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Politiche 2022 - Designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali di sezione

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I delegati delle liste dei candidati nei collegi plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica possono designare presso ogni seggio elettorale, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione, per la Camera, o della regione, per il Senato, che sappiano leggere e scrivere.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista: i rappresentanti di lista non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi della rispettiva lista durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Soggetti che possono effettuare la designazione dei rappresentanti

La designazione può essere effettuata:

A) direttamente dai delegati delle liste dei candidati, i cui nominativi sono stati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista presentata presso la Cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 361/1957.

oppure

B) da persona da essi autorizzata in forma autentica (cd. subdelegato).
 

Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista

Le designazioni possono essere effettuate:

A) con dichiarazione scritta in carta libera, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e s.m.i. Le funzioni di autenticazione devono essere svolte da tali soggetti all'interno del territorio di rispettiva competenza.

oppure

B) con dichiarazione scritta firmata digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e trasmessa mediante Posta elettronica certificata (PEC). In tale ipotesi, non è necessaria l'autentica della firma da parte di uno dei soggetti di cui sopra.

Si precisa che l'atto di designazione può essere presentato mediante posta elettronica certificata solo in caso di presentazione al Segretario comunale entro il giovedì antecedente alla data della votazione; al contrario, la presentazione della designazione direttamente al presidente di seggio il sabato pomeriggio o la domenica della votazione può avere luogo solo presentando l'apposito atto in formato cartaceo con sottoscrizione autenticata (v. Ministero dell'Interno – Pubb. n. 1 Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, par. 12.3.1.2).

Termini per la presentazione delle designazioni

Le designazioni possono essere presentate attraverso una delle seguenti modalità:

1) entro le ore 18.00 di giovedì 22 settembre 2022 mediante deposito della dichiarazione cartacea con sottoscrizioni autenticate, presso la Segreteria Generale del Comune di Arezzo, piazza Libertà n. 1 Arezzo (AR), tel. 0575377864, 0575377863 (gli orari di apertura dell'ufficio sono consultabili al seguente link: https://www.comune.arezzo.it/uffici-diretti/direzione-segreteria-generale. Il giorno giovedì 22 settembre 2022 l'ufficio resterà aperto fino alle ore 18.00).

2) entro le ore 23.59 di giovedì 22 settembre 2022 mediante invio della dichiarazione, firmata digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, al seguente indirizzo PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it.

3) mediante presentazione della dichiarazione cartacea con firme autenticate direttamente ai singoli presidenti di seggio, il pomeriggio di sabato 24 settembre 2022, durante le operazioni di autenticazione delle schede, ovvero la mattina di domenica 25 settembre 2022, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Documentazione da presentare

In ragione della modalità di presentazione prescelta, la documentazione da produrre è la seguente.

In caso di presentazione della designazione dei rappresentanti di lista al Segretario comunale, con dichiarazione cartacea con firma autenticata:

1) Atto di designazione dei rappresentanti, con sottoscrizioni autenticate come sopra indicato. In allegato è disponibile un modello che può essere utilizzato per le designazioni. L'atto deve essere prodotto in originale.

N.B. In caso di designazione effettuata mediante dichiarazione cartacea con firma autenticata, le designazioni dei rappresentati di seggio dovranno essere redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali si ritengono di designare i rappresentanti, oppure, se le designazioni presso più seggi sono contenute in un unico atto, è necessario presentare tanti estratti di esso debitamente autenticati con le modalità di cui sopra, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

2) Nel caso in cui l'atto di designazione sia sottoscritto dai delegati di lista, all'atto della consenga deve essere esibito il verbale della ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati, in cui siano indicati i nominativi dei delegati medesimi (v. art. 25, ultimo comma, d.P.R. 361/1957).

3) Nel caso in cui l'atto di designazione sia sottoscritto da persona autorizzata in forma autentica da parte dei delegati di lista (cd. subdelegato), all'atto della consegna deve essere esibito o allegato, in originale, tale atto di autorizzazione alla designazione, sottoscritto dai delegati di lista. La sottoscrizione dei delegati di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e s.m.i.. In tale ipotesi, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell’autenticare le firme apposte in calce all’apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta di presentazione della lista.

In caso di presentazione della designazione dei rappresentanti di lista al Segretario comunale a mezzo PEC:

1) Atto di designazione dei rappresentanti firmato digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.

2) Copia scansionata del verbale della ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati, in cui siano indicati i nominativi dei delegati medesimi;

3) Nel caso in cui l'atto di designazione sia sottoscritto da persona autorizzata da parte dei delegati di lista (cd. subdelegato), copia scansionata dell'atto di autorizzazione alla designazione, ovvero tale atto sottoscritto dai delegati di lista con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata. In questo secondo caso, non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte sull'atto di sub-delega.

In caso di presentazione della designazione dei rappresentanti di lista direttamente ai presidenti di seggio:

1) Atto di designazione dei rappresentanti, su carta libera con sottoscrizioni autenticate come sopra indicato. L'atto deve essere prodotto in originale.

2) Nel caso in cui l'atto di designazione sia sottoscritto dai delegati di lista, deve essere esibito il verbale della ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati, in cui siano indicati i nominativi dei delegati medesimi (v. art. 25, ultimo comma, d.P.R. 361/1957).

3) Nel caso in cui l'atto di designazione sia sottoscritto da persona autorizzata in forma autentica da parte dei delegati di lista (cd. subdelegato), deve essere prodotto ai presidenti di seggio, anche in fotocopia semplice, tale atto di autorizzazione alla designazione, sottoscritto dai delegati di lista e con sottoscrizioni autenticate come sopra indicato.

 

Per informazioni:

- Segreteria Generale: segreteriagenerale@comune.arezzo.it tel. 0575 37-7864, 7863, 7459


Riferimenti:

- D.P.R. 361/1957 e s.m.i.

- D.lgs. 533/1993 e s.m.i.

- Ministero dell'Interno - Pubb. n. 1 Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature (par. 12.1 e ss.)


Allegati:

- Modello di designazione

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