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Sale giochi, distributori e giochi leciti

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SALE GIOCHI, DISTRIBUTORI GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

La sala giochi è il locale attrezzato per l’offerta esclusiva di gioco.

Gli spazi per il gioco sono le zone all’interno dei c.d. punti vendita che svolgono attività diversa da quella di gioco es. bar, commercio di vicinato, alberghi, circoli tabacchi ecc. Gli spazi gioco con vincite in denaro ai fini del calcolo delle distanze dai luoghi sensibili secondo quanto disposto dalla L.R.57/2013 modificata dalla L.R. 85/2014 e della LR.4/2018 sono invece da considerarsi qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili apparecchi per il gioco lecito di cui all’art.110 comma 6 del tulps (VLT e/o slot) compreso i centri scommesse anche in strutture non esclusive.

I distributori di giochi sono le imprese che installano e/o gestiscono gli apparecchi da gioco. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE

Sale giochi e installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110 comma 6 e 7:

Sia per le sale giochi che per gli spazi gioco il titolo abilitante è la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) telematica, come prevista dalla Regione Toscana nel portale Star. Essa ha efficacia immediata e decorre dalla data di invio e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema. La SCIA è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa.

E’ obbligatorio presentare le pratiche tramite il portale regionale STAR accessibile da www.comune.arezzo.it cliccando su Suap online e poi sul link a STAR.

La S.C.I.A. telematica di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Eventuali dichiarazioni e documenti essenziali siano  mancanti o contradditorie la Scia sarà improcedibile, altrimenti  potranno essere integrati, entro il termine indicato dall’ufficio competente, pena la dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. Resta l'obbligo per tutti gli esercizi di rispettare i parametri e le prescrizioni previste dai decreti interdirettoriali dei Monopoli di Stato e del Ministero dell'Economia vigenti in materia e di richiedere al Comune il rilascio della Tabella dei giochi proibiti che dovrà essere esposta nell’esercizio unitamente alla S.C.I.A..

Alle SCIA presentate tramite il portale regionale STAR per nuova aperture, trasferimenti o variazioni di sale giochi o spazi per il gioco con vincita in denaro e all’istanza di rilascio della tabella giochi deve essere allegata apposita autocertificazione firmata digitalmente. La mancanza della predetta autocertificazione è motivo di improcedibilità della pratica con inefficacia della Scia e divieto di avviare o proseguire l’attività. E' possibile scaricare il modello di autocertificazione più in basso in questa pagina nella sezione "Modulistica"

Le sale gioco devono sempre presentare la S.C.I.A. mentre per gli spazi gioco bisogna fare delle distinzioni.

Gli esercizi che devono presentare la S.C.I.A. per lo spazio gioco ex art.86 tulps sono i seguenti:

 

Punti vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici:

- Rivendita di tabacchi

- Ricevitoria del lotto

 

Punti vendita che svolgono attività diversa da quella di gioco:

- Edicola

- Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli elencati e i circoli privati

2) negli esercizi di cui all’art. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. non deve essere presentata la S.C.I.A.  Il possesso del titolo abilitante l'attività principale, che può essere una S.C.I.A. (es. per gli esercizi di somministrazione, circoli o alberghi) o un'autorizzazione (es. sale bingo, agenzie di scommesse) abilita anche all’installazione dei giochi. Rimane l'obbligo per tutti gli esercizi di rispettare i parametri e le prescrizioni previste dai decreti sopracitati e di richiedere al Comune il rilascio della Tabella dei giochi proibiti che dovrà essere esposta nell’esercizio.

Gli esercizi che possono installare i giochi in forza del titolo abilitante principale sono i seguenti:

 

Punti vendita con attività di gioco esclusiva (*)

- Agenzia per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi (DM 111/2006) nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli (DPR 169/1998)

- Negozio di gioco ex art.38 comma 1 e 2 DL.223/2006 e art.1 bis DL 149/2008

- Sala bingo DM 29/2000

- Esercizio dedito esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art.110 comma 6 tulps

- Sala pubblica da gioco

 

Punti vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici

- Punto vendita ex art.38 comma 2 e 4 DL 23/2006 aventi attività principale attività diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco (corner)

 

Punti vendita che svolgono attività diversa da quella di gioco:

- Bar ed esercizio assimilabile

- Ristorante ed esercizio assimilabile

- Albergo o esercizio assimilabile

Nei punti vendita con attività di gioco esclusiva elencati al primo punto (*) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa presentazione di apposita S.C.I.A. ai sensi della L.R.28/2005 e di notifica sanitaria di cui al reg. CE 852/2004, è ammessa sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

 Deve inoltre essere rispettata la proporzione tra la superficie di somministrazione e la sala giochi prevista dalla L.R.28/2005 e l’orario dell’attività di somministrazione in quanto attività complementare deve seguire l’orario della sala giochi.

 

Per aprire le attività di gioco con vincite in denaro è necessario rispettare le seguenti disposizioni:

1) LA DISTANZA PREVISTA DALLA L.R. TOSCANA N.57/2013 COME MODIFICATA DALLA L.R.85/2014 E DALLA L.R.4/2018

E’ stata pubblicata, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, il giorno 28 ottobre 2013, numero 50, parte prima, la legge regionale sul gioco consapevole e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico modificata da ultimo con la L.R.4/2018. Con questa legge, la Regione Toscana, è intervenuta sulla materia, assumendo un insieme di iniziative per stabilire distanze minime tra i luoghi destinati al gioco e i luoghi, cosiddetti, sensibili, oltre che istituire l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza dal gioco.

Distanze minime tra sale giochi e luoghi sensibili

La norma stabilisce che è vietata l'apertura di centri scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi e ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, istituti di credito e sportelli bancomat e esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

La Regione Toscana con la L.R. 4/2018 in particolare introduce:

-due ulteriori luoghi sensibili ovvero istituti di credito e sportelli bancomat e esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati

-il rispetto delle distanze per i centri scommesse anche in strutture non esclusive

-il rispetto delle distanza anche in caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi. La nuova installazione ricorre in caso di:

-collegamento dell’apparecchio alla rete AAMS (Agenzia dei Monopoli di Stato)

- stipula di un nuovo contratto, anche con un diverso concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere

-installazione di un apparecchio in altro locale in caso di trasferimento dell’attività, ricomprendendo pertanto espressamente il trasferimento nell’ipotesi di applicazione delle distanze.

E’ invece ammessa la sostituzione di apparecchi guasti e quella prevista dall’art.1 comma 943 della L.208/2015.

La legge regionale 57/2013 a seguito delle modifiche intervenute nel tempo  definisce pertanto  quali sono i luoghi sensibili, introduce espressamente il riferimento del divieto anche ai centri scommesse autorizzati dalla Questura ai sensi dell’art.88 tulps compreso quelli non esclusivi e infine ricomprende negli spazi di gioco con vincita in denaro qualsiasi luogo pubblico o  aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti apparecchi di cui all’art.110 comma 6 tulps quindi in sostanza tutte le tipologia di sale giochi artt. 86-88 e spazi di gioco in cui vi siano giochi con vincite in denaro.

2) LE DISTANZE INTRODOTTE DALL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA IN VIGORE DAL 22/3/2018

Nel territorio comunale è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi ad una distanza inferiore a cinquecento metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da altri centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi. 2.

3) I DIVIETI PREVISTI DALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL CENTRO STORICO   in vigore dal 7/1/2018: è vietato nella zona 1 e 2 del Centro storico, come definite dallo stesso regolamento all’art.2, l’attività di sale giochi o spazi per il gioco e centri scommesse di cui agli artt. 86 e 88 tulps anche in forma accessoria ad altra attività principale.

I divieti e le distanze di cui sopra non si applicano alle ipotesi di subingresso.

Per gli spazi di gioco perché possa considerarsi subentro è necessario che nell’atto notarile vi sia un espresso riferimento oltre all’attività principale (somministrazione, commercio, tabacchi ecc) anche alla S.C.I.A. per i giochi del cedente e che questo aveva installato apparecchi con vincita in denaro

 

PARAMETRI NUMERICI PER GLI APPARECCHI DI CUI ALL’ART.110 COMMA 6 TULPS

Dal 1 settembre 2001 è entrato in vigore il decreto direttoriale AAMS 27/07/2011 che ha modificato le condizioni ed i parametri per l'installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS. Restano comunque in vigore per le parti non espressamente modificate anche i decreti direttoriali AAMS 27/10/2003 e Ministero dell'Economia 18/01/2007, con particolare riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 TULPS e per alcune disposizione specifiche anche per gli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 tulps

 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentati e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività elencate, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere “cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia).

Si ricorda che l’autorizzazione per le sale dedicate ossia i locali che installano esclusivamente apparecchi di cui all’art.110 comma 6 (VLT) sono soggette all’autorizzazione ex art.88 rilasciata dalla Questura che provvede al rilascio anche della Tabella dei giochi proibiti.

Qualora si tratti invece di sale miste quindi con apparecchi del comma 6, VLT e comma 7 è necessario attivare entrambi i procedimenti (Questura ex art.88 e Comune ex art.86) nonchè presentare un progetto che tenga conto e coordini nell’allestimento del locale sia le prescrizioni previste dai decreti sopra citati che dalle norme specifiche che disciplinano le sale dedicate, con particolare attenzione alla sorvegliabilità di cui all'art.153 del regolamento di esecuzione del Tulps con riferimento  ai decreti direttoriali citati (accessi, sistema di telecamere) e alla collocazione della zona di somministrazione.

 

ORARI

L’orario delle sale giochi può essere articolato dalle ore 9 alle ore 23, salvo i giorni festivi e prefestivi fino alle ore 24.

E’ vietato altresì utilizzare la denominazione o la parola “Casino” nelle tipologie di esercizio in oggetto.

 

Pubblicità Giochi con vincite in denaro

È vietata la pubblicità dei giochi con vincite in denaro, compreso la pubblicità dell’apertura o dell’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro e centri scommesse.

I gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato a:

-          evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;

-          segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia;

-          diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

E’ fatto obbligo ai gestori e dipendenti di frequentare dei corsi formativi sul gioco d’azzardo patologico.

 

Contributi e logo per locali "No Slot"

La Regione ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R.57/2013 concederà, secondo le modalità previste dal regolamento che deve essere ancora emanato, contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dall'approvazione della presente legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,1 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi per il gioco lecito - La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo "No Slot".

 

Sanzioni

Coloro che non osservano i divieti di cui all'articolo 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura della sala da gioco, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.

Inoltre la mancata partecipazione ai corsi formativi sul gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 6 commi 3 bis e 3 ter comporta la sanzione pecuniaria da 1000 a 5000 euro oltre a diffida ad adempiere. In caso di mancata ottemperanza è prevista la chiusura temporanea dell’attività o l’apposizione dei sigilli sugli apparecchi fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 - pdf (241.10 KB) “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze   18-01-2007 prot. N CGV/50/2007 (link) Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici

D. Interdirett. 27 ottobre 2003 - pdf (85.83 KB) concernente la determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati

Circolare AAMS n. 2010 29581 Giochi ADI del 07/09/2010 - pdf (244.28 KB) Caratteristiche degli "ambienti dedicati", di cui alle lettere e) ed f), articolo 9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010

CircolareAAM Prot. n. 2010 21055 Giochi ADI - pdf (288.97 KB) - Sistemi di gioco (VLT) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) - Autorizzazione di cui all’articolo 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate.

LR 57-2013 coordinata con la LR 85-2014.pdf - Legge Regionale n.57/2013 coordinata con la Legge Regionale n.85/2014 in materia di "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia".

legge_2018_4_v2.pdf - Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013.

Regolamento per le tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico approvato con delibera di CC n.159 del 19/12/2017

Regolamento di Polizia Urbana approvata con delibera di C.C. n.22 del 23/2/2018

Per ulteriori riferimenti normativi è possibile consultare il sito https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/ nella sezione “giochi”.

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