GUIDA per il pagamento dell'ACCONTO 2024

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

ANNO 2024

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA PRIMA RATA

=================================================================================

 

Entro il 17 giugno 2024 (in quanto il 16 giugno è un giorno festivo) deve essere effettuato il versamento della PRIMA rata dell'IMU dovuta per l’anno d’imposta 2024.

 

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Le aliquote da applicare sono quelle deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n. 48 del 27/04/2023, valide per il 2024, consultabili sul sito web del Comune.

 

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Ai sensi del comma 741, lett. c) dell'art. 1 L 160/2019 l'IMU NON SI APPLICA per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

  5. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

SI RICORDA:

1) ESENZIONE IMU PER IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

L'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, modificando l’art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, ha previsto che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614 (Violazione di domicilio), secondo comma, o 633(Invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, utilizzando il modello di dichiarazione IMU-IMPI, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024.

2) ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, consultabile nella sezione allegati della pagina IMU 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anche modificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021.

Pertanto per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".

A tal fine viene richiesto che, per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.

3) APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI IN CASO DI USO GRATUITO

Con lOrdinanza n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022 della Corte di Cassazione è stato enunciato un principio di diritto in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento. Ne consegue pertanto che le predette agevolazioni non si applicano in ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile. I principi enunciati nella sentenza sono applicabili sia alla riduzione del 50% che all’aliquota comunale.

Base imponibile:

 

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato2:

 

Cat. A (no A/10) 160

Cat C/2-C/6-C/7 160

Cat A/10 80

Cat C/3-C/4-C/5 140

Cat. C/1 55

Cat B 140

Cat D (no D/5) 65

Cat D/5 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi del comma 747 dell'art 1 della L. 160/2019 per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) Immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado.

  • Aree fabbricabili3: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (c. 741, lett. d) art.1 Legge 160/2019). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente al seguente link /aree-edificabili-determinazione-della-base-imponibile-ai-fini-del-calcolo-dellimposta. Per l'annualità 2024 i valori sono quelli approvati con deliberazione della giunta comunale n. 137 del 18/05/2020, a partire dal 01.01.2020.


Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e pertinenze) e le eventuali riduzioni previste espressamente dalla legge. L’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento, da parte degli eredi.

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni valide da utilizzare per l'acconto 2024 (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 27/04/2023).

1) Aliquota 0,60%

abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dal comma 741 art. 1 della L. 160/2019, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

Detrazione:

  • € 200,00. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

     

2) Aliquota 1,06%

unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

3) Aliquota 0,89%

a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2025, di apposita autocertificazione, pena decadenza dal beneficio, redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013 e successive e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2025, apposita comunicazione di cessazione.

4) Aliquota 0,89%

a) gli immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, e all'art 5 commi 1, 2 e 3 della legge n.431/1998 (comma 760 dell'art 1 L 160/2019);

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2025, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini IMU, a pena di decadenza dal beneficio. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni nelle annualità precedenti e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

 

5) Aliquota 1,06%

a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale.

6) Aliquota 0,60%

Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 del comma 741, dell'art 1 della L 160/2019. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2025, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

7) Aliquota 0,87%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

8) Aliquota 1,06%

a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura e ospedali);

b) unità immobiliari iscritte nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

c) unità immobiliari iscritte nella categoria A/10 (uffici e studi privati)

d) aree fabbricabili

9) Aliquota 0,76%

Unità immobiliari iscritte nella categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili)

10) Aliquota 0,76%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme)

Aliquota 1,02%

Tutti gli altri immobili.

COMODATO GRATUITO


Ai sensi della lettera c) comma 747 art. 1 della L 160/2019: la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 48 del 27/04/2023, (che chiameremo "comodato Comunale") relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7)

Pertanto, anche per l'anno 2024 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (obbligo dichiarativo)

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 1,02

2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge.

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)

NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

ALIQUOTA 0,89

3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 0,89

CANONI CONCORDATI

E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

Nel solo caso di aliquota dello 0,89%, deve essere presentata autocertificazione, entro il 30 giugno 2025, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune a pena di decadenza dal beneficio.

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un foglio di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

  • modello F24 semplificato

  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO Nuova IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze (A/1-A/8-A/9)

3912

====

Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. "D"

3930

39251

 

 

 

 

Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 15,00.

Ravvedimento operoso. In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)

 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web del Comune alla pagina /imu-imposta-municipale-propria

2 Ai fini del tributo per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; (art 1 comma 741 della L 160/2019)

3 Ai fini del tributo per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

 

1 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

Rendiconto della gestione esercizio 2023 e rendiconto consolidato 2023 con l'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo

Descrizione completa

Con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 23.04.2024 questa Amministrazione ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2023 e ha approvato il rendiconto consolidato 2023 con l'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo.


Allegati

MUMEC a Casa Petrarca con "Il Mondo in tasca"

Descrizione completa

Venerdì 17 maggio 2024ore 17.00

presso la Casa del Petrarca - Via dell’Orto 28 (Arezzo)
 
Inaugurazione della mostra
MARCONI, RADIODIFFUSIONE E RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Esposizione di reperti storici provenienti dalle Collezioni del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione
 
 
Manifestazione curata dal MUMEC, su progetto del Prof. Fausto Casi, in collaborazione con l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, inserita nelle celebrazioni "IL MONDO IN TASCA - 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, 100 anni di radiodiffusione in Italia e 70 anni di RAI Radiotelevisione Italiana".
 
Conferenza del Prof. Fausto Casi, Fondatore e Curatore Scientifico del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, e del Prof. Claudio Santori, Vicepresidente di Accademia Petrarca.
 
Nell’occasione sarà presentato il volume, catalogo della mostra, di oltre 350 pagine, "Il Mondo in tasca" scritto dal Prof. Fausto Casi, e la medaglia in bronzo, celebrativa di tutti gli eventi sopra indicati, realizzata appositamente per il museo dallo scultore aretino Enzo Scatragli. A conclusione della manifestazione sarà messa in funzione la Radio Clandestina "Radio Caterina - 1944" da parte del costruttore Gilberto Stanghini.
 
 
 
 
La mostra resterà visitabile presso Casa Petrarca dal 18 maggio al 8 settembre 2024


Allegati

Locandina "Il Mondo in tasca" - MUMEC Casa Petrarca
Traduzione inglese pannelli mostra MUMEC "Il Mondo i tasca"

Link

Accademia Petrarca - Casa del Petrarca - Arezzo

Progetto "TEMPO BELLO 3.0" Estate 2024 - AVVISO PER LE FAMIGLIE E PER GLI ORGANIZZATORI

Descrizione completa

*** AGGIORNAMENTO DEL 03/07/2024 ***

Il giorno 9 luglio 2024 alle ore 9:00 riaprirà il portale per le richieste dei voucher per la fascia 3/14 anni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il progetto "TempoBello 3.0" estate 2024 prevede l’erogazione di vouchers dematerializzati del valore massimo di € 150,00 - per ciascun minore - a sostegno delle famiglie con figli residenti nel Comune di Arezzo, per la partecipazione ad attività ludico-creative presso centri estivi (di soggetti organizzatori che risulteranno inseriti negli appositi elenchi sotto indicati), che rientrino nelle seguenti fasce di età:

- fascia 12/36 mesi, per attività che si svolgeranno nel mese di luglio 2024 (dal 01 al 31 luglio 2024);

- fascia 3/14 anni (estesa ad anni 18 compiuti per i ragazzi diversamente abili, con riconoscimento ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104), per attività che si svolgeranno dal 11 giugno al 13 settembre 2024.

Si segnala che i vouchers verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

    PER LE FAMIGLIE

    MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024 sono stati pubblicati gli avvisi rivolti alle Famiglie (fasce 12/36 mesi e 3/14 anni esteso a 18 anni per bambini/ragazzi con disabilità) che contengono tutte le informazioni necessarie per richiedere i vouchers.

    Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a prenderne visione consultando gli avvisi nella sezione sottostante "Allegati".

    ATTENZIONE:
    Collegandosi al link indicato nell'avviso per la fascia di riferimento, sarà possibile consultare l'elenco degli organizzatori di centri estivi che si sono accreditati al progetto "TempoBello 3.0", nel quale viene altresì indicato se i medesimi organizzatori prevedono attività rivolte anche a bambini/ragazzi con riconoscimento ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dai 3 ai 18 anni, come previsto dallo specifico avviso.
    Questo elenco sarà costantemente aggiornato alla luce delle nuove abilitazioni rilasciate in favore degli organizzatori che ne faranno richiesta.
    L'inizio dell'invio delle richieste dei vouchers di ciascuna fascia è previsto in tre giornate distinte, come di seguito indicato:
     
    RISERVA 3-18 ANNI per i bambini/ragazzi con riconoscimento ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104:
    Per richiedere i vouchers, gli interessati devono collegarsi, a decorrere da MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024 ore 9:00 al seguente link:

    Richiesta Voucher 3-18 anni riserva disabilità

     
    REQUISITI DI ACCESSO CHE DEVONO AVERE I BAMBINI per la richiesta dei vouchers:
    - avere un'età compresa tra i 3 anni e i 18 anni compiuti;
    - avere una certificazione ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 N.B. Al momento della richiesta sarà necessario caricare tale certificazione (in formato pdf, jpg, jpeg o png - con indicati gli omissis che sostituiscono le informazioni sensibili);
    - essere residenti nel Comune di Arezzo.
     
    FASCIA 12-36 MESI:
    Per richiedere i vouchers, gli interessati devono collegarsi, a decorrere da MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024 ore 12:00 al seguente link:

    Richiesta Vouchers 12-36 mesi

     
    REQUISITI DI ACCESSO CHE DEVONO AVERE I BAMBINI per la richiesta dei vouchers:
    - avere un'età compresa tra i 12 e i 36 mesi (dai 12 mesi compiuti a 3 anni meno un giorno);
    - avere un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di € 35.000,00 (L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. Si segnala che ai fini della dichiarazione relativa al possesso del requisito inerente il valore ISEE minorenne il richiedente, al momento della domanda, dovrà essere in possesso del numero protocollo dell'attestazione isee (es. INPS-ISEE-20XX0000000A-00) e della data del rilascio dell'attestazione isee;
    - essere residenti nel Comune di Arezzo.
     
    FASCIA 3-14 ANNI:

    *** AGGIORNAMENTO DEL 03/07/2024 ***

    Il giorno 9 luglio 2024 alle ore 9:00 riaprirà il portale per le richieste dei voucher per la fascia 3/14 anni

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Per richiedere i vouchers, gli interessati devono collegarsi, a decorrere da GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2024 ore 9:00 al seguente link:

    Richiesta Vouchers 3-14 anni

     
    REQUISITI DI ACCESSO CHE DEVONO AVERE I BAMBINI per la richiesta dei vouchers:
    - avere un'età compresa tra i 3 e i 14 anni (da 3 anni compiuti a 15 anni meno un giorno);
    - avere un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di € 35.000,00 (L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. Si segnala che ai fini della dichiarazione relativa al possesso del requisito inerente il valore ISEE minorenne il richiedente, al momento della domanda, dovrà essere in possesso del numero protocollo dell'attestazione isee (es. INPS-ISEE-20XX0000000A-00) e della data del rilascio dell'attestazione isee;
    - essere residenti nel Comune di Arezzo.
     
    PER GLI ORGANIZZATORI
    MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024 sono stati pubblicati gli avvisi rivolti agli ORGANIZZATORI di attività di centri estivi che intendano aderire al progetto "TempoBello 3.0".
    Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a prenderne visione consultando gli avvisi nella sezione sottostante "Allegati".
    Dal medesimo 22 maggio 2024, è possibile chiedere l'iscrizione nell'elenco degli organizzatori ai seguenti link, sia per quello dedicato alla fascia 12-36 mesi che per quello dedicato alla fascia 3-14 anni, estesa ai 18 anni in caso di disabilità certificata:
     

    Iscrizione Elelnco organizzatori fascia 12-36 mesi

     

    Iscrizione elenco organizzatori fascia 3-14 anni con estensione agli anni 18 per bambini ragazzi con disabilità certificata

     
    Attenzione:
    - qualora gli organizzatori realizzino attività in favore di entrambe le fasce di riferimento, è necessario procedere all'iscrizione nell'elenco di ciascuna delle due fasce di utenza, collegandosi ai link di riferimento;
    - in fase di richiesta di iscrizione, gli organizzatori devono indicare se siano previste attività dedicate anche a bambini/ragazzi con disabilità certificata.
     
    Si precisa che:
    - tutte le informazioni necessarie per procedere all'iscrizione sono contenute negli avvisi;
    - la richiesta di iscrizione per l'annualità 2024 dovrà essere presentata anche dagli organizzatori che hanno aderito al progetto nelle scorse edizioni.
     
    Gli elenchi degli organizzatori, aggiornati in tempo reale, sono consultabili ai seguenti link:
     
    Informazioni:
    Per informazioni telefonare all'Ufficio Servizi educativi e scolastici, ai numeri 0575 377287 - 0575 377241 - 0575 377403 o scrivere a centriestivi@comune.arezzo.it 
     

    P.E.Z. - Progetti Educativi Zonali - Età scolare, a.s. 2023/2024 - Informativa risorse progetti finanziati con PR FSE+ 2021-2027 - Asse 2 - Attività 2.f.13

    Descrizione completa

    Si informa che la Zona Aretina ha aderito all’avviso di Regione Toscana per usufruire dei finanziamenti a valere sui fondi PR FSE+ 2021-2027 - D.D. n. 17224 del 7/08/2023"PR FSE+ 2021-2027 - Asse 2- Attività 2.f.13 di cui al D.G.R. n. 666 del 12/06/2023

    Il progetto mira a prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere il successo scolastico e formativo sostenendo la realizzazione di laboratori previsti nell’ambito dei "Progetti educativi zonali (Pez) - età scolare" rivolti a bambini/e e ragazzi/e in età scolare, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado. Attraverso l’inclusione scolastica degli alunni disabili e degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza, il contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale, la promozione dell’orientamento scolastico.

    Con il Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n.25329 del 01/12/2023, la Zona Aretina è rientrata tra le zone ammesse a contributo con l’assegnazione di risorse economiche, per il progetto per l'a.s. 2023/2024 - ID 311028, pari ad € 112.860,00 che la Conferenza Zonale Aretina ha inteso destinare alla realizzazione delle attività laboratoriali nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali – P.E.Z. - Età Scolare, anno scolastico 2023/2024"

    Per maggiori informazioni sul bando si invita a consultare la pagina dedicata di Regione Toscana

    https://www.regione.toscana.it/-/contrasto-alla-dispersione-scolastica-bando-per-attivit%C3%A0-di-laboratorio-2023-2024-nell-ambito-dei-pez

     

     

    Iscriviti a

    Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

    Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

    Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

    Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

    Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

    Inserire massimo 200 caratteri