Aliquote Imu 2014

Descrizione completa

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 10/07/2014 (successivamente modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 24/09/2014) sono state approvate le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2014 che si riportano di seguito.

- aliquota base del 1,02%;

- aliquota dello 0,52% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti)

- aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 - A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva ( 100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L'aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e auto certificati.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2014 le autocertificazioni riferite all'annualità 2013 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2015, apposita comunicazione di cessazione;

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

- aliquota dell'0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili

Detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad « abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011.

Normativa

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