Dal 1 marzo 2019 ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, deve trasmettere con modalità telematica al Comune, ove l’alloggio è situato, una comunicazione, prevista dagli art. 58 e seguenti della Legge regionale n. 61/2024, contenente alcune informazioni sull’attività svolta.
L’art 72 della Legge Regionale prevede, inoltre, che i locatori sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, registrando giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e comunicando i dati con cadenza mensile, anche in assenza di movimenti, sempre con modalità telematica.
I comuni capoluoghi di provincia, con il coordinamento della Regione, hanno messo a disposizione dei locatori una piattaforma online, mediante la quale il Comune, ove è ubicato l’alloggio, può acquisire direttamente i dati della comunicazione iniziale ed i comuni capoluogo possono utilizzare i dati per le finalità di tipo statistico.
Si sottolinea che:
- l’utente dovrà effettuare una comunicazione per ogni singolo alloggio locato, dato che ad ogni alloggio viene attribuito un proprio codice identificativo;
- la decorrenza dell’obbligo dal 1 marzo 2019 significa che, a partire da tale data, chi concede in locazione un alloggio con finalità turistiche, deve effettuare la comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione relativo all’alloggio;
- la Locazione Turistica (LT), detta anche Affitto Breve prevede la stipula di un contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni;
- la legge statale - art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 - prevede che le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale, a partire dal 2 novembre 2024, siano avviate con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.
Il modulo di SCIA per le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale, necessario presupposto per effettuare l’adempimento, è stato reso disponibile dal 22 novembre sul Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR): https://www.suap.toscana.it/star
Anche i locatori che erano già registrati alla piattaforma per il pagamento dell’imposta di soggiorno dovranno effettuare la comunicazione e riceveranno un nuovo codice identificativo dell’esercizio, che andrà a sostituire quello precedente.
Tutti i locatori sono tenuti alla riscossione ed al riversamento dell’imposta di soggiorno. Nel caso in cui si avvalgano di intermediari immobiliari (agenzie o portali) questi ultimi sono responsabili degli adempimenti fiscali, compresa l’imposta di soggiorno.
Ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), i locatori sono tenuti ad inviare alla Polizia di Stato, in via telematica, le generalità degli ospiti alloggiati (entro le sei ore successive all'arrivo, nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, oppure entro le ventiquattro ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni superiori alle ventiquattro ore). Per fare questo è necessario richiedere alla Questura di competenza il rilascio delle credenziali.
Entro il giorno 5 del mese successivo, i locatori sono tenuti ed obbligati a comunicare i flussi turistici per finalità statistiche, collegandosi al portale arezzo.motouristoffice.it e cliccando sul link "Link alla Statistica: clicca qui per comunicare la statistica" I dati possono poi essere inviati automaticamente alla Questura seguendo il link https://wci.unicom.uno/manuale-adempimenti-istituzionali-p-s-alloggiatiweb/
Normativa di riferimento:
- Legge Regione Toscana n. 61/2024 “Testo Unico del Turismo”
- D. Lgs. n. 79/2011 “Codice del turismo”
- Circolare della Prefettura di Arezzo sulla identificazione degli ospiti