Tu sei qui

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.)

CHI PUO' ISCRIVERSI AL RUNTS

  • Associazioni di Promozione Sociale (APS);
  • Organizzazioni di Volontariato (ODV);
  • Enti Filantropici;
  • Imprese Sociali (comprese le Cooperative);
  • Reti Associative;
  • Società di Mutuo Soccorso;
  • Altri Enti del Terzo Settore (ETS).

Documenti richiesti:

  • Atto Costitutivo;
  • Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • PEC ad uso esclusivo ed immediatamente riconducibile all'Ente;
  • Bilancio consuntivo e verbale di approvazione;
  • Adesione eventuale rete associativa;
  • Documento d’identità in copia del firmatario;

Se l'Ente ha Personalità Giuridica, è necessario presentare opportuna asseverazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo atto a garantire il mantenimento della stessa.

N.B. Se l'Ente è in possesso di Personalità Giuridica, è obbligatorio che la domanda di iscrizione sia presentata da un Notaio.

COME FARE L'ISCRIZIONE AL RUNTS

Gli Enti già costituiti della provincia di Arezzo possono iscriversi al RUNTS presentando domanda di iscrizione tramite il portale predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione “Iscrizione e Gestione Ente”.

Accesso al portale RUNTS

Per effettuare l’accesso è necessaria l’identità SPID o la CIE (Carta di Identità Elettronica) del Presidente/Legale Rappresentante dell’Ente da iscrivere, il quale deve essere dotato di firma digitale.

Inoltre è necessaria una casella di posta elettronica certificata (Pec) ad uso esclusivo ed immediatamente riconducibile all'Ente. Non sono accettabili PEC riconducili ad una persona fisica.

La casella PEC dell'Ente deve essere controllata con regolarità per rispondere, nei tempi imposti, ad ogni eventuale comunicazione da parte dell'Ufficio Territoriale del RUNTS.

Di seguito il link alla GUIDA PER L'ISCRIZIONE AL RUNTS per gli Enti del Terzo Settore: https://www.cantiereterzosettore.it/wp-content/uploads/2022/10/RUNTS-Guida-per-liscrizione-al-Runts-per-Ets-versione-nazionale.pdf

VARIAZIONE: COME MODIFICARE O AGGIUNGERE DATI

Una volta che l'Ente è iscritto al RUNTS, il Legale Rappresentante deve accedere al portale e verificare la completezza e la correttezza dei dati inseriti sulla pagina relativa all'Ente.

La pagina dell'Ente deve essere tenuta aggiornata con regolarità: dovranno essere caricati i bilanci ed i relativi verbali di approvazione, i verbali con le variazioni delle cariche associative, la rendicontazione delle attività svolte e tutta la documentazione che un Ente produce durante la propria vita attiva.

Il Legale Rappresentante o gli amministratori dell’Ente sono responsabili dell’inadempimento relativo alla trasmissione degli atti, documenti e informazioni descritti in queste tabelle, così come della completezza e veridicità delle informazioni.

Nel caso in cui la trasmissione di atti e di informazioni avvenga oltre i termini di legge, è prevista a carico degli amministratori una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, aumentata di un terzo se riguarda l’omesso deposito dei bilanci.

In caso di inadempimento, il competente ufficio del Runts diffida l’ente ad adempiere, assegnandogli un termine non superiore a 180 giorni ed avvisandolo che, in caso di mancata ottemperanza, l’ente sarà cancellato dal Registro.

A questo link, è presente un breve tutorial sulle modalità informatiche con cui è possibile modificare o aggiungere i dati.

TEMPI E ITER

L’Ufficio comunale effettuata l’istruttoria ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, procederà ad emettere parere positivo all’iscrizione da trasmettere alla competente struttura Regionale titolare del provvedimento finale di iscrizione.

In caso di domanda non corretta o incompleta l’Ufficio comunale invita l’Ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni.

Nel caso l'Ente non provveda alla trasmissione di quanto richiesto, l'Ufficio Territoriale procederà ad emettere parere negativo all'iscrizione da trasmettere alla competente struttura Regionale.

BENEFICI PER GLI ENTI

Gli enti iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore possono:

  • accedere ai contributi pubblici;
  • stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche, purché le associazioni siano iscritte da almeno 6 mesi nel Registro, siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrino adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento anche alla capacità tecnica e professionale;
  • partecipare alla consultazione per la programmazione degli interventi nei settori in cui operano;
  • avere informazione ed accesso ai documenti amministrativi;
  • accedere al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e al credito agevolato attraverso l’ottenimento di provvidenze creditizie e fideiussorie e privilegi sui crediti;
  • ottenere strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche, nonché l’utilizzazione agevolata di beni pubblici;
  • ottenere finanziamenti su progetti;
  • godere di forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, per i propri volontari.

PRESENTAZIONE BILANCIO ANNUALE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Per tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) è obbligatorio redigere annualmente un Bilancio (o Rendiconto di Cassa per gli ETS con ricavi o entrate inferiori a 220.0000 euro) che deve essere approvato dalla propria assemblea deliberativa nei termini previsti dal proprio Statuto.

Gli Enti già iscritti al RUNTS dovranno quindi depositare il bilancio o rendiconto attraverso il relativo portale ministeriale.

Ai sensi dell'art.13 comma 3 del Decreto Legislativo 117/2017, gli Enti del Terzo Settore dovranno redigere i propri bilanci in conformità ai modelli approvati dal Ministero, come da indicazioni e istruzioni pubblicate dal Ministero stesso con D.M. del 05.03.2020.

La presentazione dei Bilanci sul portale Ministeriale per gli ETS (Enti del Terzo Settore) già iscritti al RUNTS deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Nota Ministeriale al seguente link.

Per un breve tutorial sulle procedure informatiche per depositare il Bilancio sul portale ministeriale RUNTS si rimanda a questo link.

Revisione del Registro Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.)

Il decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 assegna agli uffici regionali o territoriali il compito di provvedere, con cadenza almeno triennale, alla revisione ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione degli Enti alla relativa sezione del registro unico.

L’attività di revisione è programmata e condotta da ciascun Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo criteri di uniformità nell’applicazione della disciplina e di efficacia dell’azione, ed è finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione al registro, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla specifica sezione di appartenenza.

Le verifiche in merito alla permanenza dei requisiti avvengono attraverso l’acquisizione di informazioni e documenti pertinenti da parte dei competenti uffici del Runts, mediante l’utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con apposito decreto dell’ufficio dirigenziale competente.

Qualora dall’acquisizione delle informazioni e degli atti conseguenti alle verifiche si renda necessario un approfondimento istruttorio, gli uffici del registro possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui l’Ente sia contemporaneamente iscritto nella sezione “reti associative” e in altra sezione, l’attività di revisione è condotta dall’Ufficio statale del Runts, anche con riferimento a tale ulteriore sezione.

Sono esclusi dall’attività di revisione gli Enti iscritti nelle sezioni “imprese sociali” e “società di mutuo soccorso”.

Vidimazione REGISTRI degli ENTI del TERZO SETTORE

Gli Enti del Terzo Settore devono tenere il registro degli aderenti che prestano la loro attività nell’ambito dell’organizzazione.
Prima di essere utilizzato, questo registro deve essere vidimato. A questa vidimazione può provvedere il Segretario Generale del Comune.

Per tutte le informazioni necessarie si rimanda alla pagina dedicata.

PER INFORMAZIONI SUL TERZO SETTORE E' POSSIBILE CHIAMARE IL NUMERO 0575.377458 NEI GIORNI DI LUNEDI' E GIOVEDI' DALLE ORE 11 ALLE 13 E MARTEDI' DALLE 15:30 ALLE 17:30.

Ufficio competente: 

Ufficio sport, giovani e terzo settore