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Regime patrimoniale tra coniugi

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Attualmente in Italia il regime patrimoniale legale per la famiglia è la comunione dei beni disciplinata dall’art.159 C.C., pertanto se all’atto del matrimonio non si specifica nulla, viene applicato tale regime.
Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto redatto dinanzi ad un notaio.
Diamo di seguito alcune sommarie spiegazioni sui diversi regimi applicabili:

1) COMUNIONE LEGALE
La comunione legale non è comunione universale, cioè non ricade su tutto quanto appartiene a ciascun coniuge.

Secondo quanto previsto dall'art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione:
1) Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (es. mobili di casa, auto, appartamento), ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Non vi fanno parte i redditi, ma i risparmi sino allo scioglimento della comunione.
2) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (impresa familiare art.230 bis);
3) Gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.

Sono esclusi i ''beni personali'' di ciascun coniuge (art. 179 c.c.):
1) I beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
2) I beni acquisiti successivamente il matrimonio per effetto di donazione o successione, salvo che siano espressamente attribuiti alla comunione;
3) I beni di uso strettamente personale;
4) I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
5) I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita totale e/o parziale della capacità lavorativa;
6) I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'amministrazione dei beni della comunione (art. 180 c.c.) spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Tuttavia, il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Nel caso in cui uno dei coniugi rifiuti il consenso (art.181 c.c.), l'altro può rivolgersi al Giudice per ottenere l'autorizzazione, nel caso in cui la stipula dell'atto sia necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio.
 
2) SEPARAZIONE LEGALE DEI BENI
Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l'applicazione del regime patrimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi di cui informare l’Ufficiale dello Stato Civile (se trattasi di matrimonio civile) o il celebrante religioso (se trattasi di matrimonio concordatario) e da manifestare alla celebrazione del matrimonio.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi.

Il nostro codice dà, inoltre, la possibilità di disciplinare diversamente i propri rapporti patrimoniali con delle convenzioni matrimoniali da stipularsi presso un notaio.

Per quanto riguarda coloro che sono cittadini stranieri (anche un solo componente della coppia) o, pur essendo italiani hanno la residenza all’estero, all’atto del matrimonio possono dichiarare quale regime vogliono che sia applicato ai loro rapporti patrimoniali, così come disposto dall’art.30 L.218/1995. (nel box ''Allegati'' è possibile scaricare il modello di sottoscrizione).

Art. 30: (Rapporti patrimoniali fra coniugi):
1. I rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Di tale richiesta deve essere informato l’Ufficiale dello Stato Civile dopo le pubblicazioni di matrimonio.

Dove rivolgersi: