2009. Elezioni europee. Presentazione e ammissione candidature
Istruzioni del Ministero dell'Interno
2009. Elezioni europee. Presentazione e ammissione candidature
2010. Elezioni regionali. Istruzioni per le operazioni degli uffici si di sezione - RT
2011. Elezioni comunali. Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione
2011. Referendum. Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione
2010. Elezioni regionali. Presentazione e ammissione candidature
2011. Elezioni comunali. Presentazione e ammissione candidature
2011. Elezioni provinciali. Presentazione e ammissione candidature
2012. Elezioni comunali. Presentazione e ammissione candidature
2012. Elezioni comunali. Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione
Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
Le strutture ricettive si distinguono in alberghiere ed extralberghiere.
Le strutture alberghiere si dividono in:
- alberghi le strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
- residenze turistiche le strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori
- campeggi a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì
disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori
- villaggi turistici
- aree di sosta Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate
- parco vacanze
Tutte le strutture di cui sopra devono essere gestite in forma imprenditoriale e gli immobili o aree devono avere destinazione urbanistica ricettiva.
I servizi di somministrazione riservate agli ospiti delle strutture non necessitano di licenza separata ma sono abilitati in forza del titolo di esercizio della struttura ricettiva fermo l’obbligo di notifica sanitaria. Qualora si intende somministrare anche ai non ospiti è necessario acquisire il titolo per l’esercizio di somministrazione al pubblico link
Strutture extralberghiere si distinguono in:
- strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva:
1) case per ferie;
2) ostelli per la gioventù;
3) rifugi alpini;
4) bivacchi fissi;
5) rifugi escursionistici;
Possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative ed è consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate e devono rispettare le disposizioni particolari di cui all’art.53 della L.R.42/2000
- strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:
1) esercizi di affittacamere, le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari (si affittano le singole camere a soggetti diversi). La somministrazione è ammessa solo agli ospiti e solo in tale ipotesi si può utilizzare nella denominazione B&B
2) case e appartamenti per vacanze, le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati fermi (è esclusa anche la somministrazione) i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione (si affitta l’intero appartamento allo stesso soggetto o nucleo familiare).
3) residenze d'epoca, le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto. Possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative vigenti e devono avere i requisiti minimi previsti per gli affittacamere o casa vacanza
Devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione della L.R42/2000.
Tutte le strutture di cui sopra devono essere gestite in forma imprenditoriale (partita IVA e iscrizione in Camera di Commercio) e gli immobili o aree hanno destinazione urbanistica civile abitazione. Le strutture extralberghiere non sono soggette a classificazione fatta eccezione per i residence.
ATTENZIONE: l’unica struttura ricettiva disciplinata dalla L.R.42/2000 che può essere attivata senza partita IVA è l’AFFITTACAMERE SVOLTO IN FORMA NON PROFESSIONALE e che presuppone anche che l’appartamento sia quello in cui si ha la residenza e il domicilio (bisogna abitarci, es. l’appartamento accanto al proprio sullo stesso piano non consente l’esercizio non professionale quindi serve la partita IVA ) Un’alternativa può essere le locazioni ad uso turistico. Ma non sono soggette alla competenza del Comune e non si applicano le disposizioni della L.R. 42/2000 le locazioni ad uso turistico concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo. Trattasi di forme contrattuali tra privati per i quali si suggerisce di rivolgersi ad un professionista.
- residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi. La destinazione d’uso urbanistica richiesta per questa struttura è quella ricettiva.
Modalità di richiesta ed erogazione
L'esercizio, il subingresso, le modifiche significative e i trasferimenti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sono soggette a SCIA.
La cessazione e le modifiche inerenti la ditta, la sede legale ecc. sono soggetti a comunicazione.
ATTENZIONE: Il regolamento di attuazione della legge sul turismo prevede per tutte le strutture ricettive l'obbligo dell'insegna o targa da cui risulti la tipologia della struttura e la denominazione.
La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio della PEC e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema contenente il numero pec. Attenzione quando si compila la scia, è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa, deve essere formalmente completa anche di tutti gli allegati richiesti nel modulo.
In particolare verificare preventivamente di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 42/200 e relativo regolamento ed altresì dell’agibilità dell’immobile, di aver comunicato l’installazione di insegna/targa.
Requisiti del richiedente
Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 TULPS.
Requisiti degli immobili o aree
Devono essere in possesso dei requisiti minimi di classificazione e strutturali/servizi previsti per ciascuna fattispecie dalla L.R. 42/2000 e dal relativo regolamento di attuazione.
Per le strutture ricettive alberghiere verificare preventivamente alla SCIA di aver provveduto agli adempimenti Antincendio (SCIA o Certificato)
Adempimenti connessi
Tutte le strutture ricettive devono comunicare i prezzi alla Provincia link (esclusi gli affittacamere non professionali) e le presenze degli ospiti alla Questura link
Normativa
- Legge Regionale n. 42 del 23 marzo 2000 e n. 14 del 17 gennaio 2005
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18/R del 23 aprile 2001 e n. 46/R del 7 agosto 2007
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Attività economiche del Centro storico
Produttori agricoli: vendita al dettaglio
Requisiti del richiedente
Il richiedente deve essere imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Modalità di richiesta ed erogazione
La vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione nel caso di vendita al dettaglio in forma itinerante, oppure al comune in cui si intende esercitare la vendita nel caso di vendita al dettaglio non in forma itinerante o in locali aperti al pubblico, e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data del protocollo della comunicazione.
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Attività economiche del Centro storico
Lotteria, tombola e pesca di beneficenza
Lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche di beneficenza è consentita, previa autorizzazione comunale, esclusivamente agli enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli stessi.
Modalità di richiesta ed erogazione
Gli organizzatori devono presentare comunicazione di avvio attività almeno 30 giorni prima dell'evento all'Ufficio Protocollo del Comune in cui è effettuata l'estrazione e al Prefetto competente. Eventuali variazioni al programma devono essere prontamente comunicate.
ATTENZIONE: La domanda al Comune è irricevibile se non è allegata copia della comunicazione ai Monopoli di Stato al fine di ottenere il nulla-osta alla manifestazione.
Documenti da allegare alla comunicazione:
Per la lotteria
- regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
Per la tombola
- il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è presentata a favore del comune di estrazione e ha scadenza non inferiore ai 3 mesi dalla data di estrazione. E' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato.
Per la pesca di beneficenza
- indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere e relativo prezzo
ATTENZIONE: Per le lotterie e le tombole dovrà essere inviato al Comune e al Prefetto copia del verbale di estrazione avvenuta alla presenza di un incaricato dell'organizzatore specificatamente indicato nella comunicazione.
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Attività economiche del Centro storico
Locali di pubblico spettacolo
Il locale di pubblico spettacolo è l'insieme di fabbricati, ambienti, e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi e disimpegni ad esso annessi
L'apertura di un locale di pubblico spettacolo - intrattenimento è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 68, 69, 80 TULPS. Il subingresso è soggetto a SCIA e le variazioni societarie a comunicazione.
La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia, è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa. Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es.un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e i termini di conclusione è quello previsto dal DPR 160/201.
Modalità di richiesta ed erogazione
La domanda deve essere presentata telematicamente corredata di tutti i documenti indicati nell'apposito modello.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere positivo di agibilità ex art.80 tulps della commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo.
Requisiti del richiedente
Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente
normativa antimafia.
- requisiti art. 11 e 92 tulps
- Per la somministrazione all’interno del locale possesso di uno dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D.lgs.59/2010.
Requisiti dei locali
Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio. Il richiedente deve redigere progetto dettagliato con tutte le caratteristiche strutturali e impiantistiche del locale, prevenzione incendi, allestimento, materiali utilizzati come dettagliato nella modulistica link
Normativa
Art. 68-69-80 tulps
Art.11-92 tulps
Decreto prevenzione incendi
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Attività economiche del Centro storico
Impianti di distribuzione carburanti
Per impianto stradale ad uso pubblico si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative così come individuate dall'art. 50 della L.R. n. 28/2005.
Modalità di richiesta ed erogazione
Apertura Nuovo Impianto e Modifiche di impianto esistente (uso pubblico/privato) soggette ad autorizzazione (art. 57 comma 3 L.R. 28/2005)
Sono soggette ad autorizzazione l’apertura di un nuovo impianto o l'aggiunta di altri carburanti negli impianti esistenti e la ristrutturazione totale da intendersi come mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso. Il nuovo impianto deve avere le caratteristiche minime di cui all’art.54 della L.R.28/2005. L’impianto nuovo o le parti modificate non potranno essere messe in esercizio prima del collaudo. Tutti gli impianto stradali devono essere dotati di gestore che deve esere presente nell’orario di apertura, fatta eccezione le ipotesi di cui all’art.54 bis della L.R.28/2005.
La domanda dovrà essere presentata telematicamente secondo le modalità del procedimento unico SUAP.
Modifiche soggette a comunicazione (art. 57 comma 1 L.R. 28/2005)
Le modifiche di cui all'art. 57 comma 1 sono soggette a SCIA da inviare al SUAP che la trasmetterà ai competenti uffici comunali e all'Agenzia delle Dogane. Al termine dei lavori dovrà produrre perizia giurata attestante la regolarità dell'intervento.
ATTENZIONE: Il richiedente se deve attivare anche le pratiche presso il Servizio Edilizia e gli uffici competenti dei VVFF e USL, qualora vi siano almeno due autorizzazioni/nulla-osta da ottenere, dovrà presentare la domanda unica SUAP.
Subingresso
Entro 15 giorni dal trasferimento della titolarità dell'impianto il cessionario presenta comunicazione al SUAP che la trasmetterà all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane. Il nuovo intestatario/gestore dovrà produrre comunicazione dell’orario effettuato utilizzando l’apposito modulo. Sarà necessario altresì provvedere alla voltura del certificato prevenzione incendi
Adempimenti vari
Le variazioni societarie del legale rappresentante della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui sopra.
Il titolare è tenuto altresì comunicare l'avvio, la cessazione o la sospensione dell'attività secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 78 e 79 della L.R.28/2005 e la modifica del gestore ovvero di colui a cui è intestata la licenza di esercizio dell’Agenzia delle Dogane.
Apertura di pubblico esercizio, commercio, punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, tabacchi
Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»
Le attività di cui sopra, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione.
Requisiti del richiedente
Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali d.lgs 59/2010.
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del D. lgs 59/2010.
NOTA BENE:
L’obbligo scaduto il 31 dicembre 2012 di adeguare gli impianti carburanti con apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. il mancato adeguamento comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento (d.l.98/2011 convertito in legge n.111/2011 modificato dal DL 1/2012 conv. in L. 27/2012)
L’obbligo entro il 16 settembre 2013 come previsto dall’art.51 della Legge 23 luglio 2009 n.99 per chiunque eserciti attività di distribuzione carburanti di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, il prezzo effettivamente praticato per ogni tipologia di carburante venduto. Il Ministero rende pubblici i prezzi in apposita piattaforma web accessibile al seguente indirizzo https://carburanti.mise.gov.it così da consentirne la consultazione al consumatore. Tutti i titolari di impianti carburanti devono pertanto aver provveduto ad effettuare tale comunicazione accedendo all’indirizzo sopra indicato. E’ sanzionata sia l’omissione della comunicazione sia la comunicazione di un prezzo diverso da quello praticato.
Collaudo
Un impianto in esercizio ha l’obbligo di produrre la documentazione per l’autocollaudo link ogni 15 anni dall’ultima verifica, salvo che non intervengano prima modifiche soggette ad autorizzazione
Modalità di erogazione e orari
Con la legge 161/2014 che ha modificato il D.L. n. 9872011 convertito nella legge 111/2011 gli impianti che decidono di assicurare la possibilità di rifornimento assistito da personale, possono attivare impianti funzionanti con modalità self pre-pagamento oppure impianti funzionanti con modalità self post-pagamento oppure impianti con modalità "servito" oppure con varie combinazioni delle modalità. In ogni caso, tutti gli impianti devono essere dotati di apparecchiature self pre-pagamento. In caso di funzionamento solo con modalità self post-pagamento e/o servito, le apparecchiature self pre-pagamento saranno attivate fuori dall’orario in cui è prevista la presenza del personale.
Resta fermo che qualora siano rispettate le norme di circolazione stradale, gli impianti ovunque ubicati non possono essere sottoposti a vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo anche senza assistenza delle apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
Orari Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali. E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento. Durante l’orario di apertura dell’impianto deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti. La possibilità della richiesta dell’assistenza al rifornimento diretto deve essere pubblicizzata mediante apposito cartello
Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti con ordinanza del Sindaco n.22/2009 e utilizzando apposito modello link L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione.
Attivazione distributori mobili
Per contenitore distributore mobile ad uso privato si intende tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934. Il titolare è tenuto a presentare comunicazione.
Prelievo di carburanti in recipienti
Gli operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono presentare apposita comunicazione.
Impianto ad uso privato
Per impianto ad uso privato si intende:
1) tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;
2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto; un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione.
Le modalità per la realizzazione e la messa in esercizio sono le medesime previste dalla disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti sopra descritte
La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio della PEC e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema contenente il numero pec. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa.
Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es.un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap
Turnazione domenicale, festiva e ferie degli impianti carburanti alla luce delle normative statali di liberalizzazione del settore.
Con la Legge 25 luglio 2011 n.11, legge 24 marzo 2012 n.27 e legge 30 ottobre 2014 n.161 il legislatore statale ha, come noto, mutato il quadro normativo di settore portando avanti il processo di liberalizzazione avviato da tempo. Tutti gli impianti devono essere infatti dotati di apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, ed è stata eliminata ogni restrizione all’utilizzo continuativo delle predette apparecchiature.
Tali disposizioni assicurano la disponibilità del prodotto, ancorché con modalità self service, praticamente presso tutti gli impianti esistenti sulla rete stradale, in qualunque ora del giorno e della notte in ogni giorno dell’anno, feriale e festivo, facendo venir meno le finalità della turnazione ovvero l’interesse generale di reperibilità del carburante. Anche gli impianti che per scelta imprenditoriale funzionano in modalità servito nell’orario di servizio, utilizzano le predette apparecchiature fuori dallo stesso.
In linea con il parere dell’Autorità Garante per la concorrenza e del mercato dell’11 marzo 2015, si ritiene pertanto non sussista più l’interesse pubblico a che sia garantita la possibilità di fare rifornimento per la generalità dei consumatori in quanto già assolto dal fatto che tutti gli impianti sono dotati di self-service prepay. Viene così meno la motivazione per l’imposizione di una turnazione da parte del Comune.
Normativa di riferimento:
D.lgs. n. 32/98
L.R. n. 28/2005 e s.m.i.
L. 11/2011
L. 27/2012
Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009.
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Attività economiche del Centro storico
Farmacie
Requisiti del richiedente
(morali, professionali e tecnici)
Titolarità e gestione della farmacia (art.7 legge 8 novembre 1991 n.362)
La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.
Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.
Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.
Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.
La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.
Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.
Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.
Gestione societaria: incompatibilità.(art.8 legge 8 novembre 1991 n.362)
1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
Modalità di richiesta ed erogazione
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sono soggette ad autorizzazione. Le istanze in bollo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo complete di tutti i documenti indicati negli appositi modelli.
Le variazioni (es. legale rappresentante, direttore tecnico ecc.), il subingresso e la gestione provvisoria sono soggette a comunicazione, corredata dei documenti indicati nell'apposito modello, da presentarsi all'ufficio commercio in triplice copia, di cui due copie verranno restituite al richiedente debitamente timbrate. La comunicazione ha valore autorizzatorio.
Per il subingresso devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 in particolare:
È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità.
Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.
Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 16
ARTICOLO 13(Competenze della Regione)
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni amministrative in
ordine ai provvedimenti concernenti:
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;
b) istituzione di dispensari farmaceutici;
c) istituzione di farmacie succursali;
d) soppressione sedi farmaceutiche.
2. l provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:
a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e la dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e la relativa offerta di prelazione;
b) l’indizione dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, o istituite per decentramento nonché l’approvazione della relativa graduatoria degli idonei e l’assegnazione delle sedi;
c) la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge, a seguito di comunicazione del Sindaco.
4. Del provvedimento di cui al comma 3, lett. a), è data notizia attraverso la pubblicazione sul BURT.
Requisiti attività:
Il D. Lgs 114/1998 non si applica ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.
Negli altri casi si applica la disciplina di cui al D. Lgs. 114/1998 in relazione alla specifica superficie di vendita.
Requisiti dei locali e delle attrezzature:
Vedi Regolamento edilizio
Normativa
Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 16 e scc. modifiche ed integrazioni
legge regionale 3 marzo 2003 n.15
legge regionale 19 novembre 2001 n.58
legge 2 aprile 1968 n.475
legge 8 novembre 1991 n.362
Provvedimento n.1098/2018 Pianta organica delle farmacie del Comune di Arezzo
Pianta organica farmacie
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Attività economiche del Centro storico
Esercizi di somministrazione
In questa pagina:
- Somministrazione in sede fissa
- Forme speciali di somministrazione
- Comunicazioni e variazioni
- Circoli privati
SOMMINISTRAZIONE IN SEDE FISSA
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.
Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
Requisiti soggettivi
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario (oltre alla maggiore età e all'assolvimento degli obblighi scolastici), essere in possesso dei requisiti morali e professionali.
I requisiti morali sono quelli previsti dall'art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all'attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.
I requisiti professionali sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.
I requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 13 della L.R. 28/2005, dall'art. 71 comma 6 del D.lgs 59/2010 (come modificato dal D.Lgs 147/2012 e successive circolari esplicative):
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (un elenco non esaustivo dei titoli è contenuto nella circolare n. 3642/C del ministero dello Sviluppo Economico, consultabile nel sito del Comune di Arezzo, sezione Commercio, sotto-sezione Normativa)
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l`attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l`attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS)
- essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro o perdita dei requisiti
- in quanto cittadino italiano di aver esercitato all’estero in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l`attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato all’estero la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l`attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata
Requisiti dei locali e delle aree
Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio.
L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di sicurezza sui luoghi di lavoro, d’impatto acustico, prevenzione incendi, di polizia urbana e le disposizioni di cui al decreto 10/03/1998 ivi comprese quelle relative alla capienza massima contemporanea del locale.
L’esercizio deve rispondere ai criteri di sorvegliabilità, prescritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 25/8/1991 ed individuati dal D.M. 17/12/1992, n. 564 e dal D.M. 05/08/1994, n. 534 (allegato D);
Orari
Gli orari sono liberalizzati fermo il rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalla normativa vigente. L’orario effettuato dall’esercizio verrà reso noto al pubblico mediante affissione sulla vetrina del locale.
Prezzi
Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Attività stagionale
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. E’ soggetta a SCIA con le medesime modalità sopra descritte.
Modalità
L’avvio, il trasferimento e subingresso, le modifiche strutturali, l’ampliamento di superficie sono soggetti a SCIA.
Ogni altra variazione è soggetta a comunicazione compresa la cessazione dell’attività.
In particolare le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione entro sessanta giorni dalla variazione.
La cessazione deve essere comunicata entro 60 giorni dal suo verificarsi e il subentro entro 60 giorni dalla stipula dell’atto o entro un anno dalla morte del de cuius. Il ritardo comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla L.r.28/2005. In caso di subentro in ogni i caso l’attività non può essere avviata fino alla presentazione della SCIA.
La Scia e le comunicazioni ai sensi della L.R.28/2005 sono scaricabili da questo sito e si presentano telematicamente da un pec con firma digitale all’indirizzo pec del Comune.
La scia deve essere corredata di tutti i documenti indicati nel modello stesso e completa in ogni sua parte.
E’ sempre necessario che l'esercente presenti unitamente alla Scia di somministrazione la notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 in cui dovrà asseverare il possesso dei requisiti igienico-sanitari corrispondenti all'attività svolta (la notifica sostituisce l'autorizzazione sanitaria 283/62) e il relativo bollettino per la USL.
L'attività può essere iniziata dalla data di ricezione della ricevuta automatica di consegna del sistema della SCIA
Somministrazione gratuita a fini promozionali
Non sono soggette alla L.R.28/2005 le attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali. In tal caso resta fermo l’obbligo di presentare la notifica sanitaria.
Normativa
L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009
D.Lgs. 59/2010
DPR 160/2010
FORME SPECIALI DI SOMMINISTRAZIONE
Catering - mense aziendali - domicilio del consumatore - empori polifunzionali - interna ad attività prevalenti di spettacolo, ad impianti sportivi, a sale giochi, a librerie, musei, ecc
Si intendono gli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata:
- congiuntamente ad attività prevalente di: 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia; 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni; 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi; 4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. In tale caso la scia deve essere necessariamente collegata all’attività principale.
- negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- negli empori polifunzionali
- nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001; e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
- al domicilio del consumatore.
L’attività congiunta (punti 1, 2, 3 e 4) si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di sottofondo.
Modalità di erogazione
La Scia e l’istanza devono essere inoltrate telematicamente utilizzando la modulistica disponibile nel sito completa di tutti gli allegati e deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL link ambiente.
La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio della PEC o da data diversa indicata nel modulo e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema contenente il numero pec. Attenzione quando si compila la scia, è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa.
Requisiti del richiedente
- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali Dlgs 59/2010.
- Requisiti professionali di cui al Dlgs 59/2010
Attenzione: non rientrano in questa fattispecie le attività di somministrazione senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell`ordine, strutture d`accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno e neppure la somministrazione all’interno dei circoli o associazioni di cui al DPR 235/2001 per i quali si deve utilizzare l’apposito modello.
Normativa
l.r. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009
Dlgs59/2010
Dpr 160/2010
Utilizzare la procedura di invio pratiche online.
Descrizione
Documentazione e requisiti necessari per la somministrazione all'interno di circolo privato aderente a Ente con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno
Modalità di richiesta e di erogazione
Denuncia d'inizio attività (2 copie entrambe con firma originale) in cui il Presidente dichiara:
a) l'ente nazionale cui il circolo aderisce
b) il tipo di somministrazione
c) l'ubicazione e la superficie dei locali
d) che il locale è conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e ai criteri di sicurezza ed in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia
e) che il circolo non esercita attività lucrativa ai sensi dell'art. 111 comma 3,4bis e 4quinquies del T.U. delle imposte sui redditi;
- copia documento d'identità del richiedente
- planimetria del locale con indicazione della sala somministrazione
- relazione sull'impatto acustico e copia versamento all'ARPAT
- atto costitutivo e statuto registrato
- attestato di affiliazione ad enti od associazioni a carattere nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno
- copia notifica sanitaria
N.B. Se il circolo non rispetta le previsioni del testo unico sui redditi (art. 111 comma 3,4-bis e 4-quinquies) il legale rappresentante o il delegato deve essere iscritto al REC e non beneficia del meccanismo semplificato della DIA ma soggiace al rilascio di autorizzazione pur non rientrando nei parametri numerici.
Somministrazione
La somministrazione deve costituire attività complementare a quella ricreativa, culturale-sociale principale
Se la somministrazione è gestita dal Presidente del circolo non è necessaria l’iscrizione al REC
Se è affidata in gestione a terzi sono necessari:
- copia documento d’identità del gestore e visura camerale da cui risulti l’iscrizione al REC
- se trattasi di una società anche atto costitutivo della stessa
La sola somministrazione non deve avere accesso dalla pubblica via
La somministrazione è riservata ai soci, per soci si intende anche quelli aderenti a circoli facenti capo alla stessa organizzazione nazionale.
Gli addetti alla manipolazione devono avere il tesserino sanitario.
Statuto
Il D.P.R. n.235/2001 richiama il T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n.917/1986) al fine di risolvere a livello di imposizione fiscale l’assenza di finalità di lucro.
In conformità a quanto detto lo statuto del circolo privato deve contenere espressamente le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Soci
Il circolo è obbligato a tenere un elenco dei soci aggiornato. Il numero minimo degli iscritti è di 100.
Nel caso sia richiesta la somministrazione è necessario esibire un elenco di almeno 100 soci
È fatto assoluto divieto di rilasciare la tessera sociale nell’immediatezza della domanda. Per partecipare alla vita sociale è necessaria delibera favorevole del consiglio.
Locali
Il locale può avere qualunque destinazione d'uso urbanistico.
Non deve esserci accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici (requisiti di sorvegliabilità D.M.564/1992).
All’esterno non possono essere messi cartelli, manifesti o altro che pubblicizzi l’attività di somministrazione.
Intrattenimenti danzanti
Per gli spettacoli riservati ai soci non è necessaria alcuna comunicazione, è obbligatorio comunque il nulla-osta SIAE e quando la capienza supera le 100 unità il certificato antincendio e fermo il rispetto dei limiti di rumorosità di legge. Possono parteciparvi solo i soci che abbiano acquisito tale qualità da almeno 60 giorni.
Sono consentiti gli spettacoli destinati anche ai non soci ma occorre l’autorizzazione ex art.69 tulps (68 tulps se avviene al di fuori della sede sociale), nulla-osta SIAE, certificato antincendio se capienza supera le 100 unità, se supera le 200 anche l’agibilità della Commissione provinciale di vigilanza. Soci ed invitati non possono comunque superare le 500 unità. Non possono essere fatte più di 4 manifestazioni all’anno( d.p.c.m.16.09.1999 n.504 e circolare minifinanze n.165 del 07.09.2000). In materia di inquinamento acustico, per le manifestazioni all’aperto è necessaria l’acquisizione del parere o dell’eventuale autorizzazione in deroga dell’Ufficio Ambiente.
Giochi leciti, biliardo e carte
Denuncia inizio attività 2 copie entrambe con firma originale
Richiesta Tabella giochi proibiti
Gli apparecchi cha appartengono alle tipologie di cui all'art. 110 comma 6 possono essere installate solo nella sala di somministrazione. Le altre tipologie di apparecchi solo se posti fuori dalla sala di somministrazione non necessitano di autorizzazione e devono comunque possedere il nullaosta dei monopoli di stato. Non è necessaria una sala separata per il gioco delle carte. Tutti i giochi sono vietati ai minori di anni 14 ad eccezione degli apparecchi che consentono vincite in denaro vietati ai minori di anni 18.
Impatto acustico
Se al momento della denuncia inizio attività per la somministrazione si presenta denuncia anche per l’installazione dei giochi si invita il tecnico abilitato a redigere un'unica relazione d’impatto acustico che risponda ai criteri di cui alla Delibera Regione Toscana n.788/1999. Fatta eccezione per i biliardi e carambole, la valutazione d’impatto acustico può essere sostituita da autocertificazione vedi allegato del modulo di d.i.a.
Variazioni
Qualunque variazione deve essere prontamente comunicata (modifica della denominazione, della sede ecc.) Per quanto concerne la nomina di un nuovo presidente deve essere compilato apposito modello ed allegati in copia il verbale del Consiglio che lo ha eletto e il documento d’identità.
Comunicazioni annuali
All’inizio di ogni anno il Presidente deve provvedere a comunicare la prosecuzione dell’attività del circolo allegando in copia il nuovo attestato di affiliazione e il rendiconto consuntivo (quest’ultimo se non ancora approvato in tale data dovrà essere comunque prodotto non appena disponibile).
Orari di apertura e chiusura
Secondo quanto disposto dall’ordinanza n.602 del 21.06.2001 l’attività di somministrazione nei circoli privati può essere effettuata:
- dalle ore 7.00 alle ore 1.00 nei locali al chiuso;
- dalle ore 7.00 alle ore 24.00 nelle aree all’aperto di pertinenza del circolo conformi ai criteri stabiliti dall’art. 4 del D.M. 564/1992 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art.8 dell’ordinanza n.602 è consentito ai circoli effettuare nei locali al chiuso trattenimenti musicali dal vivo o con apparecchi meccanici ed elettronici in orario compreso tra le 8.00 e le 24.00.
Nei locali e spazi all’aperto che rispondano ai criteri di cui sopra, le attività di cui al precedente capo possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 24.00 con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
Sono indici di attività lucrativa:
- Rilascio senza formalità della tessera sociale
- Pubblicità delle iniziative svolte
- Dimensione del locale ed elevato numero di soci
- Pagamento biglietto d’ingresso in caso di spettacoli
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