Trascrizione matrimoni celebrati con rito religioso in Arezzo e civili o religiosi in altri Comuni riferiti comunque a residenti in Arezzo. Annotazione di separazione dei beni. Trascrizioni sentenze di divorzio e relative annotazioni.
Modalità di richiesta ed erogazione
In caso di matrimonio concordatario l'atto di matrimonio deve essere consegnato, dal celebrante, all'ufficio di StatoCivile, entro cinque giorni dalla data di celebrazione, oppure inviato per posta.
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede su richiesta del parroco o del Ministro del culto celebrante, a trascrivere l'atto di matrimonio nei registri di Stato Civile. Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione. A trascrizione avvenuta il cittadino può richiedere il certificato di matrimonio presso lo Sportello Unico.
L'Ufficio provvede alla trascrizione di atti di matrimonio entro 24 ore dal ricevimento con rilascio immediato di certificati ed estratti.
Vengono effettuate annotazioni di separazione dei beni sull'atto di matrimonio, convenzioni stipulate presso notai, che questi provvedono a far pervenire.
I tribunali provvedono a far pervenire per l'annotazione nei relativi atti: omologhe di separazioni consensuali, sentenze di separazioni giudiziali e sentenze di divorzio.
Le sentenze fatte pervenire sono soltanto quelle definitive, cioè non più appellabili.
Le sentenze di divorzio provenienti da Stati Esteri devono, invece, essere trascritte purchè rispondenti ai criteri previsti dalla L. 218/95.
Documenti da presentare
- L'originale di matrimonio con lettera di accompagnamento, a cura dei celebranti il matrimonio.
- L'originale delle convenzioni matrimoniali con doppia nota di richiesta di annotazione a cura del notaio.
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