GUIDA per il pagamento del SALDO 2024

Descrizione completa

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2024

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA SECONDA RATA

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Entro il 16 dicembre 2024 deve essere effettuato il versamento della SECONDA rata dell'IMU dovuta per l’anno d’imposta 2024.

 

Il pagamento del saldo dell'imposta dovuta per tutto l'anno  deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n. 48 del 27/04/2023, valide per il 2024, consultabili sul sito web del Comune.

 

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Ai sensi del comma 741, lett. c) dell'art. 1 L 160/2019 l'IMU NON SI APPLICA per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

  5. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

SI RICORDA:

1) ESENZIONE IMU PER IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

L'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, modificando l’art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, ha previsto che «[s]ono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: [...] g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614(Violazione di domicilio), secondo comma, o 633(Invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».

Il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, utilizzando il modello di dichiarazione IMU-IMPI, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024.

2) ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, consultabile nella sezione allegati della pagina web, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anche modificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021.

Pertanto per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".

A tal fine viene richiesto che, per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.

3) APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI IN CASO DI USO GRATUITO

Con lOrdinanza n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022 della Corte di Cassazione è stato enunciato un principio di diritto in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento. Ne consegue pertanto che le predette agevolazioni non si applicano in ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile. I principi enunciati nella sentenza sono applicabili sia alla riduzione del 50% che all’aliquota comunale.

Base imponibile:

 

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato2:

 

Cat. A (no A/10) 160

 

Cat C/2-C/6-C/7 160

 

Cat A/10 80

 

Cat C/3-C/4-C/5 140

 

Cat. C/1 55

 

Cat B 140

 

Cat D (no D/5) 65

 

Cat D/5 80

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi del comma 747 dell'art 1 della L. 160/2019 per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) Immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado.

  • Aree fabbricabili3: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (c. 741, lett. d) art.1 Legge 160/2019). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente al seguente link /aree-edificabili-determinazione-della-base-imponibile-ai-fini-del-calcolo-dellimposta-municipale.

  • Per l'annualità 2024 i valori sono quelli approvati con deliberazione della giunta comunale n. 137 del 18/05/2020, a partire dal 01.01.2020.

 

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e pertinenze) e le eventuali riduzioni previste espressamente dalla legge. L’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento, da parte degli eredi.

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni valide da utilizzare per il saldo 2024 (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 27/04/2023).

1) Aliquota 0,60%

abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dal comma 741 art. 1 della L. 160/2019, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

Detrazione:

  • € 200,00. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

     

2) Aliquota 1,06%

unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

 

3) Aliquota 0,89%

a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2025, di apposita autocertificazione, pena decadenza dal beneficio, redatta su conforme modello compilabile online nella sezione servizi-online utilizzando il seguente link:

https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CERT_IMU_USO_GRAT_PRIMO_GRAD , attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013 e successive e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2025, apposita comunicazione di cessazione da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica: dirtributi@comune.arezzo.it.

 

4) Aliquota 0,89%

a) gli immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, e all'art 5 commi 1, 2 e 3 della legge n.431/1998 (comma 760 dell'art 1 L 160/2019);

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2025, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini IMU, a pena di decadenza dal beneficio, compilabile online nella sezione servizi-online tramite il seguente link:

https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jspMODULE_TAG=CERT_IMU_LOCATO_FABBR.

I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni nelle annualità precedenti e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata, entro il citato termine, apposita comunicazione di cessazione da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica: dirtibuti@comune.arezzo.it.

 

5) Aliquota 1,06%

a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale.

 

 

6) Aliquota 0,60%

Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 del comma 741, dell'art 1 della L 160/2019. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2025, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

 

7) Aliquota 0,87%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

 

8) Aliquota 1,06%

a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura e ospedali);

b) unità immobiliari iscritte nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

c) unità immobiliari iscritte nella categoria A/10 (uffici e studi privati)

d) aree fabbricabili

 

9) Aliquota 0,76%

Unità immobiliari iscritte nella categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili)

 

10) Aliquota 0,76%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme)

 

Aliquota 1,02%

Tutti gli altri immobili.

COMODATO GRATUITO


 

Ai sensi della lettera c) comma 747 art. 1 della L 160/2019: la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 48 del 27/04/2023, (che chiameremo "comodato Comunale") relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7)

Pertanto, anche per l'anno 2024 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (obbligo dichiarativo)

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 1,02

2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge.

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)

NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

ALIQUOTA 0,89

3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 0,89

 

CANONE CONCORDATO

E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

Nel solo caso di aliquota dello 0,89%, deve essere presentata autocertificazione, entro il 30 giugno 2025, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune a pena di decadenza dal beneficio.

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un foglio di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

  • modello F24 semplificato

  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO Nuova IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze (A/1-A/8-A/9)

3912

====

Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. "D"

3930

39251

 

 

 

 

Il codice Comune da indicare è A390.

 

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 15,00.

 

Ravvedimento operoso. In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)

 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web del Comune alla pagina /imu-imposta-municipale-propria

2 Ai fini del tributo per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; (art 1 comma 741 della L 160/2019)

3 Ai fini del tributo per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

 

1 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

Richiesta contributi: modalità di rendicontazione

Descrizione completa

Revisione annuale dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione Provinciale di Arezzo

SCADENZA: 31 ottobre 2024

In ottemperanza alla normativa vigente, entro il 31 ottobre di ogni anno le cooperative sociali iscritte al Registro Regionale devono trasmettere la documentazione per verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione. Il modulo è scaricabile dalla sottostante sezione ALLEGATI.

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Cosa sono le Cooperative sociali

Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative, a mutualità prevalente di diritto,che perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Si occupano di servizi socio-sanitari o educativi e dello svolgimento di diverse attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Esistono quattro tipologie di cooperative sociali:

  • cooperative sociali di tipo A, che svolgono attività socio-sanitare, educative (istruzione e formazione professionale; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa) e d’impresa (servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone "svantaggiate o molto svantaggiate");
  • cooperative sociali di tipo B, che svolgono attività diverse (agricolo, industriale, commerciale o di servizio), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • cooperative sociali tipo misto (A+B) o "ad oggetto plurimo" che svolgono sia attività delle cooperative di tipo A, sia di tipo B;
  • consorzi di cooperative sociali, cioè società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 112/2017.

Requisiti per costituire una Cooperativa sociale

I requisiti generali necessari per costituire una cooperativa sociale sono

  • forma giuridica: società cooperativa;
  • disciplina giuridica: norme sulle S.p.A. (società per Azioni) o norme sulle SRL (Società a responsabilità Limitata);
  • numero minino associati: 3 persone fisiche (modello SRL);
  • scopo: mutualistico;
  • mutualità: prevalente di diritto, se vengono rispettate le norme di cui alla L. n. 381/1991;
  • denominazione: deve contenere l’indicazione di "cooperativa sociale".
  • tipologie di soci:
    • lavoratori (cooperatori);
    • volontari,
    • finanziatori,
    • sovventori,
    • utenti;

Se vengono utilizzati soci volontari (nella misura massima del 50% dei soci), questi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è corrisposto loro soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Come si costituisce una Cooperativa sociale

Per costituire una cooperativa sociale è necessario:

  1. redigere un piano d’impresa (il cosiddetto ‘business plan’);
  2. creare una base sociale e una compagine lavorativa;
  3. redigere, nella forma di atto pubblico (quindi, alla presenza del notaio) un Atto costitutivo e uno Statuto;
  4. iscriversi presso:
    • il Registro delle Imprese
    • al REA - Repertorio Economico Amministrativo
    • all’Albo Società cooperative.

Costi e modalità di pagamento

La stesura dell'atto costitutivo e lo Statuto sono soggette a spese notarili.

L’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie delle cooperative sociali.

Tuttavia, le modifiche statutarie sono esenti, oltreché dall’imposta di bollo, anche dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Allegati

MODULO REVISIONE COOPERATIVE SOCIALI

Modulistica

Modello domanda iscrizione albo cooperative sociali

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2024

Descrizione completa

A partire dal 4 novembre le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario saranno contattati dal rilevatore incaricato dal Comune per concordare un appuntamento.

 

Hai ricevuto una lettera dall'Istat che ti invita a partecipare al Censimento?

 

Fai parte del campione di famiglie estratto in modo casuale dall’Istat che quest'anno parteciperà al Censimento della popolazione compilando un questionario.

Hai tempo fino al 9 dicembre 2024 per compilare autonomamente il questionario on line accedendo al sito Istat con le credenziali indicate nella lettera trasmessa dall’Istat.

 

Accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal Comune

Se la tua famiglia non ha ancora compilato il questionario riceverà la visita di un rilevatore incaricato dal Comune riconoscibile dal tesserino Istat identificativo con foto e timbro del Comune e dal tablet in dotazione. 

 

Serve aiuto?

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita!  Puoi attendere la visita a domicilio del rilevatore oppure puoi scrivere a censimentopopolazione@comune.arezzo.it  o chiamare i seguenti numeri 0575/377237- 199-215-204 per verifiche sui rilevatori, informazioni sui questionari o per prenotare l’intervista che potrai rilasciare, fino al 23 dicembre, a casa o in Comune (presso l’ufficio statistica, al primo piano del palazzo Sportello Unico, piazza A. Fanfani 1) o per telefono.

 

Obbligo di risposta  

Affrettati, hai tempo fino al 23 dicembre 2024! Decorso tale termine in caso di mancata compilazione del questionario saranno avviate le attività per l’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta e per l’applicazione della sanzione pecuniaria.

 

Riservatezza dei dati

Le informazioni raccolte saranno diffuse dall’Istat in forma anonima ed aggregata e comunque secondo modalità che non consentono di fare riferimento a persone identificabili

 

Se non hai ricevuto alcuna comunicazione non fai parte del campione quindi non devi partecipare al Censimento.

 

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UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE 3° TRIM. 2024

Servizio Finanziario

Gestisce il bilancio e le risorse finanziarie del Comune.

Variazione Bilancio di previsione, variazione piano alienazioni e al programma triennale forniture e servizi e variazione al DUP 2024/ 2026 (Parere n. 5 - Verbale n. 05/2024)

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