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Viaggi occasionali

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L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

Il numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività.

Il soggetto organizzatore è tenuto, in ogni forma di pubblicizzazione del viaggio, ad inserire gli estremi della comunicazione al comune e della polizza assicurativa.

Il comune esercita la vigilanza e il controllo delle attività e sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.

Per organizzare viaggi, gite, soggiorni ed escursioni è necessario dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al Comune di Arezzo (all'indirizzo email: comune.arezzo@postacert.toscana.it) che è competente per il territorio comunale allegando:

- Modello compilato della comunicazione;

- programma dell’iniziativa;

- copia di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti alla iniziativa (vedi qui i requisiti minimi dell'assicurazione);

- copia della carta d'identità del responsabile dell'iniziativa.

 

Numero massimo di iniziative consentite:

L’organizzazione è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli Enti Pubblici e due per le associazioni (numeri aggiornati secondo l'Art. 36 della L.R. 3/2019), nell'arco di un anno solare, ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni. Il numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

(Ad esempio un associazione può organizzare fino a 20 viaggi all'anno della durata di una sola giornata senza pernottamento, o 1 viaggio della durata di una settimana e 13 viaggi senza pernottamento, o ancora 2 viaggi, uno di 9 giorni ed uno di 11 giorni).

 

Sanzioni amministrative:

È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200,00 a euro 7.200,00 l'associazione che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 87 della L.R. 61/2024.

In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

 

Normativa di riferimento:

- Legge Regione Toscana n. 61/2024 “Testo Unico Turismo”

- Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana n. 47/R del 2018 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86”

- D. Lgs. n. 79/2011 “Codice del turismo”

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