Apertura ed esercizio di strutture sociali

Descrizione completa

La Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005 ed il Regolamento attuativo DPGR n. 15/R del 26/03/2008, e le loro successive integrazioni e modificazioni, disciplinano l'apertura e l'esercizio delle strutture residenziali e semi-residenziali che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria.

Le suddette norme individuano le caratteristiche ed i criteri delle strutture residenziali e semi-residenziali soggette ad autorizzazione e quelle che devono solamente presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

Modalità di richiesta ed erogazione

L'autorizzazione deve essere richiesta, o la SCIA deve essere presentata, dal legale rappresentante della struttura, con allegata copia del documento di identità e la documentazione prevista.

La documentazione deve essere inviata mediante il portale regionale STAR raggiungibile al seguente link

I modelli sono stati approvati dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 235 del 13/01/2014 e sono scaricabili dalla sezione modulisticadi questa pagina – su ogni modello è indicata la relativa documentazione da allegare.

Costi a carico del richiedente e modalità di versamento

Il Comune di Arezzo chiede il versamento di una tariffa di istruttoria pratica secondo il seguente schema:

  • Richiesta autorizzazione struttura sociale € 363,83
  • Richiesta autorizzazione per variazione attività o locali struttura sociale: € 181.91
  • Segnalazione certificata avvio esercizio struttura sociale : € 121,27
  • Segnalazione certificata per variazione attività o locali struttura sociale: € 60,64
  • Il versamento può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
    direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  • bonifico sul c/c di tesoreria n. 96592 IBAN IT13V0311114100000000096592  presso Ubi Banca S.p.A. - Sede di Arezzo - Corso Italia 177/179, angolo Via Crispi 1/3 - tel. 0575/3071 - Arezzo ; 
  • c/c postale n. 140525 (IBAN: IT 56 G 07601 14100 00000140525), intestato a Comune di Arezzo – Servizio Tesoreria

Riferimenti normativi

  • L.R. 41/2005 - "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"
  • DPGR n. 15/R del 26/03/2008 - Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
  • Decreto Dirigenziale n. 235 del 13/01/2014 - BURT del 5/2/2014 suppl.n 17 alla parte II

Vincolo Idrogeologico

Descrizione completa

L’autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico è rilasciata dal Comune nei casi previsti all’Art. 42 c. 5 della LR 39/2000 e smi (Legge Forestale della Toscana).

In particolare in caso si preveda:

a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

Con DPGR 8 Agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) sono disciplinate le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previste dalla LR 39/2000.

Le norme relative al Vincolo Idrogeologico si applicano in tutti i territori coperti da bosco (Art. 37 c. 1) e nei terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è propedeutica all’ottenimento del titolo edilizio.

Il Regolamento Forestale della Toscana disciplina le opere di competenza comunale al Titolo III (Norme per i terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico) al Capo I le Norme Generali (Artt. 70-78) e al Capo III la Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico-edilizio (Artt. 96-101).

A seconda della tipologia di intervento si applica la procedura dell’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o della Dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico.

All’Art. 85 della Legge Forestale è stato aggiunto con LR 40/2004 l’Art. 6-bis che permette di regolarizzare le opere realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione di inizio lavori attraverso l’Autorizzazione in sanatoria purché tali opere non pregiudichino l’assetto idrogeologico della zona e previo pagamento di sanzioni amministrative da parte dei trasgressori.

All'atto della presentazione della pratica occorre fornire attestazione di pagamento dei diritti di segreteria secondo le tariffe vigenti al momento della presentazione della comunicazione da effettuarsi tramite una delle modalità indicate al seguente link.

Procedimento Autorizzazione

Le domande di autorizzazione, corredate di tutti gli allegati, devono essere presentate utilizzando l’apposita procedura on line.

Possono essere firmate dal richiedente, proprietario o possessore del terreno davanti all’addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d’identità del richiedente stesso.

L’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico viene rilasciata a seguito di istruttoria della pratica e acquisizione di eventuali pareri interni all’Ente (Servizio Protezione Civile e Foreste).

L’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico è valida 5 anni dalla data del rilascio.

Procedimento Dichiarazione di inizio lavori

Le Dichiarazioni Inizio Lavori (DIL), corredate di tutti gli allegati, devono essere presentate utilizzando l’apposita procedura on line. Possono essere firmate dal richiedente davanti all’addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d’identità del richiedente stesso.

Le dichiarazioni incomplete o non corredate di tutti i dati richiesti o della documentazione prevista non sono valide e l’avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell’interessato dei dati o della documentazione mancanti.

Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, l’esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell’avvio del procedimento.

Il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni, fatta salva l’adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l’esecuzione dei lavori.

La Dichiarazione di Inizio Lavori è valida 3 anni dalla data del rilascio

Procedimento Autorizzazione in sanatoria

Le domande di autorizzazione in sanatoria, corredate di tutti gli allegati, devono essere presentate utilizzando l'apposita procedura on line.

Possono essere firmate dal richiedente, proprietario o possessore del terreno davanti all’addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d’identità del richiedente stesso.

L’autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico viene rilasciata a seguito di istruttoria della pratica e acquisizione di eventuali pareri interni all’Ente (Servizio Protezione Civile e Foreste).

Normativa

RDL 30 Dicembre 1923 n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

LR 39/2000 e smi (Legge Forestale della Toscana)

DPGR 8 Agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Riaccertamento ordinario residui rendiconto 2017

Descrizione completa

Con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 06.03.2018, questa amministrazione comunale ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui del rendiconto anno 2017.

Riaccertamento ordinario residui rendiconto 2016

Descrizione completa

Con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 14.03.2017, questa amministrazione comunale ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui del rendiconto anno 2016.

Piano esecutivo di gestione e piano della performance per gli anni 2015, 2016 e 2017

Descrizione completa

Con delibera di G.C. n. 395 del 28.07.2015 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 169 D. Lgs. 267/00, la variazione di competenza e di cassa al piano esecutivo di gestione anno 2015/2017.

Con Provvedimento n. 3824 del 10.12.2015, ai sensi art. 175 comma 9 TUEL, è stata effettuata variazione al Peg anno 2015 per adeguamento stanziamenti riguardanti i versamenti in depositi bancari.

Con delibera di Giunta Comunale n. 555 del 12.11.2015, ai sensi art. 169 D.Lgs 267/00, è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al Piano Esecutivo di Gestione anni 2015/2017e la variazione al Piano della Performance 2015/2017.

Con delibera di Giunta Comunale n. 575 del 24.11.2015, ai sensi art. 169 D.Lgs 267/00, è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al Piano Esecutivo di Gestione anni 2015/2017.

Con delibera di Giunta Comunale n. 620 del 09.12.2015, ai sensi art. 169 D.Lgs 267/00, è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al Piano Esecutivo di Gestione anni 2015/2017e la variazione al Piano della Performance 2015/2017.

 
 

Bilancio Consolidato 2017

Bilancio Consolidato 2016

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