Organizzazioni di Volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le Associazioni di Promozione Sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli Enti Filantropici (artt. 37 e ss.);
- le Imprese Sociali, incluse le Cooperative Sociali (art. 40);
- le Reti associative (artt. 41 e ss.);
- le Società di Mutuo Soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le Associazioni riconosciute o non riconosciute, le Fondazioni e gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.
Per informazioni:
Comune di Arezzo: terzosettore@comune.arezzo.it
sito del Ministero: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Scopri-il-RUNTS
pagina per iscrizione on line: http://bit.ly/ministerolavoroepolitichesociali