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Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile

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L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

-  non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti  COMUNI ai coniugi richiedenti. Nulla osta l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non  autosufficienti, di uno soltanto dei coniugi richiedenti. 

- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale, produttivi di trasferimento patrimoniale. Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).  Va inoltre esclusa la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi o, in caso di separazione giudiziale,  12 mesi  ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

Per il primo incontro è necessario fissare un appuntamento presentando apposita richiesta (vedi box modulistica in fondo alla pagina)  con una delle seguenti modalità:

-  consegna presso lo Sportello Unico del Comune di Arezzo (Piazza Amintore Fanfani n. 1),

- fax n. 0575 377210,

- invio per posta elettronica – semplice o certificata – al seguente indirizzo PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti numeri telefonici: 0575377208, 0575377226.

Al momento della conferma dell'appuntamento da parte dell'ufficio dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 tramite:

  • sistema pagoPA con le modalità indicate  alla pagina Servizi demografici e statistica  - Diritti comunali per separazioni/divorzi.  Una volta lette le istruzioni procedere cliccando in fondo alla pagina sul tasto "Vai alla pagina di pagamento" che aprirà il form del sito "Iris" di regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento.
  • bonifico bancario su banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., IBAN: IT95G0103014100000004866071,  ABI: 01030, CAB: 14100; codice BIC - SWIFT (da estero): PASCITMMARE;

Normativa

Decreto legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014

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