Tu sei qui

Novità Legge di stabilità 2016

Share button

Comodato gratuito

Con la Legge di stabilità 2016 è stata rivista la gestione dei comodati gratuiti. 

Viene introdotta una forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Il MEF ha pubblicato la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dalla Risoluzione N.1/DF/2016,  deve intendersi un immobile ad uso abitativo. 
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili concessi in comodato o uso gratuito così come determinato con Delibera CC n. 35 del 20/03/2015 (Approvazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2015);

- aliquota dello 1,02% per gli immobili concessi in comodato o uso gratuito così come stabilito dal comma 10 dell'art. 1 della Legge di Stabilità.

Ad entrambe  le tipologie verrà applicata la riduzione del 50% della base imponibile.

 

Canoni concordati

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998.

I commi 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) infatti  prevedono che per gli immobili di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune,  è ridotta al 75 per cento.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino (vedere Delibera CC n. 35 del 20/03/2015 - approvazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2015);

- aliquote del 1,06% per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe la riduzione del 25%.

In entrambi i casi deve essere presentata, entro il 30/06/2017 dichiarazione di variazione.

Si chiarisce che restano valide le autocertificazioni già presentate per le annualità precedenti. Per tali immobili pertanto, se non ci sono variazioni, non dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.

 

Nella Sezione allegati sono consultabili i commi 10, 52 e 53 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 e la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ufficio Competente: 
Dove rivolgersi: 
Area tematica: