Comunicato scadenza riduzione Tari per smaltimento rifiuti speciali e avvio al riciclo rifiuti urbani

Descrizione completa

Termine per presentazione documentazioni rifiuti speciali ai fini TARI.

31 maggio 2025 scadenza termine per la presentazione documentazione rifiuti speciali ai fini Tari

Si rammenta che, in attuazione alle disposizioni di legge ed ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti, per poter fruire della detassazione della superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi gli interessati devono provvedere annualmente a dimostrare l'avvenuto trattamento di questi ultimi in conformità alla normativa vigente presentando idonea documentazione.

Si fa presente che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2019, che ha approvato alcune modifiche inerenti il vigente Regolamento Comunale della Tassa sui rifiuti, il termine di cui all’art. 17 del Regolamento, precedentemente stabilito in data 28 febbraio, è stato fissato al 31 maggio.  

 

A tal fine, in relazione alle citate tipologie di rifiuti prodotti e trattati nell'anno 2024, i contribuenti interessati, titolari di utenze non domestiche che abbiano a suo tempo presentato dichiarazione TARI individuando distintamente porzioni di locali nei quali si producono rifiuti speciali, potranno avvalersi del modello presente nel sito istituzionale del Comune "Domanda riduzione per rifiuti speciali", raggiungibile al seguente link:

Modulistica Tari

 A tale istanza dovrà essere allegata idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Trattandosi di indicazione esemplificativa i contribuenti potranno fornire anche altra documentazione probatoria nella quale può rientrare anche la copia delle fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti.

Stante la perentorietà del termine regolamentare si precisa che questo l'ufficio non potrà ritenere validamente presentata la documentazione riferita all'annualità 2024 prodotta oltre il 31 maggio 2025 con conseguente esclusione dal beneficio fiscale della detassazione delle superfici per le quali è stato originariamente dichiarata la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

   Si ricorda che entro il medesimo termine (31 maggio) deve essere presentata, da parte dei soggetti interessati, l'istanza per godere della riduzione della parte variabile della tariffa da parte dei produttori di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato questi ultimi al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine i contribuenti interessati potranno avvalersi del modello presente nel sito istituzionale del Comune "Domanda riduzione avvio al riciclo" raggiungibile al seguente link:

Modulistica Tari

Si specifica che le istanze e la documentazione di cui alla presente comunicazione (unitamente a copia di documento di identità), possono essere fatte pervenire via mail, pec o fax (ai riferimenti indicati nella modulistica) oppure consegnate direttamente presso lo Sportello Unico del Comune di Arezzo.

 

 

TARI (Tassa sui rifiuti) 2016

Descrizione completa

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) passa dalla Società Sei Toscana al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00; Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. (dal 04/07/2016 al 27/08/2016 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00)

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento è effettuato in 3 rate con scadenza 30 aprile, 31 luglio  e 30 novembre.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/04/2016 sono state approvate le tariffe per l'anno 2016.

Le Deliberazioni e il Regolamento sopra riportate sono consultabili qui sotto nella sezione allegati

Allegati

cc_2016_47_0.pdf
regolamento_iuc_delibera_c_c_47_2016_valido_dal_01_01_2016_-1.pdf

TARI (Tassa sui rifiuti) 2017

Descrizione completa

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) passa dalla Società Sei Toscana al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00; Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. (dal 04/07/2016 al 27/08/2016 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00)

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Le scadenze per il versamento della Tari 2017 sono due con scadenza il 30 giugno e il 30 novembre 2017 così come stabilite con Determina Dirigenziale n. 675 del 15/03/2017 consultabile nella sezione allegati. .

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016 e Deliberazione n. 27 del 06/03/2017.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/03/2017 sono state approvate le tariffe per l'anno 2017.

Le Deliberazioni e il Regolamento sopra riportate sono consultabili qui sotto nella sezione allegati.

Allegati

cc_2017_27_0.pdf
cc_2017_43_tariffe_tari_2017.pdf
regolamento_iuc_componente_tari_approvato_con_delibera_c.c._27_del_06_03_2017_0.pdf

Tari (Tassa sui rifiuti) 2018

Descrizione completa

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) passa dalla Società Sei Toscana al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00;  Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. 

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Le scadenze per il versamento della Tari 2018 sono due con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre 2018 così come stabilite con Determina Dirigenziale n.  715  del  15/03/2018  consultabile nella sezione allegati. .

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016 e Deliberazione n. 27 del 06/03/2017.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/02/2018 sono state approvate le tariffe per l'anno 2018.

Le Deliberazioni e il Regolamento sopra riportate sono consultabili qui sotto nella sezione allegati.

Allegati

delibera_cc_2018_18_tariffe_tari_2018_pdf.pdf
d_2018_715_pdf.pdf
regolamento_iuc_componente_tari_approvato_con_delibera_c.c._27_del_06_03_2017.pdf

TARI (Tassa sui rifiuti) 2019

Descrizione completa

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) passa dalla Società Sei Toscana al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00;  Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. 

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Le scadenze per il versamento della Tari 2019 sono due con scadenza il 30 aprile e il 30 novembre 2019 così come stabilito dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016, Deliberazione n. 27 del 06/03/2017 e Deliberazione n. 107 del 21/12/2018.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/03/2019 sono state approvate le tariffe della Tari per l'anno 2019.

Il Regolamento e le Deliberazioni con i relativi allegati sono consultabili qui sotto nella sezione allegati.

Allegati

testo_regolamento_iuc_2019_.pdf
consiglio_comunale_n_0.odt
consiglio_comunale_1_0.odt
cc_2017_27.pdf
cc_2016_47.pdf
cc_2013_62_0.pdf
allegato_a_tariffe_2019_utenze_non_domestiche.xls
allegato_a_tariffe_2019_utenze_domestiche.xls

Novità Imu 2019 per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito

Descrizione completa

Secondo l'articolo 1, comma 1092 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), l'agevolazione Imu e Tasi per le case concesse in comodato d'uso gratuito (introdotta con la legge di stabilità 2016), che prevede una riduzione del 50% della base imponibile ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

Aliquote IMU 2019

Descrizione completa

Le aliquote IMU sono elencate nella Delibera C.C. 35 del 20/03/2015 e sono consultabili nella sezione allegati della presente scheda

Allegati

aliquote_e_detrazioni_imu.odt

Istruzioni pagamento acconto IMU 2019

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2019

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA PRIMA RATA

 

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Entro il 17 Giugno 2019 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2019.

L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. E' facoltà del contribuente effettuare il versamento per l'intera annualità 2019

 

Soggetti passivi:

 Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili ( fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 

ATTENZIONE: L' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 1
  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  5. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  7. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria "D10" o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

c) terreni agricoli

 

    Base imponibile:

    • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

    Cat. A (no A/10) 160

    Cat C/2-C/6-C/7 160

    Cat A/10 80

    Cat C/3-C/4-C/5 140

    Cat B 140

    Cat D (no D/5) 65

    Cat D/5 80

     

    Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

    N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

    a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

    b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    c) Immobili concessi in comodato gratuito nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

    • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.

     

    Calcolo dell’impostail calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze) e la riduzione prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

    Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2018 da utilizzare per l’acconto 2019. ( Deliberazione Consiglio Comunale n° 35 del 20/03/2015)

     

    1) Aliquota 0,60%

    abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

    Detrazione:

    - € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011.

     

    2) Aliquota 1,06%

    unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

     

    3) Aliquota 0,89%

    a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

     

    NOVITA' INTRODOTTA dalla Legge dsi Bilancio 2019.

    Secondo l'articolo 1, comma 1092 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), l'agevolazione Imu e Tasi per le case concesse in comodato d'uso gratuito (introdotta con la legge di stabilità 2016), che prevede una riduzione del 50% della base imponibile ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

    b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

    L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

    Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2020, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2020, apposita comunicazione di cessazione.

     

    4) Aliquota 0,89%

    a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;

    b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

    Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2020, di apposita dichiarazione di variazione IMU. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

     

    5) Aliquota 1,06%

    a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

      b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale

       

      6) Aliquota 0,60%

      Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2020, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

       

      7) Aliquota 0,87%

      unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

       

      8) Aliquota 1,06%

      a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

      b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

      c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

      d) aree fabbricabili

       

        9) Aliquota 1,02%

        Tutti gli altri immobili

         


         

        Casi particolari

        Comodato gratuito

        La legge di stabilità 2016 ha introdotto una tipologia di comodato gratuito (che chiameremo comodato statale) per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Infatti all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 3, è inserita la seguente lettera:

        [La base imponibile è ridotta del 50 per cento:] per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

        La Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. La Risoluzione specifica che per "immobile" deve intendersi un fabbricato ad uso abitativo, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

        Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 35 del 20/03/2015, ( che chiameremo "comodato Comunale") e relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

        Pertanto, anche per l'anno 2019 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

        1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge di stabilità.

        REGISTRAZIONE CONTRATTO

        ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

        ALIQUOTA 1,02

        PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE

        2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge di stabilità.

        ALIQUOTA 0,89

        PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

        NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

        3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge di stabilità.

        REGISTRAZIONE CONTRATTO

        ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

        ALIQUOTA 0,89

        PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE

         

        Canoni concordati

        E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

        Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

        - aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

        - aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

        Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

        In entrambi i casi deve essere presentata, entro il 30/06/2020 dichiarazione di variazione.

        ==========================================================

         

        Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

         

        • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
        • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

         

        Il codice Comune da indicare è A390.

         

        Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

        Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

        Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

         

         Si ricorda che la Dichiarazione IMU può essere inviata con le seguenti modalità:

        • consegnata direttamente presso lo Sportello Unico sito in P.zza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo;
        • inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo, indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI/IMU";
        • inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it
        • Dall''anno d'imposta 2016 è prevista la possibilità dell'invio telematico delle dichiarazioni IMU-TASI Enti commerciali e Persone fisiche (EC/PF) come chiarito dal comunicato del Dipartimento delle Finanze del 5 ottobre 2016.
        • L'invio telematico delle dichiarazioni IMU-Tasi (EC-PF) non sostituisce l'attuale modalità di presentazione del cartaceo ma costituisce un'ulteriore opzione a discrezione del contribuente.

        1 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

        2 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

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