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Dichiarazione annuale imposta di soggiorno anno 2022

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Si ricorda che entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all'agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale relativa all'Imposta di soggiorno incassata nel corso dell'anno 2022.

Si ricorda che con l'approvazione del DM 29 aprile 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze e ai versamenti dell'imposta di soggiorno, da trasmettere mediante l'utilizzo esclusivo del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate. I portali Unicom (per le strutture ricettive e agriturismi) e MotouristOffice (per le locazioni turistiche) hanno messo a disposizione una apposita funzione: effettuato l'accesso alla pagina principale, cliccando su "adempimenti Istituzionali" nel menù a tendina che sarà mostrato troverete la voce "Dichiarazione annuale 2022"; cliccando su tale voce sarà generata una tabellina contenente i dati da inserire nel modello ministeriale (se alcuni dati anagrafici mancano, dovrete provvedere ad inserirli in autonomia). Si ricorda che sono tenuti a tale adempimento dichiarativo tutti i gestori di strutture ricettive, identificati nelle istruzioni ministeriali in coloro che devono effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza: tale obbligo ricade pertanto anche su chi esercita l'attività di locazione breve, indipendentemente dal fatto che si avvalga dell'utilizzo di intermediari e/o portali telematici.

Si fa presente che l'Ufficio Tributi del Comune di Arezzo, in collaborazione con Connectis, offre un ulteriore servizio: attraverso la pagina https://www.youtube.com/watch?v=xKcw5wOnDSw&ab_channel=Connectis è pubblicato il corso per la compilazione della dichiarazione annuale per l'imposta di soggiorno.

Di seguito indichiamo il link attraverso i quali è possibile reperire le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/imposta_soggiorno_istruzioni_definitive_31.03.2022_.pdf

Si ricorda che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Qualora riscontriate qualsiasi tipo di difficoltà vi invitiamo a contattare prioritariamente il servizio di aiuto on line all'interno dei portali Unicom (per le strutture ricettive e agriturismi) e MotouristOffice (per le locazioni turistiche) accessibile cliccando nella linguetta verde posta in basso a destra con su scritto "Supporto online".


 

Giovedì, 11 Maggio, 2023