Piano di marketing territoriale 2019 – 2021

Informazioni sul Piano di marketing territoriale 2019 – 2021

Descrizione

Il “Piano di Marketing Territoriale 2019-2021” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 26 settembre 2019) è uno strumento funzionale allo sviluppo economico del territorio, il consolidamento del vantaggio competitivo locale nonché per la valorizzazione e attrazione di risorse strategiche.

Il Piano costituisce attuazione degli indirizzi strategici e operativi forniti dall'Amministrazione Comunale contenuti nel DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e per il quale con Delibera della G.C. n. 518 del 29/10/2018 è stato istituito il Servizio denominato: “Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori Edilizia e Suap e della Promozione del Territorio”.

Le specifiche Finalità individuate per il Progetto sono:

• Supportare l'impostazione e la realizzazione di politiche di sviluppo e salvaguardia del territorio;
• Pianificare lo sviluppo economico della città, in raccordo con le scelte urbanistiche che incidono sulla qualità della vita e sullo sviluppo;
• Attrarre le risorse strategiche per la crescita e sostenere il tessuto economico;
• Sostenere e semplificare le procedure per l'avvio delle attività produttive nel territorio attraverso la gestione del procedimento unico anche con riferimento ad enti terzi;

I Macroprocessi di competenza del Progetto sono, tra gli altri:
• Predisposizione ed attuazione del piano di marketing territoriale per il consolidamento del vantaggio competitivo locale, la valorizzazione e attrazione di risorse strategiche;
• Integrazione degli operatori socio economici per la valorizzazione delle risorse locali ed organizzazione di eventi/manifestazioni per la promozione del territorio;
• Integrazione degli operatori socio-economici per la valorizzazione delle risorse locali e del turismo;
• Gestione amministrativa della Fiera Antiquaria;

La decisione di intraprendere una pianificata azione di marketing territoriale assunta dall'Amministrazione, al fine di consolidare il vantaggio competitivo e valorizzare e attrarre risorse strategiche, si è originata dalla consapevolezza che sia gli strumenti di policy tradizionali per lo sviluppo territoriale, sia le forze e i soggetti normalmente agenti e/o i processi spontanei messi in atto nel territorio, non riescono più, nel loro insieme o presi individualmente, a fronteggiare adeguatamente minacce o condizioni avverse inattese verificatesi nell'ambiente competitivo globale, o si dimostrano incongrui o incapaci per agganciare alcuni trend di sviluppo nuovi, o infine vengono sopravanzati dall'attivismo di territori competitor che sono in grado di portarsi su una frontiera più avanzata di Arezzo.

Il Piano di Marketing Territoriale si compone delle seguenti parti:

Parte 1: Quadro conoscitivo
Tale componente analizza il contesto esterno locale (territoriale) incentrato sulla dimensione economica del comune e della provincia e trae presupposto dall'analisi condotta nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell'Amministrazione Comunale;

Parte 2: Quadro statutario
Tale componente richiama il quadro degli obbiettivi strategici fissati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei quali è sviluppato il Piano;

Parte 3: Quadro strategico
Tale componente sviluppa un'ampia analisi di elementi caratterizzanti il contesto del territorio di Arezzo, rilevanti in termini di competitività del territorio e individua alcuni ambiti specifici di possibile intervento attraverso azioni di marketing territoriale finalizzate al consolidamento del vantaggio competitivo locale, da svolgere sia nei confronti dei soggetti già insediati, sia per promuovere l'insediamento di nuovi soggetti e per l'attrazione di risorse esterne ritenute strategiche per lo sviluppo sostenibile del territorio;

In relazione alle finalità generali e agli obiettivi individuati negli atti di programmazione dell'Ente (Programma di mandato; DUP, Strumenti di pianificazione urbanistica) e agli elementi e ambiti indicati nel Piano, è stato ritenuto opportuno procedere prioritariamente, con interventi in ottica di marketing territoriale e per attrazione di risorse strategiche, per i seguenti ambiti ritenuti particolarmente rilevanti per il mantenimento e il rafforzamento della competitività del territorio:
- strutturazione di un ecosistema integrato dell'innovazione (industria 4.0; Intelligenza Artificiale, specializzazione intelligente) e dell'imprenditorialità (incubatori – start-up- co-working);
- sviluppo del turismo (infrastrutture per il turismo);
- sviluppo di industrie culturali;
- sviluppo di infrastrutture per la mobilità e la logistica;
- sviluppo aree produttive per insediamento o mantenimento di attività produttive di qualità.

Il Piano, per ognuno degli ambiti prioritari sopra indicati, indica e sviluppa azioni in termini di percorsi progettuali, soluzioni organizzative, attività tecnico amministrative e materiali idonei a realizzare, in ottica di marketing territoriale, i risultati attesi per il consolidamento e rafforzamento della competitività locale e per l'attrazione di risorse strategiche per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Le principali azioni previste sono sviluppate nell'ambito dei seguenti temi ritenuti strategici:
1 Strumenti di pianificazione territoriale
2 Settore commerciale
3 Settore Produttivo
4 Promozione del Territorio
5 Incentivi economici
6 Imposte e tasse

Documento

Ufficio responsabile del documento

Ufficio S.U.A.P. e attività produttive

Gestisce le pratiche amministrative per le attività produttive

Formato Documento

docx

Licenza di distribuzione

licenza sconosciuta

Ulteriori informazioni

Servizi erogati SUAP

Descrizione completa

TRASMISSIONE ONLINE PRATICHE SUAP

Vedere la pagina dedicata

 

PROCEDIMENTI UNICO SUAP

Per attivare un Procedimento Unico, è necessario presentare presso il SUAP la "DOMANDA UNICA" oltre alla modulistica specifica richiesta per ogni singolo adempimento di cui si chiede l'attivazione (per i singoli moduli si vedano le schede dei procedimenti, la sezione "Modulistica" o i links dei vari Enti o Uffici). 

QUANDO SI DEVE USARE IL MODELLO DI "DOMANDA UNICA" 

Il Procedimento tramite la "DOMANDA UNICA" dovrà essere attivato solo nel caso in cui occorra acquisire due o più pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di Uffici competenti o Enti terzi (es. richiesta di Permesso a Costruire all’Ufficio Edilizia, C.P.I. ai VV.F., Autorizzazione scarichi alla AATO 4 o Ufficio Ambiente, Autorizzazione sanitaria alla ASL, ecc.). In tal caso il SUAP provvederà ad emettere sempre e comunque un provvedimento unico finale di conclusione dell’iter. 

Il modello di "DOMANDA UNICA" non dovrà invece essere presentato nel caso in cui necessiti acquisire una sola autorizzazione finale o occorra presentare più di una DIA/SCIA a vario titolo per poter procedere all'apertura, trasferimento, modifica o cessazione di una attività produttiva sia che queste possano riguardare l’attività, che il fabbricato e gli impianti (es. DIA/SCIA edilizia, DIA/SCIA attività produttiva, ecc.); in tali casi dovranno essere utilizzati i modelli specifici di Enti o Uffici competenti che saranno comunque presentati tramite il SUAP. 

Il Procedimento Unico può essere attivato con procedimento semplificato, autocertificato o di collaudo così come previsto dal D.P.R. 447/1998 e s.m.i. e si concluderà nei termini previsti per ciascun procedimento. 

Nei confronti dell’amministrazione comunale il cittadino non dovrà sostenere alcun costo, ma si dovrà limitare ad allegare le relative ricevute degli oneri o dei diritti versati direttamente agli Enti o Uffici coinvolti nel procedimento.

 

PROCEDIMENTI SINGOLI SUAP

In caso di richiesta di una sola autorizzazione o di procedimenti singoli, è sufficiente che l'imprenditore presenti la modulistica già esistente messa a disposizione da ogni ufficio o ente interessato. Il SUAP si occuperà dell'inoltro e della comunicazione con gli Enti interessati e della successiva risposta all'imprenditore.

 

QUESITI (FAQ)

Vedere la pagina dedicata

 

Servizio di consulenza in materia SUAP e Commercio

Descrizione completa

Il servizio di consulenza in materia SUAP e Commercio è disponibile su appuntamento, prenotabile con le modalità indicate di seguito.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Gli appuntamenti sono personali e possono essere richiesti per consulenza in materia di attività produttive o commerciali da professionisti, imprenditori e cittadini.

Come si accede al servizio

Si può accedere al servizio inviando una mail agli indirizzi indicati di seguito:
- commercio@comune.arezzo.it per la consulenza inerente attività commerciali
- suap@comune.arezzo.it per la consulenza inerente Suap e attività produttive (pratiche di fabbricati e impianti)

Nella mail dovrà essere tassativamente indicato il quesito relativo alla consulenza e un numero di telefono da contattare. Il personale addetto provvederà a prendere contatti con il richiedente per fissare l’appuntamento che si potrà svolgere sia in presenza che online.

Indicazioni:

Per gli appuntamenti in presenza: presentarsi presso l’Ufficio Suap sito in Arezzo, Piazza Fanfani n.2 – piano primo all'ora ESATTA e una sola persona per appuntamento;
Per gli appuntamenti online: collegarsi all'ora prefissata al seguente link: https://open.meet.garr.it/SUAP_Arezzo (indicato anche nella mail di conferma appuntamento).

Come cancellare un appuntamento

Per cancellare un appuntamento è necessario comunicarlo all’indirizzo mail presso il quale è stata richiesta la consulenza.

In casi eccezionali l'Ufficio si riserva la possibilità di spostare o cancellare l'appuntamento, avvisando il richiedente tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica e\o telefono indicato in fase di prenotazione.

 

Revisione patente di abilitazione all'impiego di gas tossici

Descrizione completa

La Patente di abilitazione all'impiego di gas tossici è sottoposta a revisione quinquennale.

L'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta al possesso di una patente di abilitazione rilasciata dal Sindaco dietro presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione sotto elencata. Tale patente ha validità di 5 anni dal rilascio della stessa. Nel corso del quinto anno dal rilascio della patente il titolare dovrà presentare la documentazione necessaria per procedere alla sua revisione. In caso di ritardo nella presentazione dell'istanza di revisione la patente decadrà e si dovrà procedere al rilascio di una nuova patente di abilitazione all'impiego di gas tossici.
La revisione della patente viene disposta con apposito decreto ministeriale.
Con L.R. 23 luglio 2009 n. 40 è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato sanitario per l'impiego di gas tossici.

Modalità di richiesta ed erogazione
Domanda corredata da marca da bollo indirizzata al Sindaco.
La domanda deve essere comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale il richiedente dichiara di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato condanne penali indicando gli estremi del reato (citare gli articoli del codice penale a cui si riferisce la condanna).

Documenti da presentare
- Domanda in bollo.
- Patente da revisionare in originale.
- N. 1 marca da bollo da consegnare al momento del ritiro della patente aggiornata.

- Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda, da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.         
Nella causale va riportato la dicitura "revisione patente gas tossici", specificando il nominativo del titolare della patente nel caso che il pagamento sia effettuato da persona fisica o giuridica diversa dal titolare. 

Normativa
- R.D. n. 147/1927, artt. 35 e 36


Allegati 

Modello istanza revisione patente gas tossici 

Contenuti correlati 

Rilascio patente di abilitazione per l'impiego dei gas tossici 
Autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 4, 10 e segg. 
Autorizzazione all'utilizzo di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 5 e segg. 
 

Regime patrimoniale tra coniugi

Descrizione breve
Informazioni sui regimi patrimoniali applicabili tra coniugi in Italia
Descrizione completa

Attualmente in Italia il regime patrimoniale legale per la famiglia è la comunione dei beni disciplinata dall’art.159 C.C., pertanto se all’atto del matrimonio non si specifica nulla, viene applicato tale regime.
Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto redatto dinanzi ad un notaio.
Diamo di seguito alcune sommarie spiegazioni sui diversi regimi applicabili:

1) COMUNIONE LEGALE
La comunione legale non è comunione universale, cioè non ricade su tutto quanto appartiene a ciascun coniuge.

Secondo quanto previsto dall'art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione:
1) Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (es. mobili di casa, auto, appartamento), ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Non vi fanno parte i redditi, ma i risparmi sino allo scioglimento della comunione.
2) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (impresa familiare art.230 bis);
3) Gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.

Sono esclusi i ''beni personali'' di ciascun coniuge (art. 179 c.c.):
1) I beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
2) I beni acquisiti successivamente il matrimonio per effetto di donazione o successione, salvo che siano espressamente attribuiti alla comunione;
3) I beni di uso strettamente personale;
4) I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
5) I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita totale e/o parziale della capacità lavorativa;
6) I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'amministrazione dei beni della comunione (art. 180 c.c.) spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Tuttavia, il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Nel caso in cui uno dei coniugi rifiuti il consenso (art.181 c.c.), l'altro può rivolgersi al Giudice per ottenere l'autorizzazione, nel caso in cui la stipula dell'atto sia necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio.
 
2) SEPARAZIONE LEGALE DEI BENI
Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l'applicazione del regime patrimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi di cui informare l’Ufficiale dello Stato Civile (se trattasi di matrimonio civile) o il celebrante religioso (se trattasi di matrimonio concordatario) e da manifestare alla celebrazione del matrimonio.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi.

Il nostro codice dà, inoltre, la possibilità di disciplinare diversamente i propri rapporti patrimoniali con delle convenzioni matrimoniali da stipularsi presso un notaio.

Per quanto riguarda coloro che sono cittadini stranieri (anche un solo componente della coppia) o, pur essendo italiani hanno la residenza all’estero, all’atto del matrimonio possono dichiarare quale regime vogliono che sia applicato ai loro rapporti patrimoniali, così come disposto dall’art.30 L.218/1995. (nel box ''Allegati'' è possibile scaricare il modello di sottoscrizione).

- Art. 30: (Rapporti patrimoniali fra coniugi):
1. I rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Di tale richiesta deve essere informato l’Ufficiale dello Stato Civile dopo le pubblicazioni di matrimonio.

Allegati

Modulo regime patrimoniale cittadini stranieri

Modulistica IMU

Descrizione completa

si ricorda che  la modulistica può essere inoltrata mediante una delle seguenti alternative:

- per Pec all’indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it

- direttamente c/o lo sportello unico in P.zza A. Fanfani, 1 - 52100 Arezzo (previo appuntamento al n. 0575/377777 o accedendo alla pagina agendautenti.comune.arezzo.it) 

- per e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.arezzo.it (unitamente a documento di identità)

- tramite raccomandata A/R (unitamente a documento di identità) da inviarsi a COMUNE DI AREZZO - UFFICIO TRIBUTI - Piazza A. Fanfani n. 1, 52100 Arezzo

Novità 

dal 16 settembre 2024 le seguenti istanze: 

- dichiarazione di certificazione ai fini IMU per il fabbricato locato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 1,2 e 3, L. 431/98 accedere al link: https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CERT_IMU_LOCATO_FABBR

- dichiarazione di certificazione ai fini IMU per il fabbricato concesso in comodato o uso gratuito a parenti di 1° grado accedere al link: https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CERT_IMU_USO_GRAT_PRIMO_GRAD

- richiesta rimborso IMU accedere al link: https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RIMB_IMU

- richiesta rimborso IMU eredi plurimi  accedere al link:https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RIMB_IMU_ERED_PLUR

- richiesta compensazione IMU accedere al link:https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COMP_IMU  ;

- richiesta compensazione IMU-TARI accedere al link: https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COMP_IMU_TARI

devono essere presentate accedendo, tramite autenticazione con SPID, Carta d'identità Elettronica (CIE) e Carta dei servizi (CNS), al sito istituzionale nella sezione Servizi on line (per il cittadino) accedendo ai link indicati in corrispondenza di ciascuna istanza.

Coloro che fossero impossibilitati ad accedere con tali modalità possono consegnare la modulistica in formato cartaceo allo Sportello Unico in P.zza A. Fanfani, 1 (previo appuntamento telefonando al numero 0575/377777 oppure accedendo alla pagina https://agendautenti.comune.arezzo.it).

Allegati 

autodichiarazione fabbricati inagibili 
F24 semplificato editabile 
F24 ordinario editabile 
Istanza correzioni errori formali F24 
istanza riesame atto di accertamento imu 
Modulo autocertificazione persone con disabilità 
Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento IMU 
Versamento di un contitolare anche per conto di altri 
 

Diritti di istruttoria Ufficio SUAP e Attività produttive

  • Servizio attivo
Informazioni su costi, modalità di pagamento e cauzioni per le pratiche presentate al SUAP.
Accedi al portale PagoPA – autenticazione non obbligatoria ma consigliata.
Ufficio responsabile
Ufficio S.U.A.P. e attività produttive

A chi è rivolto

Cittadini, imprese, enti o associazioni che devono presentare pratiche al SUAP del Comune di Arezzo.

Descrizione

Dal 1° gennaio 2024, in seguito alla Delibera di Giunta Comunale n. 527 del 31/10/2023, sono attivi i nuovi importi per i diritti di istruttoria relativi alle pratiche SUAP. È inoltre previsto il pagamento di eventuali cauzioni per alcune tipologie di attività e il versamento dell’imposta di bollo laddove richiesta. I pagamenti devono avvenire tramite il portale PagoPA del Comune di Arezzo.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA, disponibile a questo link:
https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A390

Seguire il percorso: Pagamenti PagoPA > Pagamenti spontanei > Area "AREA SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE" > Tipologia "SU-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP"

Qualora nell’istanza presentata sia necessaria l’apposizione della marca da bollo, il richiedente dovrà provvedere al versamento dell’importo della stessa.

Il pagamento delle marche da bollo deve essere effettuato sempre tramite il sistema PagoPA, disponibile a questo link:

https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A390

Seguire il percorso: Pagamenti PagoPA > Pagamenti spontanei > Area "AREA VERSAMENTI VARI" > tipologia "VA-IMPOSTA BOLLO". Per consentire una celere identificazione del pagamento, è necessario trasmettere con la documentazione il codice IUV o, in alternativa, la ricevuta del pagamento.

Qualora l’istanza presentata si debba concludere con un atto autorizzatorio finale, il SUAP prima del rilascio dello stesso richiederà il versamento di una ulteriore marca da bollo che dovrà essere eseguito con le stesse modalità.

Cosa serve

  • Accesso al portale PagoPA
  • Codice IUV o ricevuta del pagamento
  • Credenziali SPID per eventuali pratiche online
  • Documentazione specifica legata alla pratica SUAP

Cosa si ottiene

Gestione della pratica SUAP con versamento dei diritti di istruttoria, eventuali cauzioni e imposta di bollo, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tempi e scadenze

L’esito della pratica dipende dai tempi istruttori successivi alla presentazione. Il versamento deve precedere o accompagnare la documentazione.

Quanto costa

Diritti di istruttoria SUAP

Procedimenti SUAP con rilascio di autorizzazione

€ 50,00

Procedimenti SUAP con presentazione di SCIA

€ 30,00

Procedimenti SUAP per integrazione spontanea o conformazione su titoli abilitativi

€ 10,00

Richiesta convocazione conferenza dei Servizi

€ 100,00

Pratiche inerenti lo spettacolo viaggiante

€ 30,00

Pratiche richiesta titoli per eventi ad eccezione delle sagre e feste paesane

€ 20,00

Rilascio tesserino non professionisti

€ 10,00

CAUZIONI

Per ogni tipologia di attrazione all'interno del Luna Park

€ 500,00

Per ogni tipologia di attrazione all'interno del centro storico

€ 750,00

Cauzione spettacolo circense

€ 3.000,00

Cauzione eventi gastronomici e motoristici nelle piazze storiche
(Piazza Grande, Piazza San Domenico, Piazza Libertà, Piazza Duomo, Piazza Sant'Agostino, Piazza della Badia

€ 1.000,00

Procedure collegate all'esito

La pratica SUAP viene istruita una volta completato correttamente il versamento dei diritti e delle eventuali imposte o cauzioni richieste.

Accedi al servizio

Accedi al portale PagoPA – autenticazione non obbligatoria ma consigliata.

Vincoli

È responsabilità del richiedente verificare l’importo corretto e garantire la trasmissione del codice IUV o della ricevuta insieme alla documentazione SUAP.

Casi particolari

Qualora la pratica richieda un atto autorizzatorio finale, sarà necessario effettuare un ulteriore versamento dell’imposta di bollo.

Ulteriori informazioni

Per dubbi sulla modalità di versamento, consultare le istruzioni disponibili sul portale PagoPA del Comune di Arezzo o contattare l’ufficio competente.

Novità Legge di stabilità 2016

Descrizione completa

Comodato gratuito

Con la Legge di stabilità 2016 è stata rivista la gestione dei comodati gratuiti.

Viene introdotta una forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Il MEF ha pubblicato la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dalla Risoluzione N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo.
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili concessi in comodato o uso gratuito così come determinato con Delibera CC n. 35 del 20/03/2015 (Approvazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2015);

- aliquota dello 1,02% per gli immobili concessi in comodato o uso gratuito così come stabilito dal comma 10 dell'art. 1 della Legge di Stabilità.

Ad entrambe le tipologie verrà applicata la riduzione del 50% della base imponibile.

Canoni concordati

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998.

I commi 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) infatti prevedono che per gli immobili di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino (vedere Delibera CC n. 35 del 20/03/2015 - approvazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2015);

- aliquote del 1,06% per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe la riduzione del 25%.

In entrambi i casi deve essere presentata, entro il 30/06/2017 dichiarazione di variazione.

Si chiarisce che restano valide le autocertificazioni già presentate per le annualità precedenti. Per tali immobili pertanto, se non ci sono variazioni, non dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.

Nella Sezione Allegati sono consultabili i commi 10, 52 e 53 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 e la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Allegati

risoluzione_n._1_df.pdf
legge_di_stabilita_2016.pdf

Trascrizione matrimoni, sentenze di divorzio, annotazione separazioni di beni

  • Servizio attivo
Servizio per trascrivere matrimoni celebrati religiosamente o all’estero, annotare separazioni dei beni e trascrivere sentenze di divorzio.
Prenota un appuntamento

A chi è rivolto

Cittadini residenti ad Arezzo coinvolti in matrimoni, separazioni o divorzi da trascrivere o annotare.

Descrizione

Trascrizione matrimoni celebrati con rito religioso in Arezzo e civili o religiosi in altri Comuni riferiti comunque a residenti in Arezzo. Annotazione di separazione dei beni. Trascrizioni sentenze di divorzio e relative annotazioni. 

 

Modalità di richiesta ed erogazione

In caso di matrimonio concordatario l'atto di matrimonio deve essere consegnato, dal celebrante, all'ufficio di Stato Civile, entro cinque giorni dalla data di celebrazione, oppure inviato per posta. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede su richiesta del parroco o del Ministro del culto celebrante, a trascrivere l'atto di matrimonio nei registri di Stato Civile. Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione. A trascrizione avvenuta il cittadino può richiedere il certificato di matrimonio presso lo Sportello Unico.

L'Ufficio provvede alla trascrizione di atti di matrimonio entro 24 ore dal ricevimento con rilascio immediato di certificati ed estratti.

Vengono effettuate annotazioni di separazione dei beni sull'atto di matrimonio, convenzioni stipulate presso notai, che questi provvedono a far pervenire.

I tribunali provvedono a far pervenire per l'annotazione nei relativi atti: omologhe di separazioni consensuali, sentenze di separazioni giudiziali e sentenze di divorzio.

Le sentenze fatte pervenire sono soltanto quelle definitive, cioè non più appellabili.

Le sentenze di divorzio provenienti da Stati Esteri devono, invece, essere trascritte purché rispondenti ai criteri previsti dalla L. 218/95.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

I documenti possono essere consegnati direttamente agli uffici o inviati tramite posta. Il cittadino può rivolgersi allo Sportello Unico per ottenere il certificato.

Cosa serve

  • L'originale di matrimonio con lettera di accompagnamento, a cura dei celebranti il matrimonio.
  • L'originale delle convenzioni matrimoniali con doppia nota di richiesta di annotazione a cura del notaio.

Cosa si ottiene

Trascrizione o annotazione dell’atto richiesto, con rilascio del certificato corrispondente.

Tempi e scadenze

L’ufficio effettua la trascrizione entro 24 ore dal ricevimento della documentazione.

Quanto costa

Non specificato

Procedure collegate all'esito

Possibilità di ottenere immediatamente i certificati ed estratti una volta completata la trascrizione.

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Vincoli

Le sentenze devono essere definitive. Le sentenze estere devono rispettare i criteri della L. 218/95.

Casi particolari

Per atti provenienti dall’estero si consiglia contatto diretto con l’ufficio per verifica della documentazione necessaria.

Contatti

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Stato Civile

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Ufficio responsabile

Ufficio servizi demografici e statistica

Gestisce i dati anagrafici e le rilevazioni statistiche del Comune.

Ufficio sportello polivalente, protocollo e archivio

Gestisce il front-office, il protocollo e l’archivio generale dell’ente.


Documenti

Richiesta di trascrizione atto di stato civile (art. 19)

Richiesta di trascrizione atto di stato civile (art. 19)

Ulteriori informazioni
Richiesta trascrizione atto di matrimonio all'estero

Richiesta trascrizione atto di matrimonio all'estero

Ulteriori informazioni
Richiesta trascrizione unione civile o matrimonio

Richiesta trascrizione unione civile o matrimonio

Ulteriori informazioni
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