Con l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (D.lgs.152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali. Pertanto, nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto considerato a rischio di incendio, è vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. In tale periodo è vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate, per la quale vanno comunque osservate le prescrizioni. In deroga, l’ente competente può autorizzare attività di campeggio anche temporaneo e fuochi anche pirotecnici.
Deroghe sui tempi del periodo a rischio di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi possono essere stabilite dalla Regione Toscana anche per singolo Comune e dandone comunicazione al Comune interessato.
La mancata osservanza dei divieti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Per informazioni: www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-foreste/servizio-antincendio