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Locazioni turistiche

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Dal 1 marzo 2019 ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, deve trasmettere con modalità telematica al Comune, ove l’alloggio è situato, una comunicazione, prevista dall’art. 70 della Legge regionale n. 86/2016, contenente alcune informazioni sull’attività svolta.

L’art 84 bis della Legge Regionale prevede, inoltre, che i locatori sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, registrando giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e comunicando i dati con cadenza mensile, anche in assenza di movimenti, sempre con modalità telematica.

I comuni capoluoghi di provincia, con il coordinamento della Regione, hanno messo a disposizione dei locatori una piattaforma online, mediante la quale il Comune, ove è ubicato l’alloggio, può acquisire direttamente i dati della comunicazione iniziale ed i comuni capoluogo possono utilizzare i dati per le finalità di tipo statistico. In questo modo si semplificano gli adempimenti a carico dell’utente, che su un’unica piattaforma può compilare sia la comunicazione diretta al comune, ove l’alloggio è situato, che quella sui flussi turistici diretti ai comuni capoluogo.

Sul sito web della Regione è presente una pagina dedicata. L’accesso diretto alla piattaforma è a questo link.

L’utente leggerà le note informative sull’obbligo di comunicazione e sarà guidato nella compilazione secondo il seguente iter:

per ogni alloggio che concede in locazione turistica dovrà selezionare il comune capoluogo di provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l’alloggio e sarà quindi rinviato alla piattaforma di tale ente, dove dovrà selezionare il comune di ubicazione dell’alloggio; dovrà registrarsi, riceverà per email il codice di attivazione e potrà compilare la comunicazione. Effettuata la comunicazione riceverà via email il modello compilato in formato pdf. Lo stesso modello sarà inviato dal sistema, sempre via email, al Comune destinatario della comunicazione.

Si sottolinea che:

- l’utente dovrà effettuare una comunicazione per ogni singolo alloggio locato, dato che ad ogni alloggio viene attribuito un proprio codice identificativo;

- la decorrenza dell’obbligo dal 1 marzo 2019 significa che, a partire da tale data, chi concede in locazione un alloggio con finalità turistiche, deve effettuare la comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione relativo all’alloggio.

Anche i locatori che erano già registrati alla piattaforma per il pagamento dell’imposta di soggiorno dovranno effettuare la comunicazione e riceveranno un nuovo codice identificativo dell’esercizio, che andrà a sostituire quello precedente. Il nuovo codice è indipendente dal vecchio e per accedere allo storico del vecchio codice i locatori dovranno accedere da Unicom.

Il Comune di Arezzo ha presentato e spiegato l'utilizzo della piattaforma in un incontro pubblico, trasmesso in diretta streaming su youTube, il cui video è disponibile a questo link.

 

Tutti i locatori sono tenuti alla riscossione ed al riversamento dell’imposta di soggiorno. Nel caso in cui si avvalgano di intermediari immobiliari (agenzie o portali) questi ultimi sono responsabili degli adempimenti fiscali, compresa l’imposta di soggiorno.

Ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), i locatori sono tenuti ad inviare alla Polizia di Stato, in via telematica, le generalità degli ospiti alloggiati. Per fare questo è necessario richiedere alla Questura di competenza il rilascio delle credenziali.

 

Normativa di riferimento:

- Legge Regione Toscana n. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”

- Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana n. 47/R del 2018 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86”

- D. Lgs. n. 79/2011 “Codice del turismo”

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