INTERPELLO N° 1/2018 DEL 5.9.2018 IMU. IMMOBILE CON VINCOLO PARZIALE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO.
OGGETTO: Interpello. Articolo 11, comma 1, lett. a) legge n° 212/2000. Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Istituto dell'Interpello ( c.c. N° 81/2016) IMU. IMMOBILE CON VINCOLO PARZIALE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO.
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Sig. ................... chiede un parere in merito al caso concreto di seguito riportato.
- Il Sig. .................. è comproprietario di una unità immobiliare sita in Via Roma, 18, individuata catastalmente alla Sez. ...................., facente parte del "complesso dei Portici"
- In data 21 Luglio 1994 il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della Legge 1089/1939 e s.m.i., ha vincolato i " Prospetti del complesso dei Portici" istituendo un vincolo parziale sulle particelle individuanti l'immobile suddetto;
- L'attuale normativa prevede agevolazioni ai fini dell'IMU ( e della TASI) per gli immobili di interessse storico-artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1089/1939 (oggi art 10 del codice di Beni culturali), e si chiede se tale agevolazione possa essere applicata all'immobile di proprietà del Sig. .............., ancorché vincolato parzialmente;
SOLUZIONE PROPOSTA
L'istante ritiene di poter applicare i benefici IMU previsti poiché di fatto gravano sull'unità immobiliare tutti gli obblighi tipici di un immobile storico: prelazione, obbligo di conservazione del bene sulle parti private e condominiali, agevolazioni giustificate dai maggiori oneri e doveri connessi proprio alla proprietà di un immobile sottoposto a vincolo.
PARERE DELL'UFFICIO
In merito alla questione posta dal contribuente, questo ufficio rappresenta quanto segue
Si premette che il decreto di vincolo storico di cui dell’art. 3 della L. 1° giugno 1939 n. 1089 attinente all’immobile di proprietà dell'istante, si riferisce al solo prospetto dei Portici di Via Roma, così come si evince dal Decreto e dalla Relazione del Ministero per i beni Culturali e Ambientali del 21.07.1994, in cui si legge “ l’edificio, articolato su quattro piani, è improntato ad un classicismo anni Venti di carattere neocinquecentesco, tripartito da doppie lesene modanate con capitelli corinzi, presenta finestre assiali architravate e timpanate al 2° piano con mascheroni e decorazioni a conchiglia… Purtroppo in questi ultimi anni, il complesso, ha subito internamente, numerose alterazioni per adeguarlo alle sopravvenute esigenze funzionali dei singoli proprietari. Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario vincolare esternamente ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 1.6.1939 n. 1089 la facciata del complesso…” . Siamo in presenza pertanto di un vincolo soltanto parziale per il quale la normativa fiscale non prevede automatica estensione all'intero fabbricato.
A tal proposito si rammenta che per le norme agevolatrici in materia fiscale non può certo applicarsi un'interpretazione estensiva o analogica ma deve utilizzarsi un tassativo e rigoroso rispetto dei limiti legislativamente posti. Si rammenta in proposito l'insegnamento della Suprema Corte che ha più volte ribadito come la norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, poiché configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria ha natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto non solo di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, ma anche di interpretazione estensiva ex art.14 delle disposizioni preliminari del Codice Civile con riferimento alla legge speciale (vedasi ex multis: Cass. n. 10646/2005).
Peraltro il vigente Regolamento Urbanistico, in coerenza con la declaratoria del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, nell’allegato E “Disciplina del Centro Storico del Capoluogo” include gli immobili di cui sopra nel comparto 16, isolato 84, unità edilizia 4, attribuendo ad essi un valore architettonico ambientale SV (scarso valore). Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono, infatti, interventi fino alla categoria “2/a”( Ristrutturazione Edilizia) riservando al corpo di fabbrica di rilevante valore, solo la facciata su via Roma, interventi fino alla categoria C (Restauro conservativo).
A questo proposito, risulta utile informare che, nelle pratiche edilizie presentate da altri contribuenti proprietari di unità immobiliari ubicate nel complesso immobiliare "I Portici" per taluni interventi edilizi effettuati in questi ultimi anni, gli istanti hanno dichiarato di non esseresottoposti a vincolo di tutela e pertanto di essere esonerati alla richiesta di parere preventivo della competente Soprintendenza. E' evidente che in tale circostanza ci si domanda allora, con riferimento alla stessa giurisprudenza richiamata dall'odierno interpellante, quali siano gli specifici e maggiori oneri di conservazione imposti al proprietario dalla legislazione di tutela dei beni architettonici che risultano a base del riconoscimento del beneficio fiscale.
Questo alla giurisprudenza richiamata dall'interpellante, occorre chiarire che alla data in cui si rende il presente parere, non appare si sia formato un orientamento univoco del giudice di legittimità. Nello specifico, anche con riferimento al complesso immobiliare in esame ed ai numerosi pronunciamenti dei giudici di merito a seguito di vertenze avviate da taluni proprietari avverso avvisi di accertamento ICI/IMU con i quali si contestava l'insussistenza del beneficio fiscale previsto in materia di tassazione locale per i fabbricati storici, non si ravvisa un pronunciamento definitivo della Suprema Corte. Peraltro l’interpretazione fornita dall’Ufficio Tributi contraria al riconoscimento dell'agevolazione ha trovato numerose conferme nei giudizi tributari di primo e secondo grado. Tra tali numerosi precedenti si rammentano i seguenti
o sentenza CTP n. 201/4/05 e CTR n. 71/32/06 passata in giudicato per l’annualità 1998;
o sentenza CTP n. 200/4/05, e CTR n. 71/32/06 passata in giudicato per l’annualità 1999;
o sentenza CTP n. 160/04/06 e sentenza CTR n. 65/33/08 passata in giudicato per l'annualità 2000;
o sentenza CTP n. 82/04/08 e sentenza CTR n. 152/01/10 passata in giudicato per l'annualità 2001;
o sentenza CTP n. 163/3/07 e sentenza CTR n. 5/17/10 passata in giudicato per l’annualità 2001;
o sentenza CTP n. 162/3/07 e sentenza CTR n. 4/17/10 avverso la sentenza n. 162/03/07 passata in giudicato per l’annualità 2001;
o sentenza CTP n. 187/03/10 passata in giudicato per l'annualità 2002;
o sentenza CTP n. 46/3/10 passata in giudicato per l’annualità 2002;
o sentenza CTP n. 47/3/10 passata in giudicato per l’annualità 2002;
o sentenza CTP n. 48/3/10 passata in giudicato per l’annualità 2002;
o sentenza CTP n. 168/1/10 passata in giudicato per l'annualità 2003;
o sentenza CTP n. 135/01/11 per annualità 2003;
o sentenza CTP n. 84/01/12 passata in giudicato per l'annualità 2004;
o sentenza CTP n. 56/01/12 e sentenza 1359/9/14 per annualità 2004 e successiva Sentenza CTR n. 1359/9/14, passata in giudicato;
o sentenza CTP n. 81/03/13 per annualità 2005;
o sentenza CTP n. 82/03/13 per annualità 2006;
o sentenza CTP n. 32/01/13 per l'annualità 2007;
o sentenza CTP n. 130/01/14 e sentenza CTR n. 2058/29/16 passata in giudicato per annualità 2007;
o sentenza CTP n. 68/1/2017 passata in giudicato per l'annualità 2009;
Peraltro nessun effetto sul presente caso può assumere la rammentata sentenza della CTR Firenze Sez. 5 n. 111/2016, richiamata dall'interpellante, in quanto riferita ad altra imposta di competenza statale (IRPEF)
In conclusione, in relazione agli orientamenti della Suprema Corte in ordine alla stretta interpretazione della norma tributaria che comporta agevolazioni, alla concreta verifica della condizione di fatto del complesso immobiliare dei Portici di via Roma, preso atto dell'orientamento già maturato in modo largamente prevalente presso i giudici di merito sulle vertenze inerenti il citato complesso ed in assenza di uno specifico orientamento contrario della Suprema Corte di Cassazione, questo ufficio ritiene di non poter condividere la tesi ricostruttiva operata dal contribuente e di confermare conseguentemente l'insussistenza delle condizioni per la riduzione del 50% della base imponibile ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'art. 13 comma 2 lettera a) del D.L. n. 201/2011.
Il Funzionario responsabile del tributo
(dott. Mario Daniele Rossi)