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Autenticazione di firma, foto e copia conforme di documenti

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Cosa si può autenticare:

  • firma su istanze (o documenti a corredo di istanze) 
  • copie di documenti
  • foto
  • firma su dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati
  • firma su delega esclusivamente ad uso pensione 
  • firma su atti relativi al passaggio di proprietà di beni mobili registrati (automobili, motocicli, rimorchi, ecc...). 

Modalità di richiesta ed erogazione

È necessario prenotare un appuntamento tramite il sito agenda.comune.arezzo.it o chiamando il numero 0575 377777. Presentandosi personalmente allo Sportello Unico, nel giorno fissato, muniti di documento di identità.

Tempi di rilascio
Il rilascio è immediato

Requisiti del richiedente
- Maggiore età.
- Residenza in qualsiasi comune d'Italia

Documenti da presentare
- documento di riconoscimento
- per l'autentica della copia di un documento è necessario presentare l'originale del documento da autenticare (non si autenticano copie già autenticate)

per il passaggio di proprietà dei veicoli:
- certificato di proprietà del veicolo
- dati anagrafici del compratore
 
Costi 
Imposta di bollo se dovuta per l'uso.
Diritto di segreteria: pari a euro 0,26 se la certificazione è in carta libera e 0,52 se la certificazione è in bollo. 

Limiti di competenza all'autentica del servizio anagrafico
 
NON possono essere autenticate sottoscrizioni di natura privatistica quali: procure, deleghe, autorizzazioni/consensi o, dichiarazioni di qualunque natura e tenore contenenti impegni/disposizioni per il futuro, atti negoziali ect. per le quali si dovrà  ricorrere al notaio.Non è possibile autenticare la firma sui certificati medici.

NON è possibile l'autenticazione di copie a mezzo stampa di documenti digitali (es. registro Iva). E’ possibile allegare alle copie una dichiarazione sostitutiva, in cui l’interessato dichiara che le copie sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000

Ai fini dell’adozione, l’ufficiale d’anagrafe può esclusivamente autenticare il “consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare” (art. 31 comma e della legge n. 184 del 4 maggio 1983)

Note:
La firma da autenticare deve essere apposta sul documento solamente davanti al funzionario incaricato.
Se l'interessato fosse impossibilitato a muoversi, vedi scheda "A domicilio: autentica di firma, di foto e rilascio carta d'identità".

Dove rivolgersi: