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Esercizi di somministrazione

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SOMMINISTRAZIONE IN SEDE FISSA

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Requisiti soggettivi

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario (oltre alla maggiore età e all'assolvimento degli obblighi scolastici), essere in possesso dei requisiti morali e professionali.

I requisiti morali sono quelli previsti dall'art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all'attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.

I requisiti professionali sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

I requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 13 della L.R. 28/2005, dall'art. 71 comma 6 del D.lgs 59/2010 (come modificato dal D.Lgs 147/2012 e successive circolari esplicative):

- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (un elenco non esaustivo dei titoli è contenuto nella circolare n. 3642/C del ministero dello Sviluppo Economico, consultabile nel sito del Comune di Arezzo, sezione Commercio, sotto-sezione Normativa)

- avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l`attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l`attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS)

- essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro o perdita dei requisiti

- in quanto cittadino italiano di aver esercitato all’estero in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l`attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato all’estero la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l`attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata

Requisiti dei locali e delle aree

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio.

L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di sicurezza sui luoghi di lavoro, d’impatto acustico, prevenzione incendi, di polizia urbana e le disposizioni di cui al decreto 10/03/1998 ivi comprese quelle relative alla capienza massima contemporanea del locale.

L’esercizio deve rispondere ai criteri di sorvegliabilità, prescritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 25/8/1991 ed individuati dal D.M. 17/12/1992, n. 564 e dal D.M. 05/08/1994, n. 534 (allegato D);

Orari

Gli orari sono liberalizzati fermo il rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalla normativa vigente. L’orario effettuato dall’esercizio verrà reso noto al pubblico mediante affissione sulla vetrina del locale.

Prezzi

Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Attività stagionale

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. E’ soggetta a SCIA con le medesime modalità sopra descritte.

Modalità

L’avvio, il trasferimento e subingresso, le modifiche strutturali, l’ampliamento di superficie sono soggetti a SCIA.
Ogni altra variazione è soggetta a comunicazione compresa la cessazione dell’attività.

In particolare le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione entro sessanta giorni dalla variazione.

La cessazione deve essere comunicata entro 60 giorni dal suo verificarsi e il subentro entro 60 giorni dalla stipula dell’atto o entro un anno dalla morte del de cuius. Il ritardo comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla L.r.28/2005. In caso di subentro in ogni i caso l’attività non può essere avviata fino alla presentazione della SCIA.

La Scia e le comunicazioni ai sensi della L.R.28/2005 sono scaricabili da questo sito e si presentano telematicamente da un pec con firma digitale all’indirizzo pec del Comune.

La scia deve essere corredata di tutti i documenti indicati nel modello stesso e completa in ogni sua parte.

E’ sempre necessario che l'esercente presenti unitamente alla Scia di somministrazione la notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 in cui dovrà asseverare il possesso dei requisiti igienico-sanitari corrispondenti all'attività svolta (la notifica sostituisce l'autorizzazione sanitaria 283/62) e il relativo bollettino per la USL.

L'attività può essere iniziata dalla data di ricezione della ricevuta automatica di consegna del sistema della SCIA

 

Somministrazione gratuita a fini promozionali

Non sono soggette alla L.R.28/2005 le attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali. In tal caso resta fermo l’obbligo di presentare la notifica sanitaria.

 

Normativa

L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009
D.Lgs. 59/2010
DPR 160/2010

 


FORME SPECIALI DI SOMMINISTRAZIONE

Catering - mense aziendali - domicilio del consumatore - empori polifunzionali - interna ad attività prevalenti di spettacolo, ad impianti sportivi, a sale giochi, a librerie, musei, ecc

Si intendono gli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata:

- congiuntamente ad attività prevalente di: 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia; 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni; 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi; 4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. In tale caso la scia deve essere necessariamente collegata all’attività principale.

- negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

- negli empori polifunzionali

- nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001; e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;

- al domicilio del consumatore.

L’attività congiunta (punti 1, 2, 3 e 4) si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di sottofondo.

Modalità di erogazione

La Scia e l’istanza devono essere inoltrate telematicamente utilizzando la modulistica disponibile nel sito completa di tutti gli allegati e deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL link ambiente.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio della PEC o da data diversa indicata nel modulo e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema contenente il numero pec. Attenzione quando si compila la scia, è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa.

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali Dlgs 59/2010.

- Requisiti professionali di cui al Dlgs 59/2010

Attenzione: non rientrano in questa fattispecie le attività di somministrazione senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell`ordine, strutture d`accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno e neppure la somministrazione all’interno dei circoli o associazioni di cui al DPR 235/2001 per i quali si deve utilizzare l’apposito modello.

Normativa

l.r. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009
Dlgs59/2010
Dpr 160/2010

 


COMUNICAZIONI E VARIAZIONI

Utilizzare la procedura di invio pratiche online.

 


CIRCOLI PRIVATI

Descrizione

Documentazione e requisiti necessari per la somministrazione all'interno di circolo privato aderente a Ente con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno

Modalità di richiesta e di erogazione

Denuncia d'inizio attività (2 copie entrambe con firma originale) in cui il Presidente dichiara: 
a) l'ente nazionale cui il circolo aderisce
b) il tipo di somministrazione
c) l'ubicazione e la superficie dei locali
d) che il locale è conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e ai criteri di sicurezza ed in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia
e) che il circolo non esercita attività lucrativa ai sensi dell'art. 111 comma 3,4bis e 4quinquies del T.U. delle imposte sui redditi;

  • copia documento d'identità del richiedente
  • planimetria del locale con indicazione della sala somministrazione
  • relazione sull'impatto acustico e copia versamento all'ARPAT
  • atto costitutivo e statuto registrato
  • attestato di affiliazione ad enti od associazioni a carattere nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno
  • copia notifica sanitaria

N.B. Se il circolo non rispetta le previsioni del testo unico sui redditi (art. 111 comma 3,4-bis e 4-quinquies) il legale rappresentante o il delegato deve essere iscritto al REC e non beneficia del meccanismo semplificato della DIA ma soggiace al rilascio di autorizzazione pur non rientrando nei parametri numerici.

Somministrazione

La somministrazione deve costituire attività complementare a quella ricreativa, culturale-sociale principale
Se la somministrazione è gestita dal Presidente del circolo non è necessaria l’iscrizione al REC
Se è affidata in gestione a terzi sono necessari:

  • copia documento d’identità del gestore e visura camerale da cui risulti l’iscrizione al REC
  • se trattasi di una società anche atto costitutivo della stessa

La sola somministrazione non deve avere accesso dalla pubblica via
La somministrazione è riservata ai soci, per soci si intende anche quelli aderenti a circoli facenti capo alla stessa organizzazione nazionale.
Gli addetti alla manipolazione devono avere il tesserino sanitario.

Statuto

Il D.P.R. n.235/2001 richiama il T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n.917/1986) al fine di risolvere a livello di imposizione fiscale l’assenza di finalità di lucro.
In conformità a quanto detto lo statuto del circolo privato deve contenere espressamente le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Soci

Il circolo è obbligato a tenere un elenco dei soci aggiornato. Il numero minimo degli iscritti è di 100.
Nel caso sia richiesta la somministrazione è necessario esibire un elenco di almeno 100 soci
È fatto assoluto divieto di rilasciare la tessera sociale nell’immediatezza della domanda. Per partecipare alla vita sociale è necessaria delibera favorevole del consiglio.

Locali

Il locale può avere qualunque destinazione d'uso urbanistico.
Non deve esserci accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici (requisiti di sorvegliabilità D.M.564/1992).
All’esterno non possono essere messi cartelli, manifesti o altro che pubblicizzi l’attività di somministrazione.

Intrattenimenti danzanti

Per gli spettacoli riservati ai soci non è necessaria alcuna comunicazione, è obbligatorio comunque il nulla-osta SIAE e quando la capienza supera le 100 unità il certificato antincendio e fermo il rispetto dei limiti di rumorosità di legge. Possono parteciparvi solo i soci che abbiano acquisito tale qualità da almeno 60 giorni.
Sono consentiti gli spettacoli destinati anche ai non soci ma occorre l’autorizzazione ex art.69 tulps (68 tulps se avviene al di fuori della sede sociale), nulla-osta SIAE, certificato antincendio se capienza supera le 100 unità, se supera le 200 anche l’agibilità della Commissione provinciale di vigilanza. Soci ed invitati non possono comunque superare le 500 unità. Non possono essere fatte più di 4 manifestazioni all’anno( d.p.c.m.16.09.1999 n.504 e circolare minifinanze n.165 del 07.09.2000). In materia di inquinamento acustico, per le manifestazioni all’aperto è necessaria l’acquisizione del parere o dell’eventuale autorizzazione in deroga dell’Ufficio Ambiente.

Giochi leciti, biliardo e carte

Denuncia inizio attività 2 copie entrambe con firma originale
Richiesta Tabella giochi proibiti
Gli apparecchi cha appartengono alle tipologie di cui all'art. 110 comma 6 possono essere installate solo nella sala di somministrazione. Le altre tipologie di apparecchi solo se posti fuori dalla sala di somministrazione non necessitano di autorizzazione e devono comunque possedere il nullaosta dei monopoli di stato. Non è necessaria una sala separata per il gioco delle carte. Tutti i giochi sono vietati ai minori di anni 14 ad eccezione degli apparecchi che consentono vincite in denaro vietati ai minori di anni 18.

Impatto acustico

Se al momento della denuncia inizio attività per la somministrazione si presenta denuncia anche per l’installazione dei giochi si invita il tecnico abilitato a redigere un'unica relazione d’impatto acustico che risponda ai criteri di cui alla Delibera Regione Toscana n.788/1999. Fatta eccezione per i biliardi e carambole, la valutazione d’impatto acustico può essere sostituita da autocertificazione vedi allegato del modulo di d.i.a.

Variazioni

Qualunque variazione deve essere prontamente comunicata (modifica della denominazione, della sede ecc.) Per quanto concerne la nomina di un nuovo presidente deve essere compilato apposito modello ed allegati in copia il verbale del Consiglio che lo ha eletto e il documento d’identità.

Comunicazioni annuali

All’inizio di ogni anno il Presidente deve provvedere a comunicare la prosecuzione dell’attività del circolo allegando in copia il nuovo attestato di affiliazione e il rendiconto consuntivo (quest’ultimo se non ancora approvato in tale data dovrà essere comunque prodotto non appena disponibile).

Orari di apertura e chiusura

Secondo quanto disposto dall’ordinanza n.602 del 21.06.2001 l’attività di somministrazione nei circoli privati può essere effettuata:

  • dalle ore 7.00 alle ore 1.00 nei locali al chiuso; 
  • dalle ore 7.00 alle ore 24.00 nelle aree all’aperto di pertinenza del circolo conformi ai criteri stabiliti dall’art. 4 del D.M. 564/1992 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art.8 dell’ordinanza n.602 è consentito ai circoli effettuare nei locali al chiuso trattenimenti musicali dal vivo o con apparecchi meccanici ed elettronici in orario compreso tra le 8.00 e le 24.00.
Nei locali e spazi all’aperto che rispondano ai criteri di cui sopra, le attività di cui al precedente capo possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 24.00 con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Sono indici di attività lucrativa:

  1. Rilascio senza formalità della tessera sociale
  2. Pubblicità delle iniziative svolte
  3. Dimensione del locale ed elevato numero di soci 
  4. Pagamento biglietto d’ingresso in caso di spettacoli

 

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