In caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione IMU nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele IMU è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
(Si ricorda che il termine della presentazione della Dichiarazione IMU 2021, fissato al 30 giugno 2022, differito al 31 dicembre 2022 con il D.L. 21 giugno 2022 n. 73, è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2023 (art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).
DICHIARAZIONE IMU TARDIVA
Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione (e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni) è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 5% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, con un minimo di € 2,50.
Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione (e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni) è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, ovvero in caso di tributo regolarmente assolto, effettuando un pagamento di Euro 5,00.
DICHIARAZIONE INFEDELE
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (art. 13, c.1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997).
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997).
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa, applicando la sanzione del 7,14% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessoi legali ( art. 13, c. 1, lett. b-bis) D.Lgs. 472/1997).
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa, applicando la sanzione del 8,33% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessoi legali ( art. 13, c. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 472/1997).
Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari allo 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, allo 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, al 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, al 2,5% dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e al 2,00% dal 01/01/2025.Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
La formula è la seguente: imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.
Novità Nuovo Ravvedimento dal 1° settembre 2024
Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
L'art. 13, del D.Lgs. 472/1997 alla lettera c) dispone che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. L'art. 7 del D.Lgs. 472/97 al comma 4-bis (modificato dall'art. 3 comma 1, lettera d) del D.Lgs 87/2024) dispone che, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo. L'art. 2-ter dispone inoltre che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni.
Si riportano nella seguente tabella le sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Ravvedimento |
Sanzioni per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 |
Sanzioni per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 |
entro 30 giorni |
5% (50% ridotto ad 1/10) |
3,33% (33,33% ridotto ad 1/10) |
entro 90 giorni |
10% (100% ridotto ad 1/10) |
10% (100% ridotto ad 1/10) |
Modalità di compilazione del bollettino
Per il ravvedimento si possono utilizzare:
- modello F24 barrando la casella ravvedimento e indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi per ciascun codice tributo;
- bollettino di c/c postale barrando il riquadro relativo al ravvedimento.
Se il ravvedimento si riferisce sia all’acconto che al saldo è possibile effettuare il versamento con unico F24, barrando le caselle relative ad entrambi.
Modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione" specificando la ripartizione della somma versata fra tributo, sanzione e interessi ed allegando fotocopia del bollettino o del modello F24 pagato.
La dichiarazione così compilata può essere, entro i termini suddetti:
- consegnata direttamente presso lo Sportello Unico sito in P.zza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo;
- inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo, indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI/IMU";
- inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it
Normativa
- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
- Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze12 dicembre 2018, D.M. Economia e Fiannze 12 dicembre 2019, D.M. Economia e Finanze 15 dicembre 2020, D.M. 13 dicembre 2021,D.M. 13 dicembre 2022, D.M. 29 Novembre 2023. .
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
- D.Lgs. 158/2015 articolo 16
- D.L. 21 giugno 2022 n. 73
- D.L. 29 dicembre 2022 n. 198
- D.M 24 aprile 2024