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Commercio al dettaglio in sede fissa

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---- pagina in aggiornamento: dove si fa riferimento alla presentazione di modulistica agli uffici comunali, si legga presentazione tramite procedura online ----

ESERCIZI DI VICINATO 

Comunicazione per esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa: negozi di vicinato con superficie compresa fra 1 e 300 metri quadrati.

Requisiti del richiedente

Morali

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e dall'art.13 della L.R. 28/2005 per il titolare della ditta individuale e per i soci delle società.

Professionali

- Per il commercio alimentare è necessario uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti alimentari o aver prestato opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese, esercenti attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il commercio, per una qualsiasi delle tabelle alimentari.
Il requisito professionale deve essere posseduto obbligatoriamente dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante o socio o un dipendente in caso di società.

 

Requisiti dei locali

Il locale deve avere destinazione d'uso commerciale al dettaglio. 
E' vietato svolgere nello stesso locale il commercio al dettaglio e all'ingrosso fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 11bis regolamento regionale  n. 4/1999 e salvo il rispetto della destinazione d'uso determinata dall'attività prevalente.
Per il commercio alimentare che comporti manipolazione o preparazione (es. gastronomia da asporto) è necessario che l'esercente presenti all'Ufficio Ambiente notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 in cui dovrà asseverare il possesso dei requisiti igienico-sanitari corrispondenti all'attività svolta (la notifica sostituisce l'autorizzazione sanitaria 283/62).

 

Modalità di richiesta ed erogazione

Dichiarazione d'inizio attività ai sensi della L.R.28/2005 relativo a negozi di vicinato con superficie compresa fra 1 e 300 metri quadrati redatta in duplice copia su modulo scaricabile, da presentare allo Sportello Unico.
Due copie con la data e il timbro di ricevuta verranno restituite al cittadino che dovrà conservarne una copia in negozio in quanto ha valore autorizzatorio.
L'attività può essere iniziata dalla data di protocollazione della DIA da parte del Comune.

 

Documenti da presentare

2 copie della comunicazione compreso le pagine non compilate in carta semplice corredata dei seguenti documenti:
- documento d'identità del titolare o legale rappresentante ed eventuale preposto;
- planimetria del locale ad eccezione che in caso di subingresso;
- atto costitutivo in caso di società;
- atto notarile in caso di  subingresso o certificato del notaio.
- atto comprovante il possesso del requisito professionale.

 

Normativa

- L.R. 28/99
- Delib. Cons. Reg.le 233/99
- Delib. Cons. Com.le 12 del 07/02/2000.

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita compresi tra 300 e 1500 metri quadrati.

Per superficie di vendita si intende quella definita dall’art.15 LR.28/2005

Modalità di erogazione

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di 1500 mq è soggetta ad autorizzazione.
Il subingresso, la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione.
La riduzione di superficie e la variazione del settore merceologico sono soggetti a comunicazione.
Devono essere altresì comunicate le variazioni della compagine sociale, denominazione, preposto, legale rappresentante, sede legale e cessazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.
La Scia e l’istanza devono essere inoltrate telematicamente. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare, unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente, oltre a determinare la revoca della stessa.
Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es. un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e il termine di conclusione è quello previsto dal DPR 160/2010.

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali di cui al D.gs59/2010.
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del Dlgs.59/2010.

Requisiti dei locali e delle aree

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio a media struttura (Tc2) salvo che non si tratti di immobile preesistente in cui da sempre vi è insediata una media struttura; in tal caso è sufficiente la generica destinazione commerciale al dettaglio.
L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III capo IV del D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 (raccordi viari, dotazione e caratteristiche dei parcheggi, servizi igienici per la clientela). Tali parametri sono derogati solo per le medie strutture nel centro storico e preesistenti.

E’ altresì necessario verificare preventivamente se l’immobile è soggetto alla normativa di prevenzione incendi in particolare se è necessario presentare scia antincendio o ottenere il CPI.

Outlet 
Ferma la disciplina generale sopra descritta possono utilizzare la denominazione di outlet nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi e nella relativa pubblicità le medie strutture:
- nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione;
- adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria

Vendita farmaci da banco 
La vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 devono inviare apposita comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio

 

Media struttura inserita in un centro commerciale

Commercio al dettaglio di merci ingombranti o a consegna differita

Qualora la media struttura sia specializzata nella vendita esclusiva delle merci elencate all’art.21 bis della L.R.28/2005, ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita è calcolata: qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita; qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite. Si applica la disciplina prevista per le medie strutture se la superficie così calcolata resta compresa tra 300 e 1500 mq. Se inferiore si applica la disciplina dell’esercizio di vicinato.

Commercio congiunto ingrosso e dettaglio

Lo svolgimento nello stesso locale di attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso è ammessa, a condizione che l’immobile abbia destinazione commerciale all’ingrosso. Il commercio congiunto è soggetto al regime della media struttura quando l’intera superficie di vendita (ingrosso + dettaglio) è compresa tra 300 e 1500mq. Qualora la merce venduta rientri nell’elenco di cui all’art.21 o 21 bis L.R.28/2005 si applicano gli abbattimenti di superficie in esso previsti e pertanto si applica il regime della media struttura solo se a seguito dell’abbattimento stesso la superficie resta superiore a 300mq.
Non trattasi di commercio congiunto e non si applica quanto previsto dall’art.21 l.r.28/2005 all’ipotesi in cui il commercio al dettaglio si svolga nello stesso immobile ma separato fisicamente dal locale del commercio all’ingrosso ai sensi dell’art.28 del regolamento edilizio. Le condizioni sono che il locale al dettaglio non superi 30 mq, abbia accesso separato e non sia comunicante con il locale destinato al commercio all’ingrosso, se non per gli addetti. In tale caso si presenta SCIA per esercizio di vicinato ed è ammesso che la destinazione resti quella commerciale all’ingrosso.

 

Normativa

L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
D.P.R. 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Autorizzazione ai sensi della L.R.28/2005 e DPGR n.15/r-2009 relativo a strutture al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati. Possono insediarsi solo in aree o immobili con destinazione specifica stabiliti dal regolamento urbanistico.

 

Modalità di richiesta ed erogazione

L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18 seguenti della L.R.28/2005 come modificata alla luce della sentenza della C.C. 165/2014.

La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita, il subingresso è soggetta a SCIA, purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione.

La riduzione di superficie e la riduzione del settore merceologico sono soggetti a comunicazione.

Devono essere altresì comunicate le variazioni della compagine sociale, denominazione, preposto, legale rappresentante, sede legale e la cessazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.

La Scia e l’istanza devono essere inoltrati telematicamente. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente, oltre a determinare la revoca della stessa.

Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es. un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e i termini di conclusione è quello previsto dal DPR 160/201

 

Requisiti dei locali e delle aree

L'autorizzazione alle grandi strutture di vendita viene rilasciata dal SUAP previa verifica dei seguenti requisiti:

a) collocazione in aree o edifici aventi una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita (condizione prevista all'articolo 64, comma 1, della L.R. n. 52/2012), a seguito di conferenza di pianificazione di cui agli articoli 66 e 69 della L.R. n. 52/2012;

b) dimensione della struttura di vendita contenuta entro i 15.000 mq (come previsto dall’articolo 64, comma 1, L.R. n. 52/2012) o entro i 20.000 mq (in presenza delle particolari condizioni previste dallo stesso articolo 64, al comma 2);

c) rispetto dei parametri relativi ai raccordi tra viabilità pubblica e struttura di vendita (di cui all’articolo 26 del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28) ed alle dotazioni di parcheggi (di cui agli articoli 27, 30 e 31 del D.P.G.R. n. 15/R/2009);

d) presenza di servizi igienici per la clientela (di cui all’articolo 32 del D.P.G.R. n. 15/R/2009).

La procedura è complessa ed è di regola un procedimento unico disciplinato dal DPR 160/2010. Trattandosi di un progetto complesso sono necessarie verifiche preliminari e sostanziali ad esempio presso il Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune.

 

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali D.lgs. 59/2010.
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del D.lgs. 59/2010.

 

Outlet
Ferma la disciplina generale sopra descritta possono utilizzare la denominazione di outlet nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi e nella relativa pubblicità le grandi strutture:
- nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.

 

Vendita farmaci da banco

La vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 devono inviare apposita comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.

 

Normativa

L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
DPR 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

CENTRI COMMERCIALI

Per centro commerciale si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultanti dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

 

Modalità di erogazione

L'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. Link
L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale, il subingresso sono soggette a SCIA, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione , il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Le medie e le grandi strutture di vendita all’interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA.
L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
La cessazione deve essere comunicata.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.
La Scia e l’istanza deve essere inoltrata telematicamente link utilizzando la modulistica disponibile nel sito completa di tutti gli allegati. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL link ambiente

 

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali Dlgs.59/2010. 
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del Dlgs.59/2010.

 

Requisiti dei locali

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio a media struttura o grande struttura. 
L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III capo IV del D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009.

 

Normativa
L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
D.P.R. 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

FORME SPECIALI DI VENDITA

COMMERCIO ELETTRONICO

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA DI PRODOTTI PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

Requisiti del richiedente 
Per la sola vendita di prodotti alimentari, uno dei seguenti requisiti, previsti dall'art. 5 del D.L.vo 114/98: 
a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare; 
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti alimentari o aver prestato opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese, esercenti attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione; 
c) essere stato iscritto al Registro  Esercenti il commercio, per una qualsiasi delle tabelle alimentari. 

Modalità di richiesta ed erogazione 
La Comunicazione deve essere presentata  al Comune del luogo dove  sarà installato l'apparecchio e devono essere dichiarate  la sussistenza del possesso dei requisiti morali e penali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonchè, se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Documenti da presentare 

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

SPACCI INTERNI

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TV O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Requisiti del richiedente 
- Iscrizione alla Camera di Commercio. 
- Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e penali, il settore merceologico non alimentare o alimentare. 

Nel caso di settore alimentare occorre una delle seguenti posizioni: 
a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare; 
b) avere esercitato in proprio per almeno 2 anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti alimentari; 
c) aver prestato opera per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione; 
d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per una qualsiasi delle tabelle alimentari. 
  
Modalità di richiesta ed erogazione 
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a comunicazione in carta semplice (su modulo scaricabile dalla sezione Allegati), al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Documenti da presentare 

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

COMUNICAZIONI E VARIAZIONI

Sospensione, proroga o ripresa dell'attività

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Subingresso provvisorio mortis causa

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Vicinato, media e grande struttura - Variazioni

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Affidamento di reparto

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

 

VENDITA SOTTOCOSTO

Modalità di richiesta ed erogazione 
E' necessario presentare una comunicazione senza marca da bollo allo Sportello Unico. 
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta. 
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dall'ultima effettuata, salvo il caso in cui sia la prima vendita sottocosto dell'anno. 

Documenti da presentare 
Comunicazione da presentare allo Sportello Unico, almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto, completa della documentazione indicata nel modulo di comunicazione. 

Normativa 
D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001.

 

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere titolare di un'impresa individuale oppure legale rappresentante di una società che svolge l'attività di commercio al dettaglio. 
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di: 
a) cessazione dell’attività commerciale; 
b) cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; 
c) trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; 
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita al termine 
Nell'ipotesi a) l’esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione. 
Nell’ipotesi d), al termine della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

Modalità di richiesta ed erogazione

Le vendite possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa.

Documenti da presentare

La documentazione è indicata nel modulo.

Normativa

- L.R.28/2005 e relativo regolamento di attuazione.

 

SALDI DI FINE STAGIONE

Requisiti del richiedente 

Titolare di attività commerciali al dettaglio. 

Modalità di richiesta ed erogazione

Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal 5 gennaio e dal 1° sabato di luglio di ogni anno per 60 giorni consecutivi. Le date di partenza dei saldi sono comunque suscettibili di modifiche, anche in extremis, da parte della Regione; è quindi consigliabile contattare l'Ufficio Commercio per verificare la data effettiva di partenza.

Documenti da presentare

Non è necessario presentare la comunicazione al Comune. 

Normativa

- Legge Regionale 28/2005

- Regolamento Regionale DPGR 1 aprile 2009 n.15/r

 

COMMERCIO DI COSE ANTICHE E USATE

Requisiti del richiedente
Il richiedente deve essere titolare di ditta individuale o legale rappresentante di una società, inoltre deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 ed è obbligato a tenere il registro delle operazioni che vengono compiute giornalmente.

Modalità di richiesta ed erogazione
Deve essere compilata una denuncia di inizio attività per il commercio di cose antiche o usate e presentata all'Ufficio Commercio. 
Per la vidimazione del registro è necessario rivolgersi al Suap. 

Documenti da presentare 
Denuncia di inizio attività per il commercio di cose antiche o usate, completa degli allegati in essa elencati. 

Normativa 
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
- R.D. 6 maggio 1940, n° 635 e successive modifiche ed integrazioni, approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; 
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FARMACI DA BANCO, AUTOMEDICAZIONE O NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA

L'art.5 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 convertito  in legge 4 agosto 2006 n.248 ha stabilito la possibilità di vendita al pubblico dei farmaci da banco di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica al di fuori delle farmacie. 
Gli esercizi a cui è consentito la vendita di tali prodotti sono esclusivamente quelli previsti dall'art.4 comma 1 lett. d) e) f) del D.lgs.114/98 ovvero: 
-gli esercizi di vicinato(max 250 mq) 
-le medie strutture di vendita (da 251 a 1500 mq) 
-le grandi strutture di vendita (sopra i 1500 mq). 
Attenzione l'art.5 del decreto 223/2006 non consente l'apertura di nuovi esercizi commerciali o la trasformazione di esercizi già esistenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 lett.d) e) f) del D.lgs114/98 per la vendita esclusiva dei prodotti farmaceutici sopracitati. 
La vendita dei farmaci da banco di automedicazione o in generale dei prodotti non soggetti a prescrizione medica deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla vendita di altri prodotti. Il decreto parla precisamente di un reparto all'interno di uno degli esercizi commerciali di cui sopra che segue l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, alla presenza e con l'assistenza di personale e diretta del cliente di uno o più farmacisti abilitati e iscritti al relativo ordine. 

Modalità di erogazione: 
Chi intende avviare la vendita di tali farmaci deve : 
- presentare al Comune comunicazione/domanda di apertura di uno degli esercizi commerciali secondo le modalità previste dal D.lgs.114/98 qualora l'esercizio non sia già esistente; 
- inviare comunicazione preventiva al Ministero della Salute, all'Agenzia del Farmaco e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e p.c. al Comune.

 

VENDITA FUNGHI EPIGEI 

Vendita di funghi epigei freschi spontanei e secchi sfusi della specie Boletus Edulis

Cosa è

Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e nei prati.

I funghi epigei oggetto di commercio sono esclusivamente quelli indicati nell’allegato 1 del dpr 376/1995 e dalla delibera della Giunta Regionale n.939/1999.

 

I requisiti per la vendita dei funghi

La vendita di funghi può essere effettuata in sede fissa o su area pubblica (escluso l’itinerante).

Per effettuare la vendita di funghi spontanei sfusi, freschi o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus Edulis (porcini), i commercianti del settore alimentare al dettaglio, all’ingrosso o su area pubblica (esclusa in quest’ultima ipotesi, la forma itinerante) e i produttori agricoli devono:

 - essere in possesso del titolo che li abilita allo svolgimento dell’attività commerciale in generale, quindi SCIA/autorizzazione per il commercio in sede fissa, ingrosso, aree pubbliche e produttore agricolo;

 - presentare una SCIA specifica per la vendita dei funghi al Suap del Comune dove ha sede l’esercizio di vendita o dove risiede il richiedente o la società in caso di vendita ambulante in aree mercatali;

 - indicare nella SCIA la persona o le persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dalla USL, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996.

L’attestato di idoneità al riconoscimento viene rilasciato dalla USL dopo aver superato un apposito esame. Informazioni per sostenere l’esame di idoneità alla vendita dei funghi sono reperibili presso il Servizio Micologico dell'Azienda USL 8.

 

Prerequisiti

La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo micologico; in alternativa i funghi devono essere sottoposti a certificazione di commestibilità da parte di un micologo dell’Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato.

Il titolare dell’attività e la persona delegata devono essere altresì in possesso dei requisiti morali previsti dalle normative di riferimento.

 

La scia

La scia deve essere inviata telematicamente e firmata digitalmente. Nella SCIA è contenuta la dichiarazione di accettazione dell'institore, della persona delegata o comunque di chi si assume l'incarico della vendita.

La Scia è valida fino a che almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità continua ad esercitare l’attività.

La cessazione dell’attività e ogni altra variazione devono essere comunicate dal titolare dell'attività al SUAP entro 30 giorni.

La scia non deve essere presentata da chi commercializza funghi secchi confezionati, funghi coltivati e funghi epigei freschi in confezioni non manomissibili singolarmente certificate da un micologo.

  

Normativa di riferimento

- D.P.R. n. 376 del 14.07.1995, “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

- L.R. 16 del 22/03/1999, "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei"

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 09.08.1999, “Applicazione delle disposizioni sulla commercializzazione dei funghi epigei spontanei, previste dal titolo III della L.R. 22 marzo 1999, n. 16. Approvazione delle modalità attuative, integrazione elenco specie commestibili ed adeguamento cod. 020 del tariffario approvato con DGR 8877 del 2.11.1992” 

- L.R. Toscana n. 58 del 17/11/2010, "Modifiche a L.R.Toscana n. 16/1999"

 
 
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