Tu sei qui

Assegnazione di nuovi posteggi, Concessioni temporanee e Subingressi

Share button

ASSEGNAZIONE di NUOVI POSTEGGI

Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.

 La pubblicazione avviene sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale.

Termini e modalità di assegnazione sono indicati nel bando stesso.

La concessione nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato è rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell’antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, dotate di un minimo di duecento posteggi;

b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell’arte;

c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

La concessione di posteggio ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.

 

CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO

Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell’articolo 41, comma 2 della L.R. Toscana 62/2018.

Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui sopra, il comune tiene conto dell’anzianità di esercizio dell’impresa comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese e, determina gli ulteriori criteri in caso di parità.

 

SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 93 della Legge R.T. 62/2018, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

 

Documenti da presentare

Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge R.T. 62/2018.

Allegare alla comunicazione di subingresso:
- copia del contratto di vendita registrato
- originale dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche del cedente;
- per il commercio del settore alimentare è inoltre necessario presentare l'attestazione che certifichi il possesso del corrispondente requisito.

La presentazione delle pratiche al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - deve essere fatta esclusivamente per via telematica mediante il nuovo portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).

Dove rivolgersi: 
Area tematica: