Di norma sono soggetti a:
procedura di VIA statale: gli impianti FV di potenza superiore a 10 MW (punto 2. dell’allegato II alla parte
seconda del d.lgs.152/2006 ).
procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale: gli impianti FV di potenza superiore a 1 MW (punto 2.b, allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006) e fino a 10 MW.
Ai sensi dell’art. 47 comma 11-bis del d.l. 13/2023, convertito nella legge 41/2023, suddetta soglia di 1 MW si eleva a 10 MW (e la soglia per la VIA statale a 20 MW) qualora si verifichino i 3 casi, individuati dalle lettere:
A) l’impianto è collocato nelle aree idonee di cui all’art.20 del d.lgs. 199/2021, ovvero:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”
B) l’impianto è collocato nelle aree di cui all’art.22-bis del d.lgs.199/2021 (Aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento);
C) l’impianto non è collocato nelle aree elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3, d.m.
Sviluppo Economico 10.09.2010, così come individuate nel PAER approvato con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata nel BURT n.10 parte I del 6 marzo 2015 e consultabile dal link:
https://www.regione.toscana.it/piano-ambientale-ed-energetico-regionale-paer.
Le suddette soglie di 1 MW e di 10 MW per la verifica di assoggettabilità si dimezzano nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti criteri di cui al DM Ambiente 30.03.2015 (G.U. parte prima del 11.4.2015), paragrafo 4 dell’allegato:
4.1 Cumulo con altri progetti: le soglie vengono dimezzate se - nella fascia di 1 Km dal perimetro del FV in esame - vi sono altri FV industriali la cui potenza, sommata a quella del FV in esame, supera 1 MW;
4.2 Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
(Criterio non pertinente, per gli impianti fotovoltaici);
4.3 Localizzazione dei progetti: le soglie vengono dimezzate se il FV è localizzato, anche parzialmente, in una o più delle seguenti zone:
4.3.1 Zone Umide di importanza internazionale di cui alla Convenzione di Ramsar;
4.3.2. Zone costiere (300 m dalla battigia di mare e laghi) di cui all’art. 142 , comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 42/2004;
4.3.3. Zone montuose al di sopra dei 1.200 m di quota, di cui all’art. 142 , comma 1, lettera d) del D.Lgs 42/2004, e zone forestali secondo la definizione della l.r. 39/2000;
4.3.4. Parchi e riserve naturali, di cui alla l.394/1991 e l.r. 30/2015;
4.3.5. Siti della rete Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC), di cui al d.p.r. 357/1997 ed alla l.r.30/2015;
4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati (Criterio non pertinente, per gli impianti fotovoltaici);
4.3.7. Zone a forte densità demografica, ovvero centri abitati posti all’interno di comuni con densità superiore a 500 abitanti per km2 e popolazione di almeno 50.000 abitanti;
4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica, di cui agli articoli 136, 140 e 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs 42/2004.
Inoltre, ai sensi dell’art. 47 comma 1 bis del d.l.13/2023, fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs 152/2006: i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva fino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di
accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.