Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

Descrizione breve
Informazioni sulla procedura di separazione e divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati
Descrizione completa

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può eventualmente aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati delle parti, una volta formalizzato l’accordo, dovranno trasmetterlo (utilizzando il modulo scaricabile dal riquadro modulistica di questa pagina)  tassativamente entro 10 giorni,  decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del tribunale,  al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

E' sufficiente che alla trasmissione provveda uno solo degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e abbia autenticato la sottoscrizione.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata trasmissione o di trasmissione tardiva sarà pertanto applicabile solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla stessa nei termini.

Normativa

Decreto legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014

Edicole (rivendite giornali e riviste)

Descrizione completa

È entrata in vigore la nuova disciplina comunale della vendita della stampa quotidiana e periodica, con la liberalizzazione delle edicole.

Quest'Amministrazione Comunale, in attuazione della L.R. n. 52/2012, concernente modifiche al Codice del Commercio, ha adottato la deliberazione della G.C. n. 21 del 23 gennaio 2013, divenuta esecutiva in data 4 febbraio 2013, con la quale si adegua la normativa comunale sulla vendita della stampa quotidiana e periodica, alla legislazione vigente in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ed, in particolare, viene disposto:

La liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica all'interno del territorio comunale, con la conseguente abrogazione della precedente normativa comunale, contenuta nel Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e nei Criteri per l'insediamento dei punti non esclusivi della stampa quotidiana e periodica;

Pertanto, risultano abrogati sia il numero massimo di aperture dei punti di vendita sia esclusivi che non esclusivi, sia l'obbligo del rispetto della distanza minima tra punti di vendita;

Conseguentemente, a datare dal 4 febbraio 2013:

A) L'esercizio dell'attività di vendita della stampa e periodica è regolamentato esclusivamente dagli artt. 23, 24,25 e 26. del Codice del Commercio, di cui alla L.R. n. 28/2005, come modificata dalla L.R. n. 52/2012.

B) L'apertura ed il trasferimento di sede di un punto esclusivo o non esclusivo di vendita della stampa quotidiana e periodica, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Progetto Suap e Sviluppo Economico di quest'Amministrazione, tenendo conto dei criteri elencati all'art. 25, terzo comma della L.R. n. 28/2005;

C) i sopra citati criteri individuati a seguito della concertazione con le associazioni di categoria, sono stabiliti come di seguito descritto:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.) , che non dovrà risultare inferiore a mq. 10;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita, in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti vendita, mediante tutte quelle misure ed accorgimenti utili allo scopo:

- spazi privati per la sosta temporanea di veicoli per la clientela;

- eliminazione di eventuali barriere architettoniche mediante scivoli e passerelle stabili o rimovibili;

c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio, previa sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una di queste attività:

1) disponibilità alla distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici ed a fornire informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità a turisti e cittadini;

2) vendita di piantine, guide ed altre pubblicazioni turistiche edite dal Comune o da altri Enti pubblici;

3) messa a disposizione del pubblico di un punto di accesso ad Internet.

Pertanto, dalla stessa data, i soggetti richiedenti il rilascio di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento ed il subingresso di un punto vendita esclusivo o non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica dovranno:

1) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 della L.R. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2) avere la disponibilità di locali in regola con la destinazione urbanistica e con le vigenti disposizioni igienico - sanitarie o di apposita concessione qualora il punto di vendita sia collocato su suolo pubblico;

3) essere titolari di esercizio di cui all'art. 24, primo comma, lett. da a) ad f), qualora si tratti di punto di vendita non esclusivo;

4) sottoscrivere l'impegno a rispettare il criterio di cui alla lettera a) ed almeno uno dei criteri di cui alla lettera b) previsti dall'art 25 della L.R. n. 28/2005, come sopra esplicitati;

5) sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una delle attività di cui alla lettera c), previste dall'art. 25 della L.R. n. 28/2005, come sopra descritte;

 

I modelli necessari per la presentazione delle istanze di autorizzazione di apertura, di trasferimento e di subingresso sono reperibili e scaricabili nel box in basso.

 

È disponibile per la consultazione online e scaricabile il testo della deliberazione di G.C. n. 21/2013 in versione pdf.

DELIBERA G.C. N.21/2013 (PDF)



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Attività economiche del Centro storico

Commercio al dettaglio in sede fissa

Descrizione completa

---- pagina in aggiornamento: dove si fa riferimento alla presentazione di modulistica agli uffici comunali, si legga presentazione tramite procedura online ----

ESERCIZI DI VICINATO 

Comunicazione per esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa: negozi di vicinato con superficie compresa fra 1 e 300 metri quadrati.

Requisiti del richiedente

Morali

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e dall'art.13 della L.R. 28/2005 per il titolare della ditta individuale e per i soci delle società.

Professionali

- Per il commercio alimentare è necessario uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti alimentari o aver prestato opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese, esercenti attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il commercio, per una qualsiasi delle tabelle alimentari.
Il requisito professionale deve essere posseduto obbligatoriamente dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante o socio o un dipendente in caso di società.

 

Requisiti dei locali

Il locale deve avere destinazione d'uso commerciale al dettaglio. 
E' vietato svolgere nello stesso locale il commercio al dettaglio e all'ingrosso fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 11bis regolamento regionale  n. 4/1999 e salvo il rispetto della destinazione d'uso determinata dall'attività prevalente.
Per il commercio alimentare che comporti manipolazione o preparazione (es. gastronomia da asporto) è necessario che l'esercente presenti all'Ufficio Ambiente notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 in cui dovrà asseverare il possesso dei requisiti igienico-sanitari corrispondenti all'attività svolta (la notifica sostituisce l'autorizzazione sanitaria 283/62).

 

Modalità di richiesta ed erogazione

Dichiarazione d'inizio attività ai sensi della L.R.28/2005 relativo a negozi di vicinato con superficie compresa fra 1 e 300 metri quadrati redatta in duplice copia su modulo scaricabile, da presentare allo Sportello Unico.
Due copie con la data e il timbro di ricevuta verranno restituite al cittadino che dovrà conservarne una copia in negozio in quanto ha valore autorizzatorio.
L'attività può essere iniziata dalla data di protocollazione della DIA da parte del Comune.

 

Documenti da presentare

2 copie della comunicazione compreso le pagine non compilate in carta semplice corredata dei seguenti documenti:
- documento d'identità del titolare o legale rappresentante ed eventuale preposto;
- planimetria del locale ad eccezione che in caso di subingresso;
- atto costitutivo in caso di società;
- atto notarile in caso di  subingresso o certificato del notaio.
- atto comprovante il possesso del requisito professionale.

 

Normativa

- L.R. 28/99
- Delib. Cons. Reg.le 233/99
- Delib. Cons. Com.le 12 del 07/02/2000.

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita compresi tra 300 e 1500 metri quadrati.

Per superficie di vendita si intende quella definita dall’art.15 LR.28/2005

Modalità di erogazione

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di 1500 mq è soggetta ad autorizzazione.
Il subingresso, la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione.
La riduzione di superficie e la variazione del settore merceologico sono soggetti a comunicazione.
Devono essere altresì comunicate le variazioni della compagine sociale, denominazione, preposto, legale rappresentante, sede legale e cessazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.
La Scia e l’istanza devono essere inoltrate telematicamente. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare, unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente, oltre a determinare la revoca della stessa.
Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es. un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e il termine di conclusione è quello previsto dal DPR 160/2010.

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali di cui al D.gs59/2010.
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del Dlgs.59/2010.

Requisiti dei locali e delle aree

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio a media struttura (Tc2) salvo che non si tratti di immobile preesistente in cui da sempre vi è insediata una media struttura; in tal caso è sufficiente la generica destinazione commerciale al dettaglio.
L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III capo IV del D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 (raccordi viari, dotazione e caratteristiche dei parcheggi, servizi igienici per la clientela). Tali parametri sono derogati solo per le medie strutture nel centro storico e preesistenti.

E’ altresì necessario verificare preventivamente se l’immobile è soggetto alla normativa di prevenzione incendi in particolare se è necessario presentare scia antincendio o ottenere il CPI.

Outlet 
Ferma la disciplina generale sopra descritta possono utilizzare la denominazione di outlet nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi e nella relativa pubblicità le medie strutture:
- nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione;
- adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria

Vendita farmaci da banco 
La vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 devono inviare apposita comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio

 

Media struttura inserita in un centro commerciale

Commercio al dettaglio di merci ingombranti o a consegna differita

Qualora la media struttura sia specializzata nella vendita esclusiva delle merci elencate all’art.21 bis della L.R.28/2005, ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita è calcolata: qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita; qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite. Si applica la disciplina prevista per le medie strutture se la superficie così calcolata resta compresa tra 300 e 1500 mq. Se inferiore si applica la disciplina dell’esercizio di vicinato.

Commercio congiunto ingrosso e dettaglio

Lo svolgimento nello stesso locale di attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso è ammessa, a condizione che l’immobile abbia destinazione commerciale all’ingrosso. Il commercio congiunto è soggetto al regime della media struttura quando l’intera superficie di vendita (ingrosso + dettaglio) è compresa tra 300 e 1500mq. Qualora la merce venduta rientri nell’elenco di cui all’art.21 o 21 bis L.R.28/2005 si applicano gli abbattimenti di superficie in esso previsti e pertanto si applica il regime della media struttura solo se a seguito dell’abbattimento stesso la superficie resta superiore a 300mq.
Non trattasi di commercio congiunto e non si applica quanto previsto dall’art.21 l.r.28/2005 all’ipotesi in cui il commercio al dettaglio si svolga nello stesso immobile ma separato fisicamente dal locale del commercio all’ingrosso ai sensi dell’art.28 del regolamento edilizio. Le condizioni sono che il locale al dettaglio non superi 30 mq, abbia accesso separato e non sia comunicante con il locale destinato al commercio all’ingrosso, se non per gli addetti. In tale caso si presenta SCIA per esercizio di vicinato ed è ammesso che la destinazione resti quella commerciale all’ingrosso.

 

Normativa

L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
D.P.R. 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Autorizzazione ai sensi della L.R.28/2005 e DPGR n.15/r-2009 relativo a strutture al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati. Possono insediarsi solo in aree o immobili con destinazione specifica stabiliti dal regolamento urbanistico.

 

Modalità di richiesta ed erogazione

L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18 seguenti della L.R.28/2005 come modificata alla luce della sentenza della C.C. 165/2014.

La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita, il subingresso è soggetta a SCIA, purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione.

La riduzione di superficie e la riduzione del settore merceologico sono soggetti a comunicazione.

Devono essere altresì comunicate le variazioni della compagine sociale, denominazione, preposto, legale rappresentante, sede legale e la cessazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.

La Scia e l’istanza devono essere inoltrati telematicamente. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente, oltre a determinare la revoca della stessa.

Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es. un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e i termini di conclusione è quello previsto dal DPR 160/201

 

Requisiti dei locali e delle aree

L'autorizzazione alle grandi strutture di vendita viene rilasciata dal SUAP previa verifica dei seguenti requisiti:

a) collocazione in aree o edifici aventi una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita (condizione prevista all'articolo 64, comma 1, della L.R. n. 52/2012), a seguito di conferenza di pianificazione di cui agli articoli 66 e 69 della L.R. n. 52/2012;

b) dimensione della struttura di vendita contenuta entro i 15.000 mq (come previsto dall’articolo 64, comma 1, L.R. n. 52/2012) o entro i 20.000 mq (in presenza delle particolari condizioni previste dallo stesso articolo 64, al comma 2);

c) rispetto dei parametri relativi ai raccordi tra viabilità pubblica e struttura di vendita (di cui all’articolo 26 del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28) ed alle dotazioni di parcheggi (di cui agli articoli 27, 30 e 31 del D.P.G.R. n. 15/R/2009);

d) presenza di servizi igienici per la clientela (di cui all’articolo 32 del D.P.G.R. n. 15/R/2009).

La procedura è complessa ed è di regola un procedimento unico disciplinato dal DPR 160/2010. Trattandosi di un progetto complesso sono necessarie verifiche preliminari e sostanziali ad esempio presso il Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune.

 

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali D.lgs. 59/2010.
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del D.lgs. 59/2010.

 

Outlet
Ferma la disciplina generale sopra descritta possono utilizzare la denominazione di outlet nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi e nella relativa pubblicità le grandi strutture:
- nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.

 

Vendita farmaci da banco

La vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 devono inviare apposita comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.

 

Normativa

L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
DPR 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

CENTRI COMMERCIALI

Per centro commerciale si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultanti dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

 

Modalità di erogazione

L'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. Link
L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale, il subingresso sono soggette a SCIA, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione , il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Le medie e le grandi strutture di vendita all’interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA.
L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
La cessazione deve essere comunicata.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.
La Scia e l’istanza deve essere inoltrata telematicamente link utilizzando la modulistica disponibile nel sito completa di tutti gli allegati. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL link ambiente

 

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali Dlgs.59/2010. 
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del Dlgs.59/2010.

 

Requisiti dei locali

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio a media struttura o grande struttura. 
L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III capo IV del D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009.

 

Normativa
L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
D.P.R. 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

FORME SPECIALI DI VENDITA

COMMERCIO ELETTRONICO

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA DI PRODOTTI PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

Requisiti del richiedente 
Per la sola vendita di prodotti alimentari, uno dei seguenti requisiti, previsti dall'art. 5 del D.L.vo 114/98: 
a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare; 
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti alimentari o aver prestato opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese, esercenti attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione; 
c) essere stato iscritto al Registro  Esercenti il commercio, per una qualsiasi delle tabelle alimentari. 

Modalità di richiesta ed erogazione 
La Comunicazione deve essere presentata  al Comune del luogo dove  sarà installato l'apparecchio e devono essere dichiarate  la sussistenza del possesso dei requisiti morali e penali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonchè, se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Documenti da presentare 

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

SPACCI INTERNI

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TV O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Requisiti del richiedente 
- Iscrizione alla Camera di Commercio. 
- Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e penali, il settore merceologico non alimentare o alimentare. 

Nel caso di settore alimentare occorre una delle seguenti posizioni: 
a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare; 
b) avere esercitato in proprio per almeno 2 anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti alimentari; 
c) aver prestato opera per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione; 
d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per una qualsiasi delle tabelle alimentari. 
  
Modalità di richiesta ed erogazione 
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a comunicazione in carta semplice (su modulo scaricabile dalla sezione Allegati), al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Documenti da presentare 

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

COMUNICAZIONI E VARIAZIONI

Sospensione, proroga o ripresa dell'attività

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Subingresso provvisorio mortis causa

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Vicinato, media e grande struttura - Variazioni

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Affidamento di reparto

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

 

VENDITA SOTTOCOSTO

Modalità di richiesta ed erogazione 
E' necessario presentare una comunicazione senza marca da bollo allo Sportello Unico. 
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta. 
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dall'ultima effettuata, salvo il caso in cui sia la prima vendita sottocosto dell'anno. 

Documenti da presentare 
Comunicazione da presentare allo Sportello Unico, almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto, completa della documentazione indicata nel modulo di comunicazione. 

Normativa 
D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001.

 

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere titolare di un'impresa individuale oppure legale rappresentante di una società che svolge l'attività di commercio al dettaglio. 
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di: 
a) cessazione dell’attività commerciale; 
b) cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; 
c) trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; 
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita al termine 
Nell'ipotesi a) l’esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione. 
Nell’ipotesi d), al termine della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

Modalità di richiesta ed erogazione

Le vendite possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa.

Documenti da presentare

La documentazione è indicata nel modulo.

Normativa

- L.R.28/2005 e relativo regolamento di attuazione.

 

SALDI DI FINE STAGIONE

Requisiti del richiedente 

Titolare di attività commerciali al dettaglio. 

Modalità di richiesta ed erogazione

Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal 5 gennaio e dal 1° sabato di luglio di ogni anno per 60 giorni consecutivi. Le date di partenza dei saldi sono comunque suscettibili di modifiche, anche in extremis, da parte della Regione; è quindi consigliabile contattare l'Ufficio Commercio per verificare la data effettiva di partenza.

Documenti da presentare

Non è necessario presentare la comunicazione al Comune. 

Normativa

- Legge Regionale 28/2005

- Regolamento Regionale DPGR 1 aprile 2009 n.15/r

 

COMMERCIO DI COSE ANTICHE E USATE

Requisiti del richiedente
Il richiedente deve essere titolare di ditta individuale o legale rappresentante di una società, inoltre deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 ed è obbligato a tenere il registro delle operazioni che vengono compiute giornalmente.

Modalità di richiesta ed erogazione
Deve essere compilata una denuncia di inizio attività per il commercio di cose antiche o usate e presentata all'Ufficio Commercio. 
Per la vidimazione del registro è necessario rivolgersi al Suap. 

Documenti da presentare 
Denuncia di inizio attività per il commercio di cose antiche o usate, completa degli allegati in essa elencati. 

Normativa 
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
- R.D. 6 maggio 1940, n° 635 e successive modifiche ed integrazioni, approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; 
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FARMACI DA BANCO, AUTOMEDICAZIONE O NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA

L'art.5 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 convertito  in legge 4 agosto 2006 n.248 ha stabilito la possibilità di vendita al pubblico dei farmaci da banco di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica al di fuori delle farmacie. 
Gli esercizi a cui è consentito la vendita di tali prodotti sono esclusivamente quelli previsti dall'art.4 comma 1 lett. d) e) f) del D.lgs.114/98 ovvero: 
-gli esercizi di vicinato(max 250 mq) 
-le medie strutture di vendita (da 251 a 1500 mq) 
-le grandi strutture di vendita (sopra i 1500 mq). 
Attenzione l'art.5 del decreto 223/2006 non consente l'apertura di nuovi esercizi commerciali o la trasformazione di esercizi già esistenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 lett.d) e) f) del D.lgs114/98 per la vendita esclusiva dei prodotti farmaceutici sopracitati. 
La vendita dei farmaci da banco di automedicazione o in generale dei prodotti non soggetti a prescrizione medica deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla vendita di altri prodotti. Il decreto parla precisamente di un reparto all'interno di uno degli esercizi commerciali di cui sopra che segue l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, alla presenza e con l'assistenza di personale e diretta del cliente di uno o più farmacisti abilitati e iscritti al relativo ordine. 

Modalità di erogazione: 
Chi intende avviare la vendita di tali farmaci deve : 
- presentare al Comune comunicazione/domanda di apertura di uno degli esercizi commerciali secondo le modalità previste dal D.lgs.114/98 qualora l'esercizio non sia già esistente; 
- inviare comunicazione preventiva al Ministero della Salute, all'Agenzia del Farmaco e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e p.c. al Comune.

 

VENDITA FUNGHI EPIGEI 

Vendita di funghi epigei freschi spontanei e secchi sfusi della specie Boletus Edulis

Cosa è

Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e nei prati.

I funghi epigei oggetto di commercio sono esclusivamente quelli indicati nell’allegato 1 del dpr 376/1995 e dalla delibera della Giunta Regionale n.939/1999.

 

I requisiti per la vendita dei funghi

La vendita di funghi può essere effettuata in sede fissa o su area pubblica (escluso l’itinerante).

Per effettuare la vendita di funghi spontanei sfusi, freschi o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus Edulis (porcini), i commercianti del settore alimentare al dettaglio, all’ingrosso o su area pubblica (esclusa in quest’ultima ipotesi, la forma itinerante) e i produttori agricoli devono:

 - essere in possesso del titolo che li abilita allo svolgimento dell’attività commerciale in generale, quindi SCIA/autorizzazione per il commercio in sede fissa, ingrosso, aree pubbliche e produttore agricolo;

 - presentare una SCIA specifica per la vendita dei funghi al Suap del Comune dove ha sede l’esercizio di vendita o dove risiede il richiedente o la società in caso di vendita ambulante in aree mercatali;

 - indicare nella SCIA la persona o le persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dalla USL, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996.

L’attestato di idoneità al riconoscimento viene rilasciato dalla USL dopo aver superato un apposito esame. Informazioni per sostenere l’esame di idoneità alla vendita dei funghi sono reperibili presso il Servizio Micologico dell'Azienda USL 8.

 

Prerequisiti

La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo micologico; in alternativa i funghi devono essere sottoposti a certificazione di commestibilità da parte di un micologo dell’Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato.

Il titolare dell’attività e la persona delegata devono essere altresì in possesso dei requisiti morali previsti dalle normative di riferimento.

 

La scia

La scia deve essere inviata telematicamente e firmata digitalmente. Nella SCIA è contenuta la dichiarazione di accettazione dell'institore, della persona delegata o comunque di chi si assume l'incarico della vendita.

La Scia è valida fino a che almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità continua ad esercitare l’attività.

La cessazione dell’attività e ogni altra variazione devono essere comunicate dal titolare dell'attività al SUAP entro 30 giorni.

La scia non deve essere presentata da chi commercializza funghi secchi confezionati, funghi coltivati e funghi epigei freschi in confezioni non manomissibili singolarmente certificate da un micologo.

  

Normativa di riferimento

- D.P.R. n. 376 del 14.07.1995, "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

- L.R. 16 del 22/03/1999, "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei"

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 09.08.1999, "Applicazione delle disposizioni sulla commercializzazione dei funghi epigei spontanei, previste dal titolo III della L.R. 22 marzo 1999, n. 16. Approvazione delle modalità attuative, integrazione elenco specie commestibili ed adeguamento cod. 020 del tariffario approvato con DGR 8877 del 2.11.1992" 

- L.R. Toscana n. 58 del 17/11/2010, "Modifiche a L.R.Toscana n. 16/1999"

 
 

Allegati

Presentazione pratiche SUAP online
Modulistica Commercio

Agriturismi

Descrizione completa

Sul BURT del 31.03.2010, sezione I, è  pubblicato il DPGR n. 35/R del 25.3.2010 "Modifiche al regolamento emanato con DPGR 3.8.2004 N. 46/R (Regolamento di attuazione della LR 23.6.2003 n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana". 

Il nuovo regolamento presenta notevoli novità. 
L’attività non è più soggetta ad autorizzazione. La DIA è presentata al Suap con il modello predisposto in forma cartacea, in attesa delle modalità telematiche. I contenuti della DIA sono quelli previsti nell’allegato al regolamento. 

Le modifiche che apportate alla legge regionale 30/03 hanno quindi il duplice scopo di renderla maggiormente allineata alla legge quadro nazionale n. 96/2006, come emendata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.339/2007 e di rispondere alla domanda  di semplificazione e di strumenti nuovi per maggiore competitività sui mercati, proveniente dagli operatori agrituristici. 

Le modifiche principali alla legge riguardano:

  1. l’utilizzo di tabelle oggettive per il calcolo della principalità dell’attività agricola (calcolo delle ore di lavoro agricole o della PLV agricola) per determinare l’entità dell’attività agrituristica potenzialmente svolgibile dall’imprenditore agricolo, con eliminazione dei limiti numerici massimi oggi inseriti in legge. Tali limiti deriveranno dalla "consistenza" dell’azienda agricola, dal calcolo della principalità, dalle strutture presenti che possono essere utilizzate per l’attività agrituristica. Il collegamento con la sola principalità può agire da stimolo sia verso investimenti ulteriori nelle attività agrituristiche, sia nella loro diversificazione, ma anche da stimolo verso nuove attività agricole ed anche più intensive (e quindi con più ore di lavoro);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  2. viene introdotto il concetto della connessione automatica dell’attività agrituristica con l’attività agricola, allorché quest’ultima risulta prevalente rispetto all’attività agrituristica; l’obiettivo principale è rendere sempre più oggettivi i criteri che sono alla base dell’esercizio delle attività agrituristiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  3. l’inserimento fra le attività agrituristiche della somministrazione pasti, alimenti e bevande anche agli ospiti non soggiornanti, sempre nei limiti della principalità dell’attività agricola e nel rispetto della normativa igienico sanitaria. Questa previsione consente, anche alle aziende che non dispongono di posti letto, di svolgere attività agrituristica  nel campo della sola somministrazione dei pasti. Viene inserito l’obbligo dell’uso di prodotti aziendali integrati da prodotti certificati toscani e comunque da prodotti originati in Toscana. Questo consentirà di sviluppare il principio della filiera corta e di incrementare le colture e gli allevamenti destinati alla somministrazione pasti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  4. viene introdotta la relazione agrituristica in forma di autodichiarazione da presentare nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole  gestito da ARTEA e quindi non è più necessario il parere della Provincia. La corretta compilazione della relazione agrituristica genera alla fine il risultato on-line dell’entità delle attività agrituristiche realizzabili;                                                                                                                                                                                                                                                  
  5. viene introdotta la Denuncia Inizio Attività Agrituristica (DIA) diretta al comune tramite il Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per l’apertura di nuovi agriturismi o per la modifica delle attività già in essere, in luogo dell’attuale autorizzazione. Le attività  possono essere avviate dal giorno della presentazione della DIA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  6. viene introdotta la previsione di una percentuale minima di controlli da parte dei Comuni del 10% annuo del numero degli esercizi agrituristici presenti ed attivi sul territorio. Si tratta di controlli finalizzati alla verifica sul rispetto delle disposizioni generali della disciplina regionale agrituristica.  Viene introdotta altresì la previsione di una percentuale minima di controlli da parte delle Province del 10% annuo del numero degli esercizi agrituristici presenti in particolare per il rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), nonché con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  7. preso atto della Sentenza della corte Costituzionale è stato ritenuto opportuno non procedere con una modifica all’attuale sistema di classificazione delle strutture agrituristiche. 
    A tal proposito si ricorda che la Corte ha ritenuto legittimo che, in tema di classificazione, determinate funzioni amministrative possono essere attratte nella funzione normativa dal livello regionale a quello statale essendo in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale A tal proposito si comunica che sono già stati avviati i primi incontri a livello Ministeriale con le Organizzazioni di categorie e con le Regioni. 

 

N.B.: a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) si fa presente che, i requisiti professionali per la somministrazione pasti, alimenti e bevande previsti dall'articolo 13bis del Regolamento di attuazione n. 35/R della L.R. n. 30/2003 come modificata dalla L.R. n. 80/2009, sono stati in parte sostituiti ed integrati dal comma 6 dell'art. 71 del suddetto Decreto; si consiglia pertanto di prendere visione di tali norme per la verifica dei requisiti.


****


LAVORI EDILI 

procedure per la presentazione della DIA per l’inizio delle attività agrituristiche nel caso di lavori edili da effettuare. 

Per l’utilizzo del patrimonio esistente l’imprenditore deve  tener conto, tra l’altro, di quanto segue: 
Al fine della ristrutturazione degli immobili, nel caso in cui il comune richieda all’imprenditore agricolo la documentazione sulla principalità dell’attività agricola e sulla connessione dell’attività agrituristica che intende esercitare, è possibile compilare e stampare la relazione agrituristica sul sistema informatico di Artea e presentarla al Comune in quanto, come indicato all’articolo 7 Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità, comma 1 della legge 30/03 "La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione.". La relazione agrituristica costituisce titolo per definire la destinazione dell’immobile e quindi dare avvio alla pratica edilizia per la ristrutturazione. 
  
Come indicato nell’allegato C) al reg. 46/R del 2004 come modificato dal Reg. 35/R del 2010, "nel caso in cui l’imprenditore abbia effettuato interventi edilizi su immobili e impianti, i relativi procedimenti devono essere conclusi prima della presentazione della DIA per l’avvio dell’attività agrituristica." In alternativa nella DIA agrituristica può essere indicata come data di inizio dell’attività, la fine del procedimento di cui sopra e quindi nello spazio libero dell’indicazione della data di inizio attività deve essere scritto: FINE LAVORI DIA EDILIZIA.

Riferimenti normativi 
LR 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" come modificata dalla LR 80/2009 
Regolamento di attuazione n. 45/R del 2004 come modificato dal Reg. 35/R del 2010.

N.B.: SI RICORDA INFINE CHE LA MODULISTICA E' IN CORSO DI AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA E PERTANTO SARA' PUBBLICATA NON APPENA DISPONIBILE. PER MAGGIORI CHIARIMENTI E' POSSIBILE CONSULTARE DIRETTAMENTE IL SITO DEL SUAP DELLA REGIONE TOSCANA AL SEGUENTE INDIRIZZO: http://www.suap.toscana.it/

 

Normativa

 

 

 

 



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Attività economiche del Centro storico

Frequenza dei cognomi e dei nomi nella popolazione residente

Descrizione completa

Gennaio 2014

In Italia esistono 350.000 cognomi e circa 70.000 nomi propri.

Secondo la tradizione storica italiana (e l’ordinamento giuridico che ne deriva) il nome identifica la persona, il cognome l’appartenenza ad una famiglia. L’ordinamento di stato civile consente, in presenza di ragioni motivate, di variare sia il cognome che il nome. Il DPR 54 del 13.5.2012 ha introdotto sostanziali novità in materia di cambiamento del cognome. La nuova disciplina è illustrata dalla Circolare 21.5.2012 n. 14 del Ministero dell'Interno.

A livello internazionale non esiste alcuna uniformità, sia nell’uso del cognome che in quello del nome. Nell’ambito dell’Unione Europea, parallelamente al processo di progressiva integrazione economica, sociale e politica, è aperto il dibattito sulle regole di trasmissione del cognome stabilite dalle diverse legislazioni nazionali e sui criteri per garantirne la non alterazione, in base ai principi della salvaguardia dei diritti della persona e della libertà di circolazione e soggiorno.

Nella pubblicazione che segue sono riportati, in ordine alfabetico e di occorrenza, i cognomi, i nomi femminili ed i nomi maschili presenti nella popolazione residente aretina.

Sale giochi, distributori e giochi leciti

Descrizione completa

SALE GIOCHI, DISTRIBUTORI GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

La sala giochi è il locale attrezzato per l’offerta esclusiva di gioco.

Gli spazi per il gioco sono le zone all’interno dei c.d. punti vendita che svolgono attività diversa da quella di gioco es. bar, commercio di vicinato, alberghi, circoli tabacchi ecc. Gli spazi gioco con vincite in denaro ai fini del calcolo delle distanze dai luoghi sensibili secondo quanto disposto dalla L.R.57/2013 modificata dalla L.R. 85/2014 e della LR.4/2018 sono invece da considerarsi qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili apparecchi per il gioco lecito di cui all’art.110 comma 6 del tulps (VLT e/o slot) compreso i centri scommesse anche in strutture non esclusive.

I distributori di giochi sono le imprese che installano e/o gestiscono gli apparecchi da gioco. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE

Sale giochi e installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110 comma 6 e 7:

Sia per le sale giochi che per gli spazi gioco il titolo abilitante è la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) telematica, come prevista dalla Regione Toscana nel portale Star. Essa ha efficacia immediata e decorre dalla data di invio e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema. La SCIA è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa.

E’ obbligatorio presentare le pratiche tramite il portale regionale STAR accessibile da www.comune.arezzo.it cliccando su Suap online e poi sul link a STAR.

La S.C.I.A. telematica di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Eventuali dichiarazioni e documenti essenziali siano  mancanti o contradditorie la Scia sarà improcedibile, altrimenti  potranno essere integrati, entro il termine indicato dall’ufficio competente, pena la dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. Resta l'obbligo per tutti gli esercizi di rispettare i parametri e le prescrizioni previste dai decreti interdirettoriali dei Monopoli di Stato e del Ministero dell'Economia vigenti in materia e di richiedere al Comune il rilascio della Tabella dei giochi proibiti che dovrà essere esposta nell’esercizio unitamente alla S.C.I.A..

Alle SCIA presentate tramite il portale regionale STAR per nuova aperture, trasferimenti o variazioni di sale giochi o spazi per il gioco con vincita in denaro e all’istanza di rilascio della tabella giochi deve essere allegata apposita autocertificazione firmata digitalmente. La mancanza della predetta autocertificazione è motivo di improcedibilità della pratica con inefficacia della Scia e divieto di avviare o proseguire l’attività. E' possibile scaricare il modello di autocertificazione più in basso in questa pagina nella sezione "Modulistica"

Le sale gioco devono sempre presentare la S.C.I.A. mentre per gli spazi gioco bisogna fare delle distinzioni.

Gli esercizi che devono presentare la S.C.I.A. per lo spazio gioco ex art.86 tulps sono i seguenti:

 

Punti vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici:

- Rivendita di tabacchi

- Ricevitoria del lotto

 

Punti vendita che svolgono attività diversa da quella di gioco:

- Edicola

- Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli elencati e i circoli privati

2) negli esercizi di cui all’art. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. non deve essere presentata la S.C.I.A.  Il possesso del titolo abilitante l'attività principale, che può essere una S.C.I.A. (es. per gli esercizi di somministrazione, circoli o alberghi) o un'autorizzazione (es. sale bingo, agenzie di scommesse) abilita anche all’installazione dei giochi. Rimane l'obbligo per tutti gli esercizi di rispettare i parametri e le prescrizioni previste dai decreti sopracitati e di richiedere al Comune il rilascio della Tabella dei giochi proibiti che dovrà essere esposta nell’esercizio.

Gli esercizi che possono installare i giochi in forza del titolo abilitante principale sono i seguenti:

 

Punti vendita con attività di gioco esclusiva (*)

- Agenzia per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi (DM 111/2006) nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli (DPR 169/1998)

- Negozio di gioco ex art.38 comma 1 e 2 DL.223/2006 e art.1 bis DL 149/2008

- Sala bingo DM 29/2000

- Esercizio dedito esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art.110 comma 6 tulps

- Sala pubblica da gioco

 

Punti vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici

- Punto vendita ex art.38 comma 2 e 4 DL 23/2006 aventi attività principale attività diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco (corner)

 

Punti vendita che svolgono attività diversa da quella di gioco:

- Bar ed esercizio assimilabile

- Ristorante ed esercizio assimilabile

- Albergo o esercizio assimilabile

Nei punti vendita con attività di gioco esclusiva elencati al primo punto (*) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa presentazione di apposita S.C.I.A. ai sensi della L.R.28/2005 e di notifica sanitaria di cui al reg. CE 852/2004, è ammessa sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

 Deve inoltre essere rispettata la proporzione tra la superficie di somministrazione e la sala giochi prevista dalla L.R.28/2005 e l’orario dell’attività di somministrazione in quanto attività complementare deve seguire l’orario della sala giochi.

 

Per aprire le attività di gioco con vincite in denaro è necessario rispettare le seguenti disposizioni:

1) LA DISTANZA PREVISTA DALLA L.R. TOSCANA N.57/2013 COME MODIFICATA DALLA L.R.85/2014 E DALLA L.R.4/2018

E’ stata pubblicata, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, il giorno 28 ottobre 2013, numero 50, parte prima, la legge regionale sul gioco consapevole e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico modificata da ultimo con la L.R.4/2018. Con questa legge, la Regione Toscana, è intervenuta sulla materia, assumendo un insieme di iniziative per stabilire distanze minime tra i luoghi destinati al gioco e i luoghi, cosiddetti, sensibili, oltre che istituire l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza dal gioco.

Distanze minime tra sale giochi e luoghi sensibili

La norma stabilisce che è vietata l'apertura di centri scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi e ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, istituti di credito e sportelli bancomat e esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

La Regione Toscana con la L.R. 4/2018 in particolare introduce:

-due ulteriori luoghi sensibili ovvero istituti di credito e sportelli bancomat e esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati

-il rispetto delle distanze per i centri scommesse anche in strutture non esclusive

-il rispetto delle distanza anche in caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi. La nuova installazione ricorre in caso di:

-collegamento dell’apparecchio alla rete AAMS (Agenzia dei Monopoli di Stato)

- stipula di un nuovo contratto, anche con un diverso concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere

-installazione di un apparecchio in altro locale in caso di trasferimento dell’attività, ricomprendendo pertanto espressamente il trasferimento nell’ipotesi di applicazione delle distanze.

E’ invece ammessa la sostituzione di apparecchi guasti e quella prevista dall’art.1 comma 943 della L.208/2015.

La legge regionale 57/2013 a seguito delle modifiche intervenute nel tempo  definisce pertanto  quali sono i luoghi sensibili, introduce espressamente il riferimento del divieto anche ai centri scommesse autorizzati dalla Questura ai sensi dell’art.88 tulps compreso quelli non esclusivi e infine ricomprende negli spazi di gioco con vincita in denaro qualsiasi luogo pubblico o  aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti apparecchi di cui all’art.110 comma 6 tulps quindi in sostanza tutte le tipologia di sale giochi artt. 86-88 e spazi di gioco in cui vi siano giochi con vincite in denaro.

2) LE DISTANZE INTRODOTTE DALL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA IN VIGORE DAL 22/3/2018

Nel territorio comunale è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi ad una distanza inferiore a cinquecento metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da altri centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi. 2.

3) I DIVIETI PREVISTI DALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL CENTRO STORICO   in vigore dal 7/1/2018: è vietato nella zona 1 e 2 del Centro storico, come definite dallo stesso regolamento all’art.2, l’attività di sale giochi o spazi per il gioco e centri scommesse di cui agli artt. 86 e 88 tulps anche in forma accessoria ad altra attività principale.

I divieti e le distanze di cui sopra non si applicano alle ipotesi di subingresso.

Per gli spazi di gioco perché possa considerarsi subentro è necessario che nell’atto notarile vi sia un espresso riferimento oltre all’attività principale (somministrazione, commercio, tabacchi ecc) anche alla S.C.I.A. per i giochi del cedente e che questo aveva installato apparecchi con vincita in denaro

 

PARAMETRI NUMERICI PER GLI APPARECCHI DI CUI ALL’ART.110 COMMA 6 TULPS

Dal 1 settembre 2001 è entrato in vigore il decreto direttoriale AAMS 27/07/2011 che ha modificato le condizioni ed i parametri per l'installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS. Restano comunque in vigore per le parti non espressamente modificate anche i decreti direttoriali AAMS 27/10/2003 e Ministero dell'Economia 18/01/2007, con particolare riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 TULPS e per alcune disposizione specifiche anche per gli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 tulps

 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentati e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività elencate, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere "cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia).

Si ricorda che l’autorizzazione per le sale dedicate ossia i locali che installano esclusivamente apparecchi di cui all’art.110 comma 6 (VLT) sono soggette all’autorizzazione ex art.88 rilasciata dalla Questura che provvede al rilascio anche della Tabella dei giochi proibiti.

Qualora si tratti invece di sale miste quindi con apparecchi del comma 6, VLT e comma 7 è necessario attivare entrambi i procedimenti (Questura ex art.88 e Comune ex art.86) nonchè presentare un progetto che tenga conto e coordini nell’allestimento del locale sia le prescrizioni previste dai decreti sopra citati che dalle norme specifiche che disciplinano le sale dedicate, con particolare attenzione alla sorvegliabilità di cui all'art.153 del regolamento di esecuzione del Tulps con riferimento  ai decreti direttoriali citati (accessi, sistema di telecamere) e alla collocazione della zona di somministrazione.

 

ORARI

L’orario delle sale giochi può essere articolato dalle ore 9 alle ore 23, salvo i giorni festivi e prefestivi fino alle ore 24.

E’ vietato altresì utilizzare la denominazione o la parola "Casino" nelle tipologie di esercizio in oggetto.

 

Pubblicità Giochi con vincite in denaro

È vietata la pubblicità dei giochi con vincite in denaro, compreso la pubblicità dell’apertura o dell’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro e centri scommesse.

I gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato a:

-          evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;

-          segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia;

-          diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

E’ fatto obbligo ai gestori e dipendenti di frequentare dei corsi formativi sul gioco d’azzardo patologico.

 

Contributi e logo per locali "No Slot"

La Regione ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R.57/2013 concederà, secondo le modalità previste dal regolamento che deve essere ancora emanato, contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dall'approvazione della presente legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,1 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi per il gioco lecito - La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo "No Slot".

 

Sanzioni

Coloro che non osservano i divieti di cui all'articolo 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura della sala da gioco, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.

Inoltre la mancata partecipazione ai corsi formativi sul gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 6 commi 3 bis e 3 ter comporta la sanzione pecuniaria da 1000 a 5000 euro oltre a diffida ad adempiere. In caso di mancata ottemperanza è prevista la chiusura temporanea dell’attività o l’apposizione dei sigilli sugli apparecchi fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 - pdf (241.10 KB) "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze   18-01-2007 prot. N CGV/50/2007 (link) Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici

D. Interdirett. 27 ottobre 2003 - pdf (85.83 KB) concernente la determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati

Circolare AAMS n. 2010 29581 Giochi ADI del 07/09/2010 - pdf (244.28 KB) Caratteristiche degli "ambienti dedicati", di cui alle lettere e) ed f), articolo 9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010

CircolareAAM Prot. n. 2010 21055 Giochi ADI - pdf (288.97 KB) - Sistemi di gioco (VLT) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) - Autorizzazione di cui all’articolo 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate.

LR 57-2013 coordinata con la LR 85-2014.pdf - Legge Regionale n.57/2013 coordinata con la Legge Regionale n.85/2014 in materia di "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia".

legge_2018_4_v2.pdf - Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013.

Regolamento per le tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico approvato con delibera di CC n.159 del 19/12/2017

Regolamento di Polizia Urbana approvata con delibera di C.C. n.22 del 23/2/2018

Per ulteriori riferimenti normativi è possibile consultare il sito https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/ nella sezione "giochi".



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Il testo aggiornato contiene nuove regole per l’apertura delle attività economiche che intendono insediarsi nel centro storico.

Per centro storico si intende quello individuato dall’art.57 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico.

Lo stesso centro storico è diviso dal Regolamento in due zone: la n.1 circoscritta dalla linea rossa e la n.2 dalla linea blu.

Il regolamento riguarda le nuove aperture, i trasferimenti da altra sede e gli ampliamenti di superfici. Solo per una parte residuale riguarda anche le attività esistenti.

E' possibile consultare il regolamento alla PAGINA DEDICATA

Resta fermo per tutte le attività il rispetto delle disposizioni legislative di settore.

 

Alle SCIA presentate tramite il portale regionale STAR per nuova attività nel centro storico, trasferimento o ampliamento di superficie o modifica di tipologia di attività o di settore merceologico di attività preesistenti del centro storico deve essere allegata apposita autocertificazione firmata digitalmente.

La mancanza della predetta autocertificazione è motivo di improcedibilità della pratica con inefficacia della Scia e divieto di avviare o proseguire l’attività.

 

 

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  1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
  2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
  3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
  4. ottenere la limitazione del trattamento;
  5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
  7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
  8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  9. proporre reclamo a un’autorità di controllo.


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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

 

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