È entrata in vigore la nuova disciplina comunale della vendita della stampa quotidiana e periodica, con la liberalizzazione delle edicole.
Quest'Amministrazione Comunale, in attuazione della L.R. n. 52/2012, concernente modifiche al Codice del Commercio, ha adottato la deliberazione della G.C. n. 21 del 23 gennaio 2013, divenuta esecutiva in data 4 febbraio 2013, con la quale si adegua la normativa comunale sulla vendita della stampa quotidiana e periodica, alla legislazione vigente in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ed, in particolare, viene disposto:
La liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica all'interno del territorio comunale, con la conseguente abrogazione della precedente normativa comunale, contenuta nel Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e nei Criteri per l'insediamento dei punti non esclusivi della stampa quotidiana e periodica;
Pertanto, risultano abrogati sia il numero massimo di aperture dei punti di vendita sia esclusivi che non esclusivi, sia l'obbligo del rispetto della distanza minima tra punti di vendita;
Conseguentemente, a datare dal 4 febbraio 2013:
A) L'esercizio dell'attività di vendita della stampa e periodica è regolamentato esclusivamente dagli artt. 23, 24,25 e 26. del Codice del Commercio, di cui alla L.R. n. 28/2005, come modificata dalla L.R. n. 52/2012.
B) L'apertura ed il trasferimento di sede di un punto esclusivo o non esclusivo di vendita della stampa quotidiana e periodica, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Progetto Suap e Sviluppo Economico di quest'Amministrazione, tenendo conto dei criteri elencati all'art. 25, terzo comma della L.R. n. 28/2005;
C) i sopra citati criteri individuati a seguito della concertazione con le associazioni di categoria, sono stabiliti come di seguito descritto:
a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.) , che non dovrà risultare inferiore a mq. 10;
b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita, in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti vendita, mediante tutte quelle misure ed accorgimenti utili allo scopo:
- spazi privati per la sosta temporanea di veicoli per la clientela;
- eliminazione di eventuali barriere architettoniche mediante scivoli e passerelle stabili o rimovibili;
c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio, previa sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una di queste attività:
1) disponibilità alla distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici ed a fornire informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità a turisti e cittadini;
2) vendita di piantine, guide ed altre pubblicazioni turistiche edite dal Comune o da altri Enti pubblici;
3) messa a disposizione del pubblico di un punto di accesso ad Internet.
Pertanto, dalla stessa data, i soggetti richiedenti il rilascio di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento ed il subingresso di un punto vendita esclusivo o non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica dovranno:
1) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 della L.R. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
2) avere la disponibilità di locali in regola con la destinazione urbanistica e con le vigenti disposizioni igienico - sanitarie o di apposita concessione qualora il punto di vendita sia collocato su suolo pubblico;
3) essere titolari di esercizio di cui all'art. 24, primo comma, lett. da a) ad f), qualora si tratti di punto di vendita non esclusivo;
4) sottoscrivere l'impegno a rispettare il criterio di cui alla lettera a) ed almeno uno dei criteri di cui alla lettera b) previsti dall'art 25 della L.R. n. 28/2005, come sopra esplicitati;
5) sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una delle attività di cui alla lettera c), previste dall'art. 25 della L.R. n. 28/2005, come sopra descritte;
I modelli necessari per la presentazione delle istanze di autorizzazione di apertura, di trasferimento e di subingresso sono reperibili e scaricabili nel box in basso.
È disponibile per la consultazione online e scaricabile il testo della deliberazione di G.C. n. 21/2013 in versione pdf.