Unioni civili

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Disciplina generale (Legge 20 maggio 2016 n. 76)

Requisiti richiesti:

Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel Comune.

Impedimenti alla costituzione dell’unione civile

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

1)      l’esistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

2)      l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;

3)      l’esistenza  tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non è possibile inoltre  l’unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote

4)      la condanna definitiva di una delle parti  per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;.

Fasi della procedura:

Richiesta di costituzione dell’unione: Le parti compaiono davanti all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Redazione del processo verbale della richiesta L’ufficiale dello stato civile redige verbale della richiesta e lo sottoscrive insieme alle parti.

Verifiche Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale dello stato civile eseguirà le verifiche necessarie per accertare l’esattezza delle dichiarazioni e che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione. Dal termine delle verifiche decorre il termine di 180 giorni entro i quali è possibile costituire l’unione civile.

Costituzione dell’unione Nella data fissata, l’unione si costituisce mediante dichiarazione congiunta delle parti di fronte all’ufficiale dello stato civile  alla presenza di due testimoni.

Certificazione dell’unione civile

Spetta all’ufficiale di stato civile il rilascio della certificazione attestante la costituzione dell’unione.

A richiesta degli interessati, può essere inserita la formula “unito civilmente” o “unita civilmente” nei documenti o atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile.

Diritti e Doveri

La legge  dispone che per assicurare la tutela dei diritti e il mantenimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e le disposizioni contenenti le parole ”coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano alla legge 4.5.1983, n. 184 (legge sull’adozione) ed alle norme del codice civile non espressamente richiamate nella legge.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza

Regime patrimoniale

All’atto della costituzione dell’unione le parti possono scegliere, in alternativa al regime della comunione dei beni, quello della separazione dei beni.

Eventuale scelta del cognome comune

Al momento della  costituzione dell’unione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione. La scelta non modifica le generalità delle parti.

Diritto successorio

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Trascrizione degli atti di matrimonio o unione civile contratti all’estero tra persone dello stesso sesso

Gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel Paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Consolare Italiana oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso all’ufficiale di stato civile del comune di residenza. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Modalità di richiesta e procedura 

Chi può chiedere la costituzione dell'unione civile

Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel comune di  Arezzo.

Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta un Nulla Osta alla costituzione dell’Unione Civile rilasciato dall’Autorità diplomatica\consolare in Italia dello Stato estero di cittadinanza, legalizzato a norma di legge.

Invio della richiesta da parte degli interessati

La richiesta di costituzione di Unione Civile, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta da entrambi i richiedenti, deve essere trasmessa unitamente alla copia del documento d’identità dei dichiaranti, all’Ufficio di Stato Civile – Ufficio Servizi Demografici e Statistica - tramite consegna diretta allo Sportello Unico – Protocollo (pza A Fanfani 1, tel.0575/377777), oppure per posta all’indirizzo p.zza A Fanfani 1, Arezzo 52100, per fax al numero 0575/377210,  per posta certificata all’indirizzo pec:  comune.arezzo@postacert.toscana.it o per mail al seguente indirizzo : statocivile@comune.arezzo.it .

 La richiesta deve contenere i dati relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza delle parti, oltre alla dichiarazione dell’inesistenza di una delle cause impeditive per la costituzione dell’unione ed un recapito telefonico al fine di concordare una data per la redazione del verbale della richiesta di unione civile.

Per ogni eventuale chiarimento è possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo e-mail statocivile@comune.arezzo.it o ai seguenti recapiti telefonici (Ufficio Servizi Demografici e Statistica  - Servizio di Stato Civile p.za A Fanfani 1, Arezzo 52100 tel. 0575 /377202-205-199- 229)

Redazione del  verbale di richiesta di costituzione di unione civile:

Le coppie, in base all’ordine di presentazione della richiesta, verranno richiamate e invitate a presentarsi nel giorno concordato, presso l’Ufficio Servizi Demografici e Statistica  – Ufficio di Stato Civile al primo piano del Palazzo Cadorna in  p.za A Fanfani 1, Arezzo .

In tale prima fase  le parti compaiono congiuntamente davanti all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. L’ufficiale di stato civile, dopo aver accertato i presupposti, redige un verbale della richiesta ricevuta, che sottoscrive insieme alle parti. Entro i successivi 30 giorni, l’ufficiale di stato civile verifica l’assenza degli impedimenti all’unione civile.

 Verifica dei requisiti

Nei 30 giorni successivi alla redazione del verbale di richiesta , l’ufficiale di stato civile effettua le verifiche sull’esattezza della dichiarazione, e può acquisire d’ufficio ulteriori documenti atti ad escludere la presenza di cause ostative.

L’ufficiale di stato civile può chiedere anche la rettifica di dichiarazioni erronee, o incomplete nonché l’esibizione di documenti. per eseguire le verifiche necessarie presso i Comuni di nascita e di residenza, se diversi da Arezzo.

Se l’ufficiale di stato civile nelle sue verifiche accerta che esistono cause impeditive, o che non sussistono i presupposti per rendere la dichiarazione, ne dà immediata comunicazione alle parti.

Cerimonia di costituzione di unione civile

E’ possibile costituire unione civile nel Comune di Arezzo, facendone richiesta con almeno 45 giorni  prima della data desiderata . Il termine decorre dal termine delle verifiche delle dichiarazioni rese nel primo verbale.

La data della costituzione dell’unione civile verrà concordata con i futuri uniti civilmente

Nel giorno indicato le parti, alla presenza di due testimoni,esprimono personalmente e  congiuntamente la volontà di costituire un’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile.

L’ufficiale verbalizza tale volontà iscrivendola su apposito Registro, dopo aver dato lettura dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge 76 /2016 che regolano i diritti ed i doveri delle parti. Tale verbale viene sottoscritto dalle parti, dai testimoni, e dall’ufficiale di stato civile.

 

Trascrizione degli atti di matrimonio o unione civile contratti all'estero tra persone dello stesso sesso

In caso di unione civile o matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, la sopra indicata procedura non avrà luogo, in quanto sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello Stato di celebrazione o di residenza AIRE, ovvero consegnare di persona, attraverso l'apposito modulo di richiesta all’Ufficio Stato Civile Ufficio Servizi Demografici e Statistica – Comune di Arezzo (palazzo Cadorna, primo piano, p.za A Fanfani 1, Arezzo) previo appuntamento (contattando l’ufficio tramite  mail al seguente indirizzo : statocivile@comune.arezzo.it, oppure per telefono al numero 0575/377202-205-199-229), la copia integrale dell’atto di matrimonio o atto di unione civile estero, tradotto e legalizzato a norma di legge, affinché venga poi trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili.