Tu sei qui

Ravvedimento operoso per tardiva/infedele denuncia

Share button

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione TASI nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele TASI è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

DICHIARAZIONE TASI TARDIVA ANNO 2015

Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, ovvero in caso di tributo regolarmente assolto, effettuando un pagamento di Euro 5,00.

Pertanto per le dichiarazioni che dovranno essere essere presentate entro il 30/06/2016 (per variazioni intervenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015) il termine di presentazione della dichiarazione tardiva è il 28/09/2016.

DICHIARAZIONE INFEDELE

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (art. 13, c.1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997).

Pertanto si può rettificare la dichiarazione infedele nei seguenti modi:

- dichiarazione infedele TASI presentata per l'anno 2015 (per le variazioni dal 01/01/2015 al 31/12/2015) entro il 28/09/2016 (cioè 90 giorni dalla scadenza del 30/06/2016) applicando la sanzione del 5,55%;

- dichiarazione infedele TASI presentata per l'anno 2014 (per le variazioni dal 01/01/2014 al 31/12/2014) entro il 30/06/2016 (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione) applicando la sanzione del 6,25%;

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dal 01/01/2012 al 31/12/2013, al 1% dal 01/01/2014 al 31/12/2014, allo 0,5% dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e allo 0,2% dal 01/01/2016. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula è la seguente: imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

 

Modalità di compilazione del bollettino

Per il ravvedimento si possono utilizzare:

  • modello F24 (a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite modello F24 per un importo pari o superiore a mille euro dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Dl 66/2014, articolo 11, comma 2).
  • barrando la casella ravvedimento e indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi per ciascun codice tributo;
  • bollettino di c/c postale barrando il riquadro relativo al ravvedimento.

Se il ravvedimento si riferisce sia all’acconto che al saldo è possibile effettuare il versamento con unico F24, barrando le caselle relative ad entrambi.

 

Modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione" specificando la ripartizione della somma versata fra tributo, sanzione e interessi ed allegando fotocopia del bollettino o del modello F24 pagato.

La dichiarazione così compilata può essere, entro i termini suddetti:

  • consegnata direttamente presso lo Sportello Unico sito in P.zza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo;
  • inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo, indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI/IMU";
  • inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo:comune.arezzo@postacert.toscana.it

 

Normativa

  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
  • Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
  • Per gli interessi legali: D.M. Economia del 12 dicembre 2011, D.M. Economia 13/12/2013 e D.M. Economia 11/12/2014.
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
Ufficio Competente: 
Dove rivolgersi: 
Area tematica: