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Revisione patente di abilitazione all'impiego di gas tossici

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La Patente di abilitazione all'impiego di gas tossici è sottoposta a revisione quinquennale.

L'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta al possesso di una patente di abilitazione rilasciata dal Sindaco dietro presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione sotto elencata. Tale patente ha validità di 5 anni dal rilascio della stessa. Nel corso del quinto anno dal rilascio della patente il titolare dovrà presentare la documentazione necessaria per procedere alla sua revisione. In caso di ritardo nella presentazione dell'istanza di revisione la patente decadrà e si dovrà procedere al rilascio di una nuova patente di abilitazione all'impiego di gas tossici.
La revisione della patente viene disposta con apposito decreto ministeriale.
Con L.R. 23 luglio 2009 n. 40 è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato sanitario per l'impiego di gas tossici.

Modalità di richiesta ed erogazione
Domanda corredata da marca da bollo indirizzata al Sindaco.
La domanda deve essere comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale il richiedente dichiara di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato condanne penali indicando gli estremi del reato (citare gli articoli del codice penale a cui si riferisce la condanna).

Documenti da presentare
- Domanda in bollo.
- Patente da revisionare in originale.
- N. 1 marca da bollo da consegnare al momento del ritiro della patente aggiornata.

- Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda, da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.
Nella causale va riportato la dicitura “revisione patente gas tossici”, specificando il nominativo del titolare della patente nel caso che il pagamento sia effettuato da persona fisica o giuridica diversa dal titolare. 

Normativa
- R.D. n. 147/1927, artt. 35 e 36

Ufficio Competente: 
Dove rivolgersi: