Di seguito trovate le risposte alle domande più frequenti in materia di procedura contravvenzionale.
Per ulteriori approfondimenti potete contattare il Call Center al numero 800111177 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30.
Ristampa verbali ad altro nominativo
Pagamento del preavviso dopo i 10 giorni
Pagamento oltre i 60 giorni dalla data di notifica
Pagamento entro i 5 giorni dalla notifica
Modalità di pagamento dei verbali ai sensi del Codice della Strada
La Polizia Municipale non può disporre della archiviazione dei verbali. L’interessato può proporre ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non abbia provveduto al pagamento della sanzione, facendo pervenire scritti difensivi e documenti all'Autorità Amministrativa (Prefetto). Il ricorso deve essere inviato a: Prefetto di Arezzo con raccomandata AR oppure mediante consegna della domanda, nei giorni feriali, alla Polizia Municipale di Arezzo via Setteponti n. 66, nei seguenti orari: 8,00 – 13,00 dal lunedì al sabato e 15,00 – 18,00 solo il martedì e giovedì. In alternativa ci si può rivolgere al Giudice di Pace di Arezzo ricordando che il termine ultimo per proporre ricorso è 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
Archiviazione dei verbali in autotutela. Archiviazione da parte della Polizia Municipale, quando può essere effettuata
Per ottenere l’annullamento l’interessato può richiedere l’archiviazione in autotutela. L’autotutela è prevista in soli tre casi: quando c’è l’errata identificazione del veicolo (ad esempio sul verbale figura un veicolo di una certa marca automobilistica mentre nella realtà l’interessato è proprietario di una vettura di marca diversa); quando la violazione è già oblata in modo congruo e nei tempi previsti (10 giorni escludendo o il giorno iniziale o il giorno finale) a livello di preavviso (in tale caso l’interessato deve dimostrare di avere pagato quel preavviso che ha generato il verbale); quando è avvenuto il decesso della persona successivamente alla violazione. La richiesta può essere consegnata: a mano presso la Polizia Municipale di Arezzo, via Setteponti n. 66, nei seguenti orari: 8,00 – 13,00 dal lunedì al sabato e 15,00 – 18,00 solo il martedì e giovedì.
Ristampa verbali ad altro nominativo
Quando con il modulo dati conducente l’intestatario del verbale comunica che era alla guida un soggetto diverso dalla propria persona, lo stesso verbale viene ristampato automaticamente alla persona indicata come conducente, con l’importo maggiorato dalle ulteriori spese di notifica. Questa notifica viene effettuata poiché anche il conducente identificato successivamente deve potersi avvalere della facoltà di presentare istanza di difesa, e la decurtazione dei punti sulla patente del trasgressore può avvenire solo dopo che il verbale risulta definito. Al fine della completa estinzione del verbale gli interessati dovranno corrispondere la cifra risultante dopo la nuova notifica del verbale al conducente.
Pagamento del preavviso dopo i 10 giorni
Il pagamento con minimo edittale e senza spese di notifica del preavviso rinvenuto sul veicolo è ammesso entro 10 giorni dalla data di accertamento. Qualsiasi pagamento effettuato in misura inferiore o oltre i termini indicati prevede la notifica del verbale maggiorato delle spese dovute; in tal caso il pagamento risulta parziale ed è necessaria l’integrazione della differenza. Esempio: il soggetto interessato paga il preavviso dopo 10 giorni; al proprietario del veicolo verrà notificato il verbale con l’importo complessivo più le spese di notifica; il soggetto interessato dovrà compilare un bollettino in bianco con l’importo pari alla differenza tra quanto richiesto nel verbale notificato e quanto già versato, avendo cura di specificare nella causale la motivazione dell’integrazione (integrazione pagamento verbale n. ..... del ................).
Pagamento oltre i 60 giorni dalla data di notifica
Oltre i 60 giorni dalla data di notifica la sanzione passa dall’importo minimo edittale alla metà del massimo previsto per la sanzione contestata. in tal caso il pagamento effettuato oltre i 60 giorni dalla data di contestazione/notifica risulta parziale ed è necessaria l’integrazione della differenza. Il trasgressore deve contattare immediatamente la Polizia Municipale per sanare la posizione prima che parta l’azione esecutiva.
Pagamento entro i 5 giorni dalla notifica
A norma dell’articolo 202 del Nuovo Codice della Strada è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione con lo sconto del 30% come indicato nel verbale, se il versamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della infrazione. Lo sconto non si applica alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale non compresa nel Codice della Strada, salvo che in tali norme non vi sia un espresso rinvio al titolo VI del Codice della Strada, o alle violazioni con pagamento in misura ridotta non consentito ed a quelle per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’articolo 210/3 c del Codice della Strada, o quando vi è la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Preavvisi di violazione che prevedono la decurtazione di punti. Obbligo comunicazione dati conducente.
Sono quei preavvisi con articoli che prevedono la decurtazione dei punti (ad esempio per la sosta riservata alle persone invalide vengono decurtati 2 punti). In tali casi l’agente accertatore trascrive l’importo (che il trasgressore può subito pagare) indicando sul preavviso il numero dei punti decurtabili. Qualora il preavviso venga pagato e il proprietario del veicolo non provveda spontaneamente a comunicare i dati del conducente del veicolo, al proprietario verrà notificato un verbale a importo zero, e da quel momento avrà 60 giorni per comunicare tali dati. Se non vengono comunicati i dati (patente) del conducente del veicolo per la decurtazione dei punti si procederà all’applicazione dell’articolo 126 bis. Ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada il destinatario della notifica del verbale è invitato a fornire entro 60 giorni dalla notifica le generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita) e i dati della patente di guida dell’effettivo conducente per la detrazione dei punti patente. In assenza di tale comunicazione oppure in presenza di comunicazione incompleta o effettuata oltre il sessantesimo giorno, il proprietario del veicolo (sia esso persona fisica o giuridica) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada. La decurtazione punti sarà raddoppiata qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
La trasmissione dei dati può avvenire tramite PEC all'indirizzo mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it o presentando il modulo presso la Polizia Municipale a mano o tramite raccomandata A/R indirizzata a Polizia Municipale Arezzo, via Setteponti n. 66 Arezzo, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@comune.arezzo.it.
Modalità di pagamento dei verbali ai sensi del Codice della Strada
- Tramite c/c allegato al verbale presso tutti gli sportelli di Poste Italiane.
- Presso la Sede della Polizia Municipale Arezzo, Via Setteponti n. 66 nei giorni feriali orario 8,00 – 12,30; solo il martedì e giovedì anche in orario 15,00 – 18,00.
- Tramite bonifico al seguente IBAN IT46E0760114100000000209528 indicando targa, numero del verbale e data.
- Con Carta di Credito all’indirizzo web https://arezzo.multeonline.it/web/polizia-locale/polizia-locale
- Tramite codice QRcode stampato sul verbale a lato modalità di pagamento.
Come richiedere l’accesso ai varchi ZTL da parte di cittadini disabili o di altre utenze per motivi di urgenza
Telefonare al numero verde 800211155 a cui rispondono direttamente gli operatori dell'Ufficio Sanzioni della Polizia Municipale.