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Autorizzazione all'utilizzo di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 5 e segg.

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Il possesso di tale autorizzazione si rende necessario per tutte le ditte, anche individuali, che intendono utilizzare, all'interno del proprio ciclo produttivo, gas tossici.
L'elenco dei gas tossici il cui utilizzo comporta la richiesta dell'autorizzazione suddetta è approvato con il D.M. 6.02.1935 "Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147".
L'autorizzazione finale viene rilasciata dal Comune a seguito di parere espresso dalla Commissione Provinciale Gas Tossici.

Documenti da presentare

- Domanda corredata da marca da bollo, comprendente oltre alla generalità complete del richiedente, anche il nome scientifico e commerciale, la composizione e la formula chimica del/dei gas, nonché le caratteristiche salienti del/dei gas e l'uso al quale sarà/saranno destinato/i;
- Schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas;
- Elenco del personale interessato e dichiarazione che esso è debitamente abilitato alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- Nota descrittiva dettagliata del procedimento che si intende adottare per l'utilizzazione del gas, degli apparecchi e dei mezzi da usare per la protezione individuale delle persone, delle modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con la utilizzazione del gas, dei mezzi che eventualmente saranno usati per la neutralizzazione dell'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo, disegni (in scala non inferiore a 1:100) e altri eventuali strumenti  idonei ad illustrare le operazioni sopra descritte;
- Dichiarazione di assunzione della direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzo del gas tossico. Tale dichiarazione, prodotta da un tecnico laureato (in chimica, farmacia, chimica industriale, ingegneria chimica, farmacologia), deve essere controfirmata per accettazione dal richiedente l'autorizzazione.
- Planimetrie in scala non inferiore a 1:100 dei locali destinati a deposito del gas;
- Relazione in merito alle cautele che il richiedente si propone di usare per la custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzo del gas tossico;
- Schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzo del gas tossico;
- Dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi di gas in altre province;
- Certificato penale del richiedente di data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda;
- Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria, secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda, sul conto corrente postale n. 10155521, intestato all'Azienda USL Toscana Sud Est – Servizio Tesoreria, con indicazione della seguente causale: “autorizzazione all'utilizzo gas tossici”.
IMPORTANTE: Se è richiesta la fattura, riportare sul bollettino i seguenti dati: Nome Ditta, Partita I.V.A. ed estremi per la fatturazione, specificando il nominativo del/i candidato/i per cui il versamento è effettuato

- Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda, da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria. Nella causale va riportato la dicitura “autorizzazione all'utilizzo gas tossici”, specificando la ragione sociale della ditta.

Per il solo caso di utilizzo di gas tossici in impianti fissi, quali cabine e simili, occorre allegare anche i seguenti documenti:
- Nota descrittiva dei locali da utilizzare, delle modalità di funzionamento e delle cautele che si intendono adottare;
- Disegni dei locali in scala non inferiore a 1:100.

Riferimenti normativi
- R.D. 9 gennaio 1927 "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici"
- D.M. 6.02.1935 "Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147";
- D.P.R. 445/2000 in materia di autocertificazione

Ufficio Competente: 
Dove rivolgersi: