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Indizione Conferenza paritetica interistituzionale di cui alla legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014

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Sospensione dell'efficacia di alcuni elaborati del nuovo piano strutturale e del primo piano operativo, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30 settembre 2021.

A seguito dell'approvazione da parte del Comune di Arezzo  del nuovo piano strutturale e del primo piano operativo, avvenuta con deliberazione consiliare n. 134 del 30 settembre 2021,  e a seguito dell'avviso di avvenuta approvazione pubblicato nel BURT n. 11 (parte II) del 16 marzo 2022;

la Giunta regionale toscana con delibera n. 370 del 6 aprile 2022, pubblicata nel BURT n. 15 (parte II) del 13 aprile 2022, ha richiesto l'attivazione della Conferenza paritetica interistituzionale di cui alla legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014, affinché la stessa si pronunci sui possibili profili di contrasto del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Arezzo, rispettivamente nei riguardi del PIT/PPR e nei confronti dei contenuti della legge regionale n. 65/2014 e del Regolamento regionale n. 32/R/2017, per quanto attiene:

1) l'elaborato del Piano Strutturale D2 “Strategia dello sviluppo – Schemi descrittivi”

2) gli articoli 23, 32, 33, 34 e 35 della Disciplina del Piano Operativo (Tav. E1 “Norme Tecniche di Attuazione”)

Conseguentemente per effetto della predetta deliberazione della Giunta regionale fino alla pronuncia della Conferenza paritetica interistituzionale sono sospesi di diritto i seguenti elaborati del nuovo piano strutturale e del primo piano operativo del Comune di Arezzo, approvati con deliberazione consiliare n. 134 del 30 settembre 2021:

- Piano Strutturale:

Relativamente alla tavola di Piano Strutturale “D” - “Strategia dello sviluppo “D2” Schemi Descrittivi relativamente al “sistema infrastrutturale” - “viabilità urbana principale” è sospesa l'efficacia della rappresentazione cartografica corrispondente allo “Schema di massima tracciato sviluppo futuro Bretella Nord”.

- Piano Operativo

Relativamente all'articolo 23 delle NTA “Edifici esistenti e diritti edificatori” comma 1 punti 1 e 2 è sospesa l'efficacia dell'edificazione tramite diritti edificatori e crediti edilizi all'interno dei lotti liberi di cui all'articolo 32;

Relativamente all'art. 32 delle NTA “ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixité Urbana” – comma 5 è sospesa l'efficacia della previsione edificatoria all'interno dei lotti liberi;

Relativamente all'art. 33 delle NTA “ambiti a media trasformabilità della produzione” – comma 3 secondo periodo è sospesa l'efficacia della previsione edificatoria all'interno dei lotti liberi;

Relativamente all'art. 34 delle NTA “ambiti a media trasformabilità del commercio” – comma 3 secondo periodo è sospesa l'efficacia della previsione edificatoria all'interno dei lotti liberi;

Relativamente all'art. 35 delle NTA “ambiti ad alta trasformabilità” è sospesa l'efficacia della disposizione per quanto riguarda il riferimento ai lotti liberi.

Martedì, 19 Aprile, 2022