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IMU 2015 modalità per il pagamento della prima rata

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Entro il 16 Giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2015.

L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni, anche non coltivati, siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Il D.L. n. 4/2015 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'IMU sui terreni facendo riferimento alla classificazione predisposta dall'ISTAT, e suddivisa in base all'altitudine del territorio comunale. Poiché il territorio Comune di Arezzo rientra nella classificazione di “comune parzialmente montano”, i terreni sono assoggettati al pagamento dell'IMU.

Rimangono esenti i terreni di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ancorché concessi in comodato o in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica professionale.

ATTENZIONE: l'IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono, per i quali è invece previsto il pagamento della TASI (vedi apposita informativa).

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  5. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  6. Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  7. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

 

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria “D10” o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

     

Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160

Cat. A/10 moltiplicatore 80

Cat. C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160

Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140

Cat. B moltiplicatore 140

Cat. D (no D/5) moltiplicatore 65

Cat. C/1 moltiplicatore 55

Cat. D/5 moltiplicatore 80

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
  • Terreni. Per i terreni, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

 

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

 

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014 da utilizzare per l’acconto 2015.

- aliquota dello 0,52% applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/201 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti) 

La detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2015 le autocertificazioni riferite all'annualità 2014 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2016, apposita comunicazione di cessazione;  

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- aliquota dello 0,76% applicata ai terreni agricoli

- aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili

- aliquota base del 1,02% applicata a tutte le altre tipologie di fabbricato

In sede di calcolo della rata di saldo, da effettuarsi entro il 16 Dicembre 2015, dovrà essere effettuato il conguaglio, prendendo come base le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2015 con atto n° 35 del 20/03/2015, consultabile sul sito del Comune.

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

     

  • Bollettino di CC postale n. 1008857615, intestato a “PAGAMENTO IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali.

     

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 ====
Aree fabbricabili 3916 ====
Altri fabbricati 3918 ====
Fabbricati Cat. “D” 3930 3925
Terreni 3914  

 

Il codice Comune da indicare è A390.

 

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

 

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

Ufficio Competente: 
Area tematica: