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Strutture ricettive

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L’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche raccoglie dagli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) dei Comuni della provincia, sia le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) sia le comunicazioni delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive.

SCIA e comunicazione delle caratteristiche della struttura devono essere inviate al Suap competente per territorio, esclusivamente in via telematica, secondo le procedure indicate dal Suap di riferimento.

I titolari delle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, affittacamere, bed and breakfast, campeggi, aree di sosta, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, residence, rifugi, rifugi escursionistici, villaggi turistici, camping village, stabilimenti balneari e marina resort) inviano ai SUAP dei Comuni la SCIA e la comunicazione delle caratteristiche della propria struttura e i SUAP le inoltrano, poi, all’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Arezzo.

La comunicazione delle caratteristiche della struttura va obbligatoriamente presentata al SUAP:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;

b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.

La comunicazione delle caratteristiche è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta Regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l’elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive.

La struttura ricettiva che non presenta la comunicazione delle caratteristiche nei tempi e nei modi previsti dalla vigente legge regionale è sanzionabile ai sensi della legge regionale vigente.

La comunicazione dei prezzi invece è stata abolita e, ove il modello della comunicazione delle caratteristiche riportasse anche la pagina sui prezzi, non ne va tenuto conto e questa pagina non va riempita.

In base alla normativa attuale permangono i seguenti obblighi in materia di pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive:

- i prezzi massimi praticati devono essere esposti all’interno della struttura nella Tabella prezzi: nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile una tabella riepilogativa dei prezzi praticati nell’anno in corso nonché delle caratteristiche della struttura;

- le tabelle dei prezzi (da esporre nel locale comune) sono scaricabili al seguente link, mentre non è più obbligatorio esporre nelle camere e nelle unità abitative i cartellini aggiornati con i prezzi praticati.

 

Anche gli agriturismi hanno i seguenti obblighi, secondo l’articolo 11 comma 1della legge regionale n.30 del 2003:

- esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche della struttura e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
- rispettare i prezzi massimi esposti.

N.B. gli agriturismi NON devono più inviare al Suap né al Comune capoluogo la comunicazione delle caratteristiche e delle attrezzature.

Il 15 aprile 2017 è entrata in vigore la nuova classificazione, per gli agriturismi, in girasoli e non più in spighe, secondo il Regolamento 14R/DPGR del 29 marzo 2017.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, sul blog dell’agricoltura della Regione Toscana, è a disposizione un applicativo per l’individuazione del livello di classificazione, la stampa dei requisiti che concorrono al livello di classificazione (da esporre in azienda), la stampa della tabella prezzi (da esporre in azienda) nonché ottenere il file .svg da portare in tipografia per la stampa della targa identificativa su plexiglas, secondo le indicazioni del manuale operativo del Mipaaft/Ismea.
Si evidenzia per l’utilizzo dell’applicativo la necessità di apportare gli aggiornamenti indicati (ugualmente presenti sul blog) dovuti al cambio denominazione tra MIPAAF e MIPAAFT o comunque di far presente alla tipografia tale variazione.

Per ulteriori informazioni l’agriturismo deve contattare l’ufficio agriturismo della Regione Toscana.

 

Ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), le strutture ricettive sono tenute ad inviare alla Polizia di Stato, in via telematica, le generalità degli ospiti alloggiati. Per fare questo è necessario richiedere alla Questura di competenza il rilascio delle credenziali.

Tutte le strutture ricettive sono tenute alla riscossione ed al riversamento dell’imposta di soggiorno.

Si ricorda inoltre che
con la recente Legge Regionale n.51/2020  "Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019" (in vigore dal 10 luglio 2020), la Regione Toscana ha introdotto alcune novità nell'ambito del Titolo II della legge LR 86/2016 - Testo Unico sul Turismo.

Tra le principali modifiche apportate troviamo:
- Il periodo di sospensione dell’ attività per cui necessita l’obbligatoria notifica all’ufficio SUAP competente per territorio è stato innalzato a 15 gg.

- Il termine, come limite massimo, per la sospensione volontaria dell’attività è stato innalzato a 12 mesi: al trascorrere dei 12 mesi senza che sia intervenuta la riapertura decadrà automaticamente il titolo abilitativo.

- Vengono inseriti tra i possibili fruitori delle piscine ad uso collettivo anche gli utenti delle relative attività aperte al pubblico. Ad esempio i clienti di un ristorante di un albergo(aperto al pubblico) con piscina, potranno usufruire del servizio piscina al pari degli ospiti alloggiati.

 

 

Normativa di riferimento:

- L.R. 23 giugno 2003 n. 30: “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”;

- L.R. Toscana 20 dicembre 2016 n. 86 e successive modificazioni e integrazioni;

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019;

- DPGR 29 marzo 2017, n. 14/R - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”);

- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 86 del 2016, entrato in vigore l'11 agosto 2018;

- D.Lgs. n. 79/2011 “Codice del turismo”.

 

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