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Ravvedimento operoso per tardiva/infedele dichiarazione Tari

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In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso  o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ovvero di presentazione entro il citato termine di dichiarazione infedele, è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa.

 

DICHIARAZIONE TARI TARDIVA 

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva. Si applica in tal caso la sanzione ridotta del 5% del tributo dovuto (con un minimo di € 2,5) oltre agli interessi legali.

Dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione tardiva. Si applica in tal caso la sanzione ridotta del 10% del tributo (con un minimo di € 5) oltre agli interessi legali.

 

DICHIARAZIONE TARI INFEDELE:

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (art. 13, c.1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa, applicando la sanzione del 7,14% al maggior tributo scaturito dalla rettifica  e gli interessoi legali ( art. 13, c. 1, lett. b-bis) D.Lgs. 472/1997).

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa, applicando la sanzione del 8,33% al maggior tributo scaturito dalla rettifica  e gli interessoi legali ( art. 13, c. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 472/1997).

 

Per tutte le fattispecie sopra indicate l'ufficio tributi provvederà al calcolo ed alla richiesta al contribuente del maggior tributo dovuto oltre alla sanzione da ravvedimento della dichiarazione ed agli interessi legali (pari allo  0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, pari allo 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, pari al 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, pari al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, pari al 2,5% dal 01/01/2024).

Modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata e sottoscritta sugli ordinari moduli reperibili nel sito comunale.

La dichiarazione, analogamente a quella presentata nei termini, può essere, entro i termini suddetti:

  • consegnata direttamente presso lo Sportello Unico sito in P.zza A. Fanfani 1, necessariamente su appuntamento tramite agenda.comune.arezzo.it;
  • inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo, indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione TARI";
  • inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it
  • inviata all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.arezzo.it unitamente a scannerizzazione del documento di identità.  

Normativa

  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16. 
  • Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. 
  • Per gli interessi legali: D.M. Economia del 12 dicembre 2019, D.M. Economia 11 dicembre 2020, D.M.  13 dicembre 2021,D.M. 13 dicembre 2022, D.M. 29 Novembre 2023.
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
  • D.Lgs. 158/2015 articolo 16
Ufficio Competente: