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Cittadinanza iure sanguinis: come fare e cosa serve

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La Legge 5 febbraio 1992 n.91 e il D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572 (regolamento di esecuzione) disciplinano la materia della cittadinanza italiana. Principio cardine (anche se non esclusivo) della cittadinanza italiana è l’attribuzione iure sanguinis ovvero la trasmissione della cittadinanza per discendenza diretta (paternità o maternità) da parte di chi è cittadino italiano. In virtù di tale principio, i discendenti dei cittadini italiani emigrati all’estero, possono avviare un procedimento ricognitivo della loro cittadinanza originaria.
Come fare:
La richiesta può essere presentata:
•    al Consolato d’Italia all’estero competente territorialmente rispetto alla residenza estera del discendente del cittadino italiano;
•    in caso di rientro in Italia, al Comune italiano di iscrizione anagrafica.
Il discendente del cittadino italiano  che trasferisce la propria dimora abituale nel Comune di Arezzo deve presentare la Dichiarazione di Residenza entro 3 mesi dall’ingresso in Italia. Si raccomanda ai cittadini di non presentare richieste di trasferimento di residenza non veritiere in quanto verranno effettuati controlli in merito alle dichiarazioni effettuate.
La dichiarazione di residenza può essere presentata  tramite lo Sportello Unico del Comune di Arezzo SU APPUNTAMENTO (in Piazza Amintore Fanfani n. 1, telefono 0575 377 777) consegnando, personalmente o tramite persona munita di delega scritta e di documento di identità il modulo "Dichiarazione di Residenza" e l’ulteriore documentazione descritta di seguito da produrre in originale.  La dichiarazione di residenza deve essere firmata dal richiedente e dagli altri componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza insieme al richiedente.
Cosa serve 
I discendenti dei cittadini italiani dovranno trasmettere insieme alla Dichiarazione di Residenza la seguente documentazione:
•    passaporto con il timbro d'ingresso apposto dall’autorità di frontiera italiana (se provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen) 
•    copia della Dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (se provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen)

La   dichiarazione di presenza consente, allo straniero richiedente la cittadinanza iure sanguinis di soggiornare regolarmente in Italia nei primi tre mesi dall’ingresso in Italia.
Inoltre dovranno presentare la Domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana e  trasmettere in originale tutta la documentazione prevista nella circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991.
I documenti che riguardano il capostipite italiano sono:
•    atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
•    atto di matrimonio;
•    la certificazione di non naturalizzazione.
I documenti per ciascuno dei discendenti in linea retta sono:
•    atto di nascita;
•    atto di matrimonio.
Eventuale documentazione aggiuntiva (da produrre ad integrazione, se necessario):
•    sentenze di rettifica degli atti di stato civile stranieri;
•    atto di riconoscimento successivo (nel caso di nascita fuori dal matrimonio se l’atto non è stato sottoscritto da entrambi i genitori);
•    sentenza di divorzio del richiedente (se non viene prodotta, il richiedente risulterà coniugato anche nel caso di annotazione di divorzio sull’atto di matrimonio);
•    atto di morte (può essere utile per l’avo italiano per provare che è deceduto come cittadino italiano e per i discendenti per verificare lo stato di coniugio o vedovanza o divorzio ai fini della verifica della correttezza delle generazioni);
•    altra documentazione che si ritenesse necessario produrre a completamento di quanto richiesto dalla circolare K.28.1.
Tempi della procedura
Il termine del procedimento è di 180 giorni dalla data della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana. Il Termine viene sospeso per la verifica della documentazione e l’acquisizione della certificazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana per ogni componente della discendenza presso tutti i Consolati d’Italia competenti territorialmente.
Costi
La domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana è in bollo (marca da € 16,00)

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

  • È indifferente che l’avo dal quale discendono le generazioni successive sia di sesso maschile o femminile?

La discendenza materna può essere presa in considerazione soltanto dal 1 gennaio 1948, prima di quella data il genitore di sesso femminile non trasmetteva la cittadinanza italiana.

  • Quali caratteristiche devono avere i documenti che devo portare?

I documenti previsti nella circolare K.28.1 devono essere prodotti in originale, legalizzati (sia l’Argentina che il Brasile hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961e, pertanto, occorre apporre l’Apostille) e tradotti (se la traduzione viene fatta all’estero anche la traduzione deve avere l’Apostille; se fatta in Italia, il traduttore deve giurare presso la cancelleria di un Tribunale italiano).

  • Quale data devono avere le certificazioni provenienti dall’estero?

Non esiste un termine di scadenza delle certificazioni provenienti dall’estero; tuttavia documenti deteriorati, incompleti o con dichiarazioni superate porteranno inevitabilmente a richieste di integrazioni, correzioni o aggiornamenti.

  • È necessario produrre anche i certificati di morte?

La circolare K.28.1 non prevede la produzione dei certificati di morte.

  • Cos’è il certificato di non naturalizzazione dell’avo?

È la certificazione rilasciata dall’autorità estera che l’avo italiano non ha volontariamente acquistato la cittadinanza straniera (in Argentina il certificato è rilasciato dalla "Cámara Nacional Electoral"; in Brasile il certificato negativo di naturalizzazione viene rilasciato da Ministero di Giustizia). Anche questo certificato deve avere apposta l’Apostille e deve essere tradotto (se la traduzione è fatta all’estero, deve ugualmente avere l’Apostille).

È necessario che questo certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Paolo e Pablo) e le variazioni che il nome e/o cognome ha subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile, che si presentano per la procedura.

Nel caso che il certificato riportasse l’acquisto della cittadinanza straniera, dovrà essere riportata la data di acquisto, onde poter valutare la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana alle generazioni successive; in alternativa sarà necessario produrre la "sentenza di naturalizzazione".

È importante che l’avo italiano non abbia acquistato la cittadinanza straniera prima della nascita del figlio o prima che lo stesso sia divenuto maggiorenne in quanto, se si fosse verificata questa circostanza, la discendenza della cittadinanza italiana si è interrotta e la domanda verrà immediatamente rigettata.

  • Nelle certificazioni vi sono errori sui nomi, sulle date o altro, cosa devo fare?

Prima di venire in Italia è necessario accertarsi che tutti i dati riportati negli atti siano corretti e che le traduzioni siano complete e ben fatte. Nel caso nei certificati si riscontrino errori occorre farli rettificare dalle Autorità giudiziarie del luogo (per gli atti argentini si accettano le “Dichiarazioni giudiziarie di congrue generalità” dette “Summaria informacion”, che vengono rilasciate dal Tribunale competente.

  • I genitori di una generazione non erano sposati, è un problema?

Nell’ordinamento italiano, se la nascita avviene fuori dal matrimonio, è necessario che entrambi i genitori la dichiarino perché possa crearsi il rapporto di filiazione con entrambi.

Se l’atto di nascita del figlio nato fuori del matrimonio viene sottoscritto da uno soltanto dei genitori e l’altro viene dichiarato dal (o dalla) sottoscrittore (o sottoscrittrice), il genitore che viene soltanto citato deve rendere una dichiarazione per atto pubblico (atto notarile) nel qual consente di essere nominata nella denuncia di nascita fatta dall’altro genitore, confermando così il riconoscimento del figlio.

Tale atto notarile deve essere munito di apostille e tradotto con traduzione ufficiale ugualmente apostillata (a meno di preferire la traduzione giurata presso la cancelleria di un Tribunale italiano).

Con tale atto notarile viene integrato l’atto di nascita estero che non contiene la sottoscrizione di entrambi i genitori e, pertanto, deve essere consegnato insieme alla documentazione prevista dalla circolare K.28.1.

  • Posso inviarvi in anticipo i documenti previsti dalla circolare K.28.1?

L’ufficio dello stato civile non esamina la documentazione in anticipo, soltanto, quando il richiedente avrà regolarmente presentato richiesta di residenza in questo comune, verranno visionati gli atti in originale. L’accettazione dei documenti presentati non garantisce che non vi sia necessità di integrare la documentazione e tanto meno l’esito positivo della procedura.

  • Il comune di Arezzo applica la circolare del Ministero dell’Interno n.6497 del 6 ottobre 2021 sugli effetti derivanti dalla Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889?

Gli ufficiali dello stato civile del comune di Arezzo (come tutti gli ufficiali dello stato civile di ogni comune italiano) sono tenuti ad attenersi alle disposizioni del Ministero dell’Interno (art.9 DPR 396/2000).
In virtù di tale circolare, per le pratiche provenienti dal Brasile, se dalla verifica dell’anno in cui l’avo italiano si è trasferito o risiedeva in Brasile si evidenzia la coincidenza con l’intervenuta Grande Naturalizzazione del 1889 (provvedimento emesso con decreto emanato dal Governo provvisorio brasiliano il 15/12/1889 che comportò la naturalizzazione di massa di tutti gli stranieri presenti sul territorio brasiliano), la trattazione della pratica deve essere rinviata ad un momento successivo in attesa che la Corte di Cassazione si esprima in merito.

  • Per quello che riguarda i cittadini argentini di origine italiana è possibile produrre le certificazioni rilasciate con il sistema GEDO?

Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 7 luglio 2022 la circolare n.77 che ha dato disposizioni sulle modalità di acquisizione della documentazione argentina scaricata dalla piattaforma GEDO.

È necessario che ogni documento prodotto con tale modalità abbia allegata la e-Apostille (Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 per l’abolizione delle legalizzazioni di atti pubblici stranieri), che non deve emessa in data antecedente al 15 aprile 2019, altrimenti la documentazione sarà irricevibile.

Normativa

Legge 91/1992

D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572

circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991

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