La Regione Toscana con la Legge n. 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT in data 29/07/2020, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i c.d. “Non Professionisti” che vengono definiti ai sensi dell’art. 32 c. Jbis “gli operatori non professionali del commercio e non in possesso di nessun titolo abilitativo o autorizzazione comunque denominata, i quali vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’art. 40bis” (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro).
Secondo la legge regionale devono altresì essere in possesso del tesserino di riconoscimento.
Requisiti ed obblighi di ciascun non professionista, previsti dall'art. 40 bis della L.R. 62/2018:
• essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio;
• essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
ai fini del rilascio del tesserino:
• il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
• in occasione di ogni manifestazione ciascun non professionista è tenuto a far vidimare il tesserino e a consegnare al Comune l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l’elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico);
• non può partecipare a più di 10 (dieci) manifestazioni in un anno;
• non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
• alle merci in vendita ciascun non professionista è obbligato ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 100 della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).
Il tesserino di riconoscimento:
• è rilasciato dall’Ufficio Programmazione e Sviluppo economico del territorio e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a 10 (dieci);
• ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
• non è cedibile;
• deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
• deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica;
• viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.
Occupazione suolo pubblico: il posteggio temporaneo
L’assegnazione temporanea di posteggio nei mercatini dei non professionisti e in tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate ai non professionisti di cui alla lettera j bis art. 32 della L.R.T. 62/2018 e ss.mm.ii. avverrà su assegnazione d’ufficio o in base alle determinazioni stabilite dall’ufficio competente in materia e fino al raggiungimento dei posti disponibili ed è soggetta al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, salvo diverse disposizioni normative.
Sanzioni
L'art. 116 della L.R. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
a. partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis (mercatini non professionisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
b. in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
c. venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
Il tesserino viene ritirato in caso di perdita da parte del non professionista dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della Legge Regionale Toscana 62/2018 (Codice del Commercio).
Come richiedere il tesserino di riconoscimento - Modalità di presentazione della domanda:
Il tesserino viene rilasciato dal Comune di residenza o in caso di non residente in Toscana, dal Comune dove si svolge la prima manifestazione a cui si intende partecipare.
Per il rilascio del tesserino non professionista è necessario presentare domanda in marca da bollo da euro 16,00 compilando l'apposito modulo – Domanda “non professionista”: https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_TESHOB_2023 almeno 10gg prima dell’evento, allegando:
• copia di un documento d'identità in corso di validità e/o del permesso di soggiorno;
• copia della ricevuta del pagamento di n. 1 marche da bollo da 16,00 euro (per la domanda);
Di consegnare in sede di ritiro del tesserino:
• n. 1 fototessera che verrà applicata al momento del rilascio del tesserino stesso;
• n.1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul tesserino;
Modalità di pagamento marca da bollo:
Per il versamento della marca da bollo di € 16.00 per la domanda è possibile effettuare un bonifico bancario e/o versamento tramite Poste Italiane: Servizio Tesoreria del Comune di Arezzo o piattaforma PagoPA su https://pagopa.comune.arezzo.it/?ent=51.
Completata l'istruttoria della richiesta, il tesserino, è rilasciato in formato cartaceo dall’ufficio Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio – Fiere e Mercati - e consegnato all'interessato, previo appuntamento da concordare ai seguenti numeri:
• Email: fieremercati@comune.arezzo.it;
• Tel. 0575/377472 - 0575/377845 - 0575/377465