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Comunicazione dei dipendenti su attività e iscrizione ad associazioni: la precisazione del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Arezzo

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Nota di Marcello Ralli

Marcello Ralli, Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Arezzo, ha inviato una nota alla FP Cgil che aveva sollevato il problema e alla Giunta e al Consiglio comunale a proposito del regolamento incarichi extraimpiego dei dipendenti comunali.

 E scrive: “il sindacato contesta le previsioni del regolamento recentemente approvato dalla Giunta Comunale, ed in particolare quella di cui all’art. 10 nella parte in cui prevede l’obbligo di comunicare le attività gratuite che siano espressione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero”.

 Marcello Ralli sottolinea che è stata data “una lettura ed una interpretazione di tale disposizione non corretta”.  Cita quindi il D. Lgs. 165/2001 e le indicazioni operative fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  con l’allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione. E aggiunge: “il paragrafo B7 di tale Piano Nazionale prevede che il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti (ex art. 53 comma 12). In questi casi l’amministrazione  - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione – deve comunque valutare tempestivamente l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse. A ciò si aggiunge la previsione della L. 289 del 2002 che, all’art. 90 comma 23, prevede che i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza”.

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Arezzo sottolinea che, sulla base della circolare 3/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “le attività gratuite che siano espressione dei diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, pubblicistica, relazioni per convegni, collaborazioni giornalistiche ecc.) sono da ritenersi esercitabili e consentite purchè non interferiscano con le esigenze del servizio.(…) La comunicazione è tuttavia dovuta solo qualora, come specificamente indicato dall’art. 10 comma 6 del regolamento sugli incarichi extraimpiego adottato dal Comune di Arezzo, il dipendente svolga le attività gratuite utilizzando la professionalità che lo caratterizza all’interno dell’Amministrazione”.

 “Si tratta quindi di una ipotesi limitata alla sola circostanza che il dipendente utilizzi la professionalità acquisita per effetto del lavoro svolto nel Comune di Arezzo per lo svolgimento di un’attività (ovvero un incarico attribuitogli) sia pur resa a titolo gratuito. La fattispecie regolata è dunque quella tipica del conflitto di interessi anche potenziale che l’amministrazione è tenuta a valutare tempestivamente e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’attività/incarico (come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione a cui gli Enti devono necessariamente attenersi). Si tratta di una previsione coerente e speculare a quanto previsto nell’art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali adottato in attuazione del D.P.R. 62/2013 il quale prevede che  il dipendente è tenuto a  comunicare per iscritto e tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire anche potenzialmente con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio”.

Domenica, 1 Febbraio, 2015