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Impianti di distribuzione carburanti

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Per impianto stradale ad uso pubblico si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative così come individuate dall'art. 50 della L.R. n. 28/2005.

Modalità di richiesta ed erogazione

Apertura Nuovo Impianto e Modifiche di impianto esistente (uso pubblico/privato) soggette ad autorizzazione (art. 57 comma 3 L.R. 28/2005)

Sono soggette ad autorizzazione l’apertura di un nuovo impianto o l'aggiunta di altri carburanti negli impianti esistenti e la ristrutturazione totale da intendersi come mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso. Il nuovo impianto deve avere le caratteristiche minime di cui all’art.54 della L.R.28/2005. L’impianto nuovo o le parti modificate non potranno  essere messe in esercizio prima del collaudo. Tutti gli impianto stradali devono essere dotati di gestore che deve esere presente nell’orario di apertura, fatta eccezione  le ipotesi di cui all’art.54 bis della L.R.28/2005.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente secondo le modalità del procedimento unico SUAP.

Modifiche soggette a comunicazione (art. 57 comma 1 L.R. 28/2005)
Le modifiche di cui all'art. 57 comma 1 sono soggette a SCIA da inviare  al SUAP che la trasmetterà ai competenti uffici comunali e all'Agenzia delle Dogane. Al termine dei lavori  dovrà produrre perizia giurata attestante la regolarità dell'intervento.

ATTENZIONE: Il richiedente se deve attivare anche le pratiche presso il Servizio Edilizia e gli uffici competenti dei VVFF e USL, qualora vi siano almeno due autorizzazioni/nulla-osta da ottenere, dovrà presentare la domanda unica SUAP.

Subingresso

Entro 15 giorni dal trasferimento della titolarità dell'impianto il cessionario presenta comunicazione al SUAP che la trasmetterà all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane. Il nuovo intestatario/gestore dovrà produrre comunicazione dell’orario effettuato utilizzando l’apposito modulo. Sarà necessario altresì provvedere alla voltura del certificato prevenzione incendi

 
Adempimenti vari
Le variazioni societarie del legale rappresentante della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui sopra.
Il titolare è tenuto altresì comunicare l'avvio, la cessazione o la sospensione dell'attività secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 78 e 79 della L.R.28/2005 e la modifica del gestore ovvero di colui a cui è intestata la licenza di esercizio dell’Agenzia delle Dogane.

Apertura di pubblico esercizio, commercio, punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, tabacchi
Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle  il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»

Le attività di cui sopra, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione.

 

Requisiti del richiedente

Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali d.lgs 59/2010. 

- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del D. lgs 59/2010.

 

NOTA BENE:

L’obbligo scaduto il 31 dicembre 2012 di adeguare gli impianti carburanti con apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. il mancato adeguamento comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento (d.l.98/2011 convertito in legge n.111/2011 modificato dal DL 1/2012 conv. in L. 27/2012)

L’obbligo entro il 16 settembre 2013 come previsto dall’art.51 della Legge 23 luglio 2009 n.99 per chiunque eserciti attività di distribuzione carburanti di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, il prezzo effettivamente praticato per ogni tipologia di carburante venduto. Il Ministero rende pubblici i prezzi in apposita piattaforma web accessibile al seguente indirizzo https://carburanti.mise.gov.it così da consentirne la consultazione al consumatore. Tutti i titolari di impianti carburanti devono pertanto aver provveduto ad effettuare tale comunicazione accedendo all’indirizzo sopra indicato. E’ sanzionata sia l’omissione della comunicazione sia la comunicazione di un prezzo diverso da quello praticato.

 

Collaudo

Un impianto in esercizio ha l’obbligo di produrre la documentazione per l’autocollaudo link ogni 15 anni dall’ultima verifica, salvo che non intervengano prima modifiche soggette ad autorizzazione

 

Modalità di erogazione e orari

Con la legge 161/2014 che ha modificato il D.L. n. 9872011 convertito nella legge 111/2011 gli impianti che decidono di assicurare la possibilità di rifornimento assistito da personale, possono attivare impianti funzionanti con modalità self pre-pagamento oppure impianti funzionanti con modalità self post-pagamento oppure impianti con modalità “servito” oppure con varie combinazioni delle modalità. In ogni caso, tutti gli impianti devono essere dotati di apparecchiature self pre-pagamento. In caso di funzionamento solo con modalità self post-pagamento e/o servito, le apparecchiature self pre-pagamento saranno attivate fuori dall’orario in cui è prevista la presenza del personale.

Resta fermo che qualora siano rispettate le norme di circolazione stradale, gli impianti ovunque ubicati non possono essere sottoposti a vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo anche senza assistenza delle apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Orari Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali. E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento. Durante l’orario di apertura dell’impianto deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti. La possibilità della richiesta dell’assistenza al rifornimento diretto deve essere pubblicizzata mediante apposito cartello

Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti con ordinanza del Sindaco n.22/2009 e utilizzando apposito modello link L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione.

 

Attivazione distributori mobili

Per contenitore distributore mobile ad uso privato si intende tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934. Il titolare è tenuto a presentare comunicazione.

Prelievo di carburanti in recipienti

Gli operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono presentare apposita comunicazione.

 

Impianto ad uso privato

Per impianto ad uso privato si intende:

1) tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad  oggetto sociale l’attività di autotrasporto;  un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione.

Le modalità per la realizzazione e la messa in esercizio sono le medesime previste dalla  disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti sopra descritte

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio della PEC e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema contenente il numero pec. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa.

Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es.un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap

 

Turnazione domenicale, festiva e ferie degli impianti carburanti alla luce delle normative statali di liberalizzazione del settore.

Con la Legge 25 luglio 2011 n.11, legge  24 marzo 2012 n.27 e legge 30 ottobre 2014 n.161 il legislatore statale ha, come noto, mutato il quadro normativo di settore portando avanti il processo di liberalizzazione avviato da tempo. Tutti gli impianti devono essere infatti dotati  di apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, ed è stata  eliminata  ogni restrizione all’utilizzo continuativo delle predette apparecchiature.

Tali disposizioni assicurano la disponibilità del prodotto, ancorché con modalità self service,  praticamente presso tutti gli impianti esistenti sulla rete stradale, in qualunque ora del giorno e della notte in ogni giorno dell’anno, feriale e festivo, facendo venir meno le finalità della turnazione ovvero  l’interesse generale di reperibilità del carburante. Anche gli impianti che per scelta imprenditoriale  funzionano in modalità servito nell’orario di servizio, utilizzano le predette apparecchiature fuori dallo stesso.

In linea con il parere dell’Autorità Garante per la concorrenza e del mercato dell’11 marzo 2015, si ritiene pertanto non sussista più l’interesse pubblico a che sia garantita la possibilità di fare rifornimento per la generalità dei consumatori in quanto già assolto dal fatto che tutti gli impianti sono dotati di self-service prepay. Viene così meno  la  motivazione per l’imposizione di una turnazione da parte del Comune.

 

Normativa di riferimento:
D.lgs. n. 32/98
L.R. n. 28/2005 e s.m.i.
L. 11/2011
L. 27/2012
Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009.

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