Il locale di pubblico spettacolo è l'insieme di fabbricati, ambienti, e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi e disimpegni ad esso annessi
L'apertura di un locale di pubblico spettacolo - intrattenimento è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 68, 69, 80 TULPS. Il subingresso è soggetto a SCIA e le variazioni societarie a comunicazione.
La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia, è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa. Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es.un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e i termini di conclusione è quello previsto dal DPR 160/201.
Modalità di richiesta ed erogazione
La domanda deve essere presentata telematicamente corredata di tutti i documenti indicati nell'apposito modello.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere positivo di agibilità ex art.80 tulps della commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo.
Requisiti del richiedente
Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente
normativa antimafia.
- requisiti art. 11 e 92 tulps
- Per la somministrazione all’interno del locale possesso di uno dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D.lgs.59/2010.
Requisiti dei locali
Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio. Il richiedente deve redigere progetto dettagliato con tutte le caratteristiche strutturali e impiantistiche del locale, prevenzione incendi, allestimento, materiali utilizzati come dettagliato nella modulistica link
Normativa
Art. 68-69-80 tulps
Art.11-92 tulps
Decreto prevenzione incendi