Entro il 16 dicembre 2013 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2013.
Il pagamento della seconda rata a conguaglio dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Comune che sono consultabili nella scheda del sito istituzionale del Comune alla voce aliquote IMU 2013.
Importante: Con Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133 è stata abolita la seconda rata dell'IMU 2013 esclusivamente per le seguenti tipologie di immobili: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; abitazione e relative pertinenze di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp; la casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ulteriori informazioni sul sito del Comune, dove è disponibile anche un modello per il calcolo della seconda rata ad uso dei contribuenti.